Consegna al percipiente della Certificazione Unica Cu 2017 in formato cartaceo: cosa fare se non la si riceve? Ecco tutto quello che c’è da sapere e le sanzioni previste a carico del datore di lavoro inadempiente.
La certificazione unica cu 2017 dipendenti e autonomi dovrà essere trasmessa telematicamente a breve, entro la scadenza del prossimo 7 marzo per i dipendenti ed entro il termine di scadenza del modello 770 per gli autonomi.
Ma quali sono i dati che devono essere trasmessi con la certificazione unica Cu 2017? E’ vero che esiste una parziale duplicazione di dati fra la certificazione unica 2017 ed il modello 770/2017?
Inoltre, entro il prossimo 31 marzo 2017 i sostituti d’imposta dovranno consegnare copia della certificazione unica 2017 ai soggetti cui sono stati erogati stipendi e/o compensi nel corso dell’anno precedente: quali sono le modalità di trasmissione? E’ possibile inoltrare la certificazione unica 2017 via mail oppure è necessario utilizzare la forma cartacea?
Cosa fare in caso di mancata ricezione della certificazione unica da parte del proprio datore di lavoro?
Ecco una guida sintetica sui dati che occorre inviare tramite la certificazione unica 2017 e quali modalità di consegna al contribuente possono essere utilizzate.
Certificazione unica 2017 e consegna della copia al percipiente
E’ possibile inoltrare via mail copia della certificazione unica 2017 al soggetto percipiente?
La regola generale prevede che il sostituto d’imposta debba consegnare la certificazione unica 2017 in duplice copia al contribuente, allegando anche le istruzioni relative.
La normativa fiscale prevede la facoltà del sostituto d’imposta di trasmettere al contribuente la certificazione unica 2017 via mail in formato digitale, a condizione che sia garantita al contribuente la possibilità di:
- entrare nella disponibilità della stessa;
- ricevere il file in un formato che ne consenta la lettura e la stampa cartacea.
E’ quindi previsto che il sostituto d’imposta debba accertarsi della capacità del contribuente di ricevere la certificazione unica 2017 in formato elettronico, in mancanza della quale è obbligatorio l’invio cartaceo.
Certificazione unica Cu 2017 lavoratori dipendenti: cosa fare se non si riceve la certificazione?
I lavoratori dipendenti, i pensionati e gli autonomi hanno quindi il diritto di ricevere la certificazione unica da parte del proprio datore di lavoro/committente.
Il datore di lavoro sostituto d’imposta, d’altra parte, ha l’obbligo di consegnare (nelle modalità viste sopra) la certificazione al proprio dipendente.
In caso di mancata consegna, il lavoratore ha il diritto di richiedere la certificazione unica lavoratori dipendenti all’azienda.
Qualora, nonostante il sollecito, l’azienda continuasse nella propria omissione, il lavoratore potrà rivolgersi all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni mancata consegna Cu 2017 al percipiente
L’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente della Certificazione Unica 2016 è punito con una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.
Tuttavia, spesso l’Agenzia delle Entrate ha chiuso un occhio nei casi in cui la certificazione unica sia stata rilasciata in ritardo, purché in tempo utile per consentire al contribuente di dichiarare i propri redditi.
Sanzioni certificazione unica 2017
Per un approfondimento delle sanzioni previste in caso di ritardo, errore od omissione nella certificazione unica 2017, i lettori possono fare riferimento alla seguente guida:
Certificazione unica 2017: sanzioni in caso di ritardo, omessioni o errori. La guida completa
Certificazione unica 2017: ecco tutti i dati da inviare
La certificazione unica 2017 consente all’Agenzia delle Entrate di disporre di tutti i dati relativi agli stipendi ed ai compensi erogati nell’anno precedente dai sostituti d’imposta.
Attraverso la certificazione unica 2017, in particolare, è possibile attestare l’erogazione delle seguenti somme di denaro:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui all’art. 53 e 67 del TUIR, soggetti a ritenuta oppure non soggetti (si pensi ai contribuenti minimi e forfettari che svolgono attività professionali cui sono stati corrisposti dei compensi);
- provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposti nel 2015 nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- compensi erogati nel 2015 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- corrispettivi erogati nel 2015 per prestazioni relative a contratti d’appalto;
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
- ritenute di acconto operate;
- detrazioni effettuate.
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