Ciaspole e sci di fondo/alpinismo fuori dal Comune: si può in zona arancione?

Isabella Policarpio

19 Febbraio 2021 - 13:09

Non è vietato (o almeno non sempre) uscire dal Comune di residenza per ciaspolate in montagna, escursioni e sci fuori pista. Ecco quando si può nelle regioni arancioni.

Ciaspole e sci di fondo/alpinismo fuori dal Comune: si può in zona arancione?

Nonostante gli impianti sciistici siano chiusi, si possono praticare sport invernali fuori dalle piste, escursioni a piedi o con le ciaspole, sci di fondo e alpinismo. Per farlo i decreti in vigore ammettono la possibilità di uscire al Comune di residenza/domicilio anche in zona arancione, mentre è vietato in zona rossa.

Ciò è possibile, tuttavia, a condizione che queste attività non siano praticabili entro i confini del proprio Comune. Nel rispetto di questa regola, chi si allontana dal luogo in cui abita non ha da temere la multa da 400 a 1.000 euro.

La “deroga” è contenuta nelle Faq del governo e accoglie la richiesta dell’Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) per andare incontro agli appassionati degli sport invernali, anche se non mancano le critiche per la proroga della chiusura delle piste da sci fino al 5 marzo 2021.

Ecco, invece, le attività consentite sulla neve.

Ciaspolate e sci fuori dal Comune in zona arancione

Via libera a ciaspolate, sci di fondo, sci alpinismo ed escursioni in montagna (fuori dalle piste da sci) anche per chi abita in zona arancione e in un altro Comune rispetto a quello in cui si abita.

“È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione”, recitano le Faq sulla zona arancione relative al decreto in vigore.

Significa che chi si sposta dal proprio Comune con il solo fine di praticare sport - anche quelli sulla neve - non può essere multato dalle Autorità di controllo se nel luogo di provenienza non ci sono aree attrezzate o spazi all’aperto che rendono possibile l’attività desiderata.

Una decisione della quale Marco Bussone, il presidente dell’Uncem, si dice “particolarmente soddisfatto”. Ciò non toglie l’obbligo di rispettare le misure di sicurezza e prevenzione che, lo ricordiamo, sanciscono l’obbligatorietà della mascherina durante la mera attività motoria e la non obbligatorietà della stessa nel corso degli sport più intensi, a patto che si mantenga la distanza interpersonale di almeno 2 metri.

Per raggiungere il luogo prescelto ci si può spostare con mezzi pubblici o privati, ma, in questo caso, i passeggeri dovranno attenersi al distanziamento di almeno un metro e indossare i presidi di protezione individuale. Nessuna di queste regole vale tra conviventi.

E in zona rossa?

La deroga per sci e ciaspolate non si estende alla zona rossa, dove vigono le misure previgenti in materia di attività sportiva e motoria.

La prima può essere svolta, in forma individuale e senza obbligo di mascherina, su tutto il territorio comunale ma è tuttavia possibile superare i confini mentre si corre o si va in bici, purché lo spostamento sia finalizzato esclusivamente all’attività sportiva stessa e il luogo di arrivo corrisponda al Comune di partenza.

Al contrario, l’attività motoria (ad esempio la camminata a passo svelto) è limitata ai pressi della propria abitazione, con obbligo di mascherina e distanziamento.

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