Congedo parentale: ecco le nuove regole

Caterina Gastaldi

18 Agosto 2022 - 10:04

Il dlgs 30 giugno 2022, n. 105 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sancisce le nuove regole e modifiche in materia di congedo parentale.

Congedo parentale: ecco le nuove regole

Il decreto Legislativo del 30 giugno 2022 numero 105 recepisce le nuove regole riguardanti i congedi parentali e la conciliazione vita-lavoro dei genitori di minori introdotte dalla direttiva europea relativa allo stesso argomento. Le novità in questione sono entrate in atto lo scorso 13 agosto 2022 e riguardano in particolare il congedo di paternità obbligatorio e quello parentale, oltre che anche quello di maternità.

Questi sono stati ritoccati, nell’ottica di dar vita a un migliore equilibrio tra la vita e il lavoro dei neo-genitori, anche in caso di adozione. In particolare il decreto ha confermato anche il periodo minimo previsto obbligatorio per legge per il congedo di paternità, che non potrà essere meno di 10 giorni lavorativi, fruibili per tutto l’arco temporale che va dai due mesi precedenti il parto, fino ai 5 successivi. Di seguito tutte le informazioni e le novità previste.

Cosa cambia per il congedo parentale

Prima di tutto è necessario specificare che il congedo parentale è una tipologia differente di congedo rispetto a quello di maternità e di paternità. Un lavoratore in attesa di un figlio può usufruire di entrambi. I datori di lavoro che impediscono ai propri dipendenti di farne uso sono passibili di sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 516 euro a un massimo di 2.582 euro.

Le modifiche apportate dal dlgs 30 giugno 2022 n. 105 ed entrare recentemente in atto in materia di congedo parentale sono le seguenti:

  • la durata del congedo parentale indennizzabile al 30% della retribuzione viene estesa di 3 mesi, passando da 6 mesi a 9, sempre restando fermi i limiti massimi di congedo fruibili dai due genitori;
  • in caso di genitore solo, il congedo viene esteso dai 10 agli 11 mesi. Queste situazioni possono avvenire a seguito del decesso o dell’inabilità dell’altro genitore, oltre che in caso di mancato riconoscimento;
  • l’età entro cui i genitori, anche in caso di adozione, possono fare uso dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura pari al 30% della retribuzione, viene aumentata dai 6 anni del bambino fino ai 12 dello stesso.

Quanto spetta e altre novità

A partire dallo scorso 13 agosto, il congedo parentale è retribuito, come già accennato in precedenza, al 30% di quanto percepito. Questo anche nei casi di figli tra i 6 e i 12 anni, e non solo più fino ai 6 anni. Rispetto ai sei mesi previsti, sono quindi anche stati aggiunti altri tre mesi, trasferibili tra i genitori a seconda delle preferenze, anche questi indennizzabili.

Le modalità di fruizione sono quindi:

  • tre mesi di congedo parentale disponibili per la madre;
  • tre mesi di congedo disponibili per il padre;
  • tre mesi aggiuntivi da utilizzare per entrambi i genitori.

Un singolo genitore può avere quindi un massimo di 6 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione.

È anche stato deciso che il congedo parentale sia fruibile a ore per i genitori interessati a utilizzarlo. Inoltre i datori di lavoro dovranno dare precedenza alle richieste di smart working provenienti dai dipendenti con figli fino ai 12 anni, oppure senza limiti di età in caso di figli con disabilità.

Questa priorità dovrà anche essere riconosciuta a quei dipendenti che si trovano a dover svolgere il ruolo di caregiver o in situazioni di disabilità, se di gravità accertata.

Come richiederlo

Le novità inserite hanno richiesto un aggiornamento da parte dei portali dell’Inps per poter richiedere il congedo parentale. Se prima infatti si poteva richiedere, prima dell’inizio del congedo stesso, sia attraverso il portale in questione (utilizzando la propria identità digitale), sia tramite call center al numero verde Inps 803 164 o a quello a pagamento 06 164 164 per chi chiama da rete mobile, dal 13 agosto invece bisognerà procedere in questo modo:

  • presentare l’apposita richiesta al proprio datore di lavoro;
  • regolarizzare il godimento dei congedi, presentando la domanda telematica all’Inps.

L’implementazione dei sistemi informatici del sito verrà comunicata dall’Istituto appena saranno presenti novità al riguardo. La mancanza del portale aggiornato comunque non impedisce di poter usufruire del congedo.

Il congedo di paternità

Il congedo di paternità è un diritto del padre del bambino, e ha raggiunto un obbligo di lunghezza minima pari a 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore. È richiedibile a partire dagli ultimi due mesi di gravidanza della madre precedente il parto, fino ai cinque successivi ed è utilizzabile anche in via non continuativa, ma secondo le proprie preferenze.

Si tratta, come detto, di un diritto del padre lavoratore e il datore di lavoro è sempre tenuto a concederlo, e si tratta di un’aggiunta al congedo di paternità alternativo, che è invece spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Anche i lavoratori del pubblico impiego, fino a ora esclusi da questa possibilità, rientrano ora tra le categorie spettanti di questo diritto.

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