Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare?

Nadia Pascale

27/03/2024

In caso di accesso al concordato preventivo è possibile procedere all’accertamento fiscale pregresso rispetto alla data dell’accordo stesso? A precisare i limitti è la Corte di Cassazione.

Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare?

Se un’impresa accede al concordato preventivo sono preclusi accertamenti tributari antecedenti alla data dell’accettazione dell’accordo? A fornire una risposta a tale quesito è la Corte di Cassazione.

Ecco cosa ha stabilito in merito all’accertamento dei debiti tributari pregressi in caso di concordato preventivo.

Il concordato preventivo nella crisi di impresa

Il concordato preventivo è una misura giudiziale volta a comporre la crisi di impresa, e in particolare a stipulare un accordo con i creditori, che prevede un piano di rientro. Il piano di rientro può essere diversificato, viene studiato caso per caso in base alla situazione della singola impresa. Non è questa la sede per determinare quali scelte possono essere messe in atto.

Nell’ambito della procedura di concordato preventivo assume particolare rilevanza l’Ordinanza n. 6538 dell’8 marzo 2024 della Corte di Cassazione in quanto specifica che il concordato preventivo nell’ambito di una situazione di crisi aziendale non è ostativa né all’accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all’irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessori, maturati fino a tale momento.

La Corte di Cassazione specifica ulteriormente che tale accertamento è anzi un atto necessario in quanto anche l’Agenzia delle Entrate è all’interno di tali procedure un creditore e di conseguenza per poter partecipare alla procedura concorsuale deve determinare il suo credito e l’unico modo per farlo è accertare i crediti tributari maturati.

Affinché si possa procedere a tale accertamento è necessario solo che i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale.

La procedura concorsuale a sua volta non può essere considerata un’ipotesi di forza maggiore estintiva dell’obbligazione.
Nel caso in oggetto l’impresa aveva avuto accesso a una rateizzazione concordata dalla quale era decaduta per inadempimento. Di conseguenza il contribuente è tenuto a versare imposte, interessi e sanzioni dovute in seguito all’omesso versamento delle somme dichiarate. Considerato che le sanzioni sono maturate prima della procedura concorsuale di concordato preventivo, anch’esse sono dovute.

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