Anche i papà hanno diritto a un periodo di congedo riconosciuto alla nascita del figlio. Ecco le regole aggiornate su durata, calcolo stipendio e giorni di anticipo con cui farne richiesta.
Negli ultimi anni, il congedo di paternità ha subito numerosi cambiamenti, fino a raggiungere l’attuale configurazione di 10 giorni di astensione obbligatoria, come stabilito dal decreto legislativo n. 105 del 2022. Questa misura, pensata per garantire un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e familiare, ha rafforzato il ruolo paterno nei primi momenti di vita del figlio, rendendo il congedo dei papà non solo un’opportunità, ma un vero e proprio diritto garantito come nel caso della madre.
L’articolo 10 del suddetto provvedimento ha modificato le precedenti disposizioni, sostituendo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92 del 28 giugno 2012; più nel dettaglio, è stato consolidato il diritto a 10 giorni complessivi di congedo obbligatorio eliminando la possibilità di fruire di un giorno extra legato al rientro anticipato della madre dal congedo di maternità. Inoltre, per rafforzare la tutela di questo diritto, sono state introdotte sanzioni per i datori di lavoro che ne ostacolano il godimento.
Un aspetto particolarmente significativo di questa misura è che il congedo di paternità può essere fruito anche prima della nascita del figlio, permettendo ai padri di essere presenti nei momenti cruciali che precedono il parto. Inoltre, a differenza del congedo obbligatorio di maternità, il periodo di assenza, il lavoratore percepisce la retribuzione piena, senza alcuna penalizzazione economica in busta paga.
Vediamo dunque nel dettaglio chi ne ha diritto, come e quando usufruirne e le modalità di richiesta previste dalla normativa vigente.
Chi ne ha diritto
Il congedo di paternità spetta ai padri, compresi quelli adottivi, affidatari o collocatari, che ne devono godere entro il quinto mese dalla nascita del figlio, o appunto dall’affidamento o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozioni nazionali o internazionali.
Per poter richiedere il congedo è necessario essere lavoratori dipendenti, poiché la misura non si applica ai lavoratori autonomi o a coloro che operano con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Quando se ne può godere
Come anticipato, il congedo può essere richiesto in un arco temporale che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino al compimento del 5° mese di vita del figlio o della figlia, una flessibilità che consente ai padri di organizzarsi in base alle necessità familiari e lavorative.
Per i casi di affidamento o adozione, invece, il conteggio dei 5 mesi parte dall’ingresso del minore in famiglia.
Come se ne può godere
I 10 giorni di congedo possono essere fruiti anche in modalità non continuativa, frazionando le giornate nell’arco del periodo previsto. Tuttavia, a differenza del congedo parentale, il congedo di paternità non può essere goduto a ore, ma solo in giornate intere.
Compatibilità con il congedo di maternità
Il congedo di paternità è un diritto autonomo e non subordinato alla fruizione del congedo di maternità da parte della madre. Questo significa che il padre può usufruirne indipendentemente dallo stato del congedo materno, assicurando così una maggiore presenza accanto al figlio nei primi mesi di vita.
Quanto spetta
Come anticipato, durante il congedo di paternità il lavoratore ha diritto a un’indennità a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione. I giorni di congedo retribuiti sono calcolati sulle sole giornate lavorative: ad esempio, un lavoratore impiegato dal lunedì al venerdì che si assenta dal martedì alla settimana successiva vedrà scalati sette giorni di congedo, escludendo il sabato e la domenica.
Congedo di paternità in caso di morte del figlio
Il congedo può essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita anche per il figlio nato morto o deceduto entro i primi 10 giorni di vita. In questi casi, il periodo di congedo decorre comunque dalla nascita e non dalla data del decesso, escludendo così i padri i cui figli siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita.
Come fare domanda
Le modalità per richiedere il congedo di paternità non sono differenti da quelli di altri strumenti di questo tipo. Più precisamente, la richiesta va presentata:
- all’Inps, se l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto;
- direttamente al datore di lavoro, se è quest’ultimo ad anticipare l’indennità, comunicando poi all’Inps le giornate di congedo tramite il flusso Uniemens.
In ogni caso, è opportuno che il padre lavoratore dipendente comunichi al datore di lavoro le date di fruizione con almeno 5 giorni di anticipo. Se il congedo viene richiesto in concomitanza con la nascita, il preavviso si calcola invece sulla data presunta del parto.
Per i casi in cui il pagamento dell’indennità avviene direttamente dall’Istituto, la domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato dell’Istituto, oppure contattando il contact center Inps o rivolgendosi a patronati e intermediari autorizzati.
Il datore di lavoro può opporsi?
Il datore di lavoro non può in alcun modo opporsi alla richiesta di congedo di paternità, a condizione che il lavoratore abbia rispettato i termini di preavviso. L’articolo 31-bis del Testo Unico sulla maternità e paternità prevede una sanzione amministrativa per i datori di lavoro che impediscono, rifiutano od ostacolano l’esercizio di questo diritto, con multe che vanno da un minimo di 516 a un massimo di 2.582 euro.
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