Il codice tributo 4731 deve essere utilizzato dal sostituto di imposta per il versamento del saldo Irpef trattentute effettuate su compensi e stipendi erogati. Ecco le istruzioni per il corretto uso.
Quando si usa il codice tributo 4731 per il versamento del saldo Irpef trattenuta da parte del sostituto di imposta? Come compilare correttamente il modello F24? Ecco le istruzioni.
I codici tributo sono essenziali nel nostro ordinamento in quanto consentono con certezza di individuare il tributo che il contribuente sta versando e quindi anche di verificare l’importo dovuto, errori nell’autoliquidazione, ritardi e sanzioni. Di particolare importanza è il codice tributo 4731 che si usa per il versamento del saldo Irpef da parte dei sostituti di imposta.
Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul codice tributo 4731 in uso al sostituto di imposta.
Cos’è il codice tributo 4731 e a cosa si riferisce
Il sostituto di imposta è un soggetto che versa per conto di altri le imposte dovute su compensi erogati e somme versate a diverso titolo. Nella maggior parte dei casi i soggetti interessati sono obbligati ad assumere anche l’onere di versare il saldo eventuale delle imposte per conto del soggetto passivo. Potrà ovviamente recuperare queste somme in quanto non è il reale soggetto passivo.
Un esempio di sostituti di imposta sono i datori di lavoro che versano l’Irpef per conto dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori trattenendo le relative somme dagli stipendi da erogare. Si tratta di uno stratagemma adottato per avere una maggiore celerità nell’incasso delle somme da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il datore di lavoro versa le somme mensilmente, e infine, versa le somme a saldo. Per il versamento delle somme a saldo usa il codice tributo 4731 e il versamento deve essere effettuato entro il 16 giugno di ogni anno. Naturalmente entro il 16 giugno versa il saldo relativo alle imposte sulle retribuzioni dell’anno precedente.
Si ricorda che entro il 16 giugno il datore di lavoro deve anche versare l’acconto relativo all’anno in corso, quest’anno si versa l’acconto 2025 che è pari al 100% dell’importo pagato nell’anno precedente. L’importo può essere suddiviso in due quote: 40% entro il 16 giugno e 60% entro il 30 novembre.
leggi anche
Principio di inerenza, cos’è e come funziona

A cosa serve e quando si usa il codice tributo 4731
Riepilogando, il codice tributo 4731 deve essere utilizzato per il versamento del saldo Irpef entro il 16 giugno di ogni anno. Entro il 16 giugno 2025 si versa il saldo Irpef relativo all’anno di imposta 2024. Se la somma da versare a saldo supera 259,26 euro, il sostituto può rateizzare gli importi in un massimo di 7 rate, il versamento deve comunque terminare entro il mese di dicembre.
Il saldo Irpef può essere versato anche entro il 16 luglio, ma con una maggiorazione dell’0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata del saldo avviene entro il 16 luglio e non entro il 16 giugno, il numero massimo delle rate sarà 6.
Codice tributo 4731, chi lo usa e dove inserirlo
Il codice tributo 4731 per il versamento del saldo Irpef deve essere usato esclusivamente dal sostituto di imposta. Il codice deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24.
Le modalità con cui il sostituto d’imposta può pagare il modello F24 sono le seguenti:
in modo diretto dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi:
- F24 web;
- F24 online;
- canali telematici Fisconline;
- canali telematici Entratel.
In alternativa è possibile utilizzare i servizi di internet banking, oppure effettuare il versamento tramite intermediari finanziari abilitati.
F24 come compilarlo con il codice tributo 4731
Il codice tributo 4731 deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24.

Nella sezione “codice tributo” si inserisce 4731 “saldo Irpef trattenuta da parte del sostituto di imposta”;
Nella sezione “rateazione” si indica il numero della rata che si paga rispetto al totale, ad esempio 0106 se si versa la prima di sei rate, 0101 se si versa in unica rata.
Nel campo “anno di riferimento” si indica l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento;
Nel campo “importi a debito versati”, indicare l’importo a debito;
La sezione “importi a credito” compensati non deve essere compilata.
Nella sezione “TOTALE A” si indica la somma degli importi a debito indicati nella sezione “Erario”;
Nella sezione “TOTALE B” si indica la somma degli importi a credito indicati nella Sezione “Erario”, non compilare se non sono presenti importi a credito;
Infine, nella sezione “SALDO (A – B)” si indica il saldo (TOTALE A – TOTALE B).
© RIPRODUZIONE RISERVATA