Co.co.pro: ferie retribuite, assenze e malattie. Cosa dice la legge?

Anna Maria D’Andrea

19/12/2016

Chi lavora con un co.co.pro, contratto a progetto, ha diritto a ferie retribuite, assenze e malattie? Ecco cosa dice la legge

Co.co.pro: ferie retribuite, assenze e malattie. Cosa dice la legge?

Chi lavora avendo un contratto a progetto (co.co.pro) può richiedere le ferie al datore di lavoro?

Prima di analizzare nel dettaglio come funzionano le ferie per i co.co.pro. è necessario specificare che questa tipologia contrattuale è stata abrogata con il Jobs Act ma ci sono casi in cui è ancora possibile avvalersi di questa forma contrattuale, introdotta dal pacchetto Treu e successivamente modificata dal Decreto Legislativo 276/2003, meglio conosciuto come Legge Biagi.

Il contratto di lavoro co.co.pro. non può essere più stipulato a partire dal 25 giugno 2015, giorno dell’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act e, parallelamente, è stata disposta la trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato dei rapporti di lavoro precedentemente inquadrati in questa specifica tipologia contrattuale. Tuttavia ci sono ancora ambiti in cui è possibile stipulare contratti di lavoro co.co.pro.

Per i lavoratori che sono ancora inquadrati con contratto co.co.pro. restano in vigore le disposizioni stabilite dalla Legge Biagi e, pertanto, anche le regole in materia di ferie retribuite, assenze e malattia.

Per capire cosa prevede la legge e quali gli ambiti in cui si possono ancora applicare i co.co.pro. nelle righe che seguono una guida aggiornata a cosa prevede il contratto di collaborazione contributiva di programma e quali le regole in materia di ferie retribuite, assenza e malattia.

Co.co.pro: ferie retribuite, assenze e malattie. Cosa dice la legge?

Nonostante il Jobs Act abbia previsto l’abolizione dei co.co.pro, ci sono alcuni ambiti di applicazione dei contratti a collaborazione tutt’ora in vigore. Per queste categorie di lavoratori restano quindi in vigore le regole relative a ferie retribuite, assenze e malattie.

Per capire quali sono i lavoratori interessati dalla normativa relativa a ferie, assenze e malattia per i co.co.pro. è innanzitutto opportuno analizzare quali sono i casi in cui è ancora possibile stipulare questa particolare tipologia contrattuale.

Nel dettaglio, è possibile stipulare contratti di lavoro co.co.pro. nel caso in cui sia prevista apposita regolamentazione dai CCNL e per le seguenti categorie di prestazioni lavorative:

  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al contrario, con l’entrata in vigore del Decreto attuativo del Jobs Act è stato stabilito che il co.co.pro. sia abolito per prestazioni personali, lavori caratterizzati dalla ripetitività delle mansioni lavorative svolte, obbligo di rispettare un determinato orario di lavoro, obbligo di svolgere il lavoro in una specifica sede fisica e organizzazione delle modalità di lavoro da parte del datore di lavoro.

A partire dal 1 gennaio 2017 sarà inoltre abolita la possibilità di stipulare contratto co.co.pro. nella Pubblica Amministrazione.

Per i lavoratori per i quali sussiste ancora la possibilità di stipulare un contratto co.co.pro., quali sono le regole da conoscere riguardo ferie retribuite, assenza e malattia? Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge.

Co.co.pro. e ferie retribuite

Il contratto di collaborazione a progetto co.co.pro. è una delle tipologie di contratto atipiche della normativa italiana che lega committente e lavoratore ad un particolare obiettivo da raggiungere.

Il lavoratore assunto con contratto co.co.pro. è in sostanza assimilabile alla categoria di lavoratori autonomi. Pertanto non è previsto alcun vincolo di subordinazione tra lavoratore e datore di lavoro.

Da ciò deriva, in primo luogo, che il lavoratore con contratto co.co.pro. non ha diritto a ferie retribuite durante lo svolgimento della propria mansione lavorativa. Questo non significa che il dipendente non possa assentarsi da lavoro ma che, trattandosi di un lavoro svolto in autonomia e stipulato per il raggiungimento di un particolare obiettivo lavorativo, il lavoratore potrà assentarsi senza però pregiudicare il compimento della mansione prevista dal contratto co.co.pro. stipulato con il proprio datore di lavoro.

Come abbiamo già detto, essendo considerato alla stregua di un lavoratore autonomo, il soggetto sottoposto a co.co.pro può decidere di organizzare il lavoro in base alle proprie esigenze, rispettando comunque le scadenze concordate e facendosi coordinare dal proprio datore di lavoro. La maggiore libertà rispetto a un dipendente quindi è subordinata alla riuscita del progetto.

Co.co.pro. assenze e malattie

Così come per quanto riguarda le ferie, fermo restando che il contratto co.co.pro. non dà diritto a ferie retribuite, anche in caso di assenze e malattia non è prevista una disciplina specifica e non sono indicate specifiche per i contratti a progetto.

Il datore di lavoro potrà decidere di recedere dal contratto co.co.pro. se la sospensione dell’attività lavorativa per malattia/infortunio si protrae per oltre un sesto della durata complessiva del contratto a progetto con durata determinata e 30 giorni nei contratti a progetto a durata determinabile.

Nel caso in cui si verificassero periodo di assenze prolungate, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione preventivamente al proprio committente. Nel caso in cui non lo faccia, quest’ultimo può avvalersi della clausola di preavviso prevista dall’Art.67 cc. e decidere di licenziare il lavoratore senza specificare il motivo e senza giusta causa.

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