L’occhio indiscreto dell’Ue potrà accedere a pubblici registri che conterranno i nomi dei titolari di immobili, conti correnti e crypto.
Case, conti correnti e crypto, cosa spierà l’UE? La lotta all’antiriciclaggio fa un ulteriore passo avanti. Dovranno essere istituti appositi registri a livello nazionale per case, terreni, conti correnti e criptovalute consultabili dall’autorità di contrasto al riciclaggio del denaro sporco.
Gli immobili, quindi non dovranno essere reperibili solo tramite il catasto, ma i proprietari dovranno essere segnalati in un apposito registro centralizzato a cui potrà accedere anche l’autorità di contrasto. Per quel che riguarda, invece, i titolari di cassette di sicurezza, conti correnti e criptovalute, il registro in cui saranno inserito sarà sempre centralizzato ma accessibile a livello di Unione europea.
L’occhio indiscreto Ue spia conti correnti e immobili
A prevedere la novità è la sesta direttiva antiriciclaggio che dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue entro la prossima estate. Entro due anni dall’entrata in vigore della nuova direttiva i proprietari di immobili dovranno essere censiti in appositi registri che, poi, gli Stati membri dovranno mettere a disposizione attraverso l’istituzione di appositi punti di accesso.
Nella lotta all’antiriciclaggio gli immobili sono beni fondamentali visto che risultano particolarmente attraenti per i criminali che devono riciclare tutto il denaro proveniente dalle attività illecite. Con gli immobili, infatti è molto più semplice non fare risalire all’identità del proprietario e alla provenienza reale del reddito utilizzato per l’acquisto.
Il registro degli immobili consente di individuare schemi di riciclaggio
Mettere a disposizione registri che contengono le proprietà e le persone fisiche (o le società o Trust) che possiedono l’immobile, consente di individuare in modo più immediato degli schemi di riciclaggio di denaro e procedere in modo celere al sequestro dei beni o al loro congelamento, con anche sanzioni mirate.
Gli stati membri, dopo la pubblicazione della direttiva, dovranno procedere a mettere a disposizione dell’Ue questi registri che consentiranno di svolgere in modo corretto le indagini per individuare eventuali casi non propriamente “puliti” che coinvolgono la proprietà immobiliari.
Le informazioni contenute nei registri in questione dovranno abbracciare un arco di tempo di almeno 5 anni per consentire di analizzare eventuali transazioni riferite a terreni e altre proprietà immobiliari.
Quali informazioni dovranno garantire gli stati membri? Disponibili attraverso il punto di accesso unico dovranno essere presenti le informazioni che riguardano:
- la proprietà:
- parcelle catastali e riferimento catastale;
- posizione geografica e indirizzo della proprietà;
- area della stessa;
- tipo di proprietà e destinazione d’uso;
- il proprietario:
- proprietario legale;
- se il proprietario è un’entità giuridico nome e forma giuridica, numero di identificazione dell’azienda e numero di identificazione fiscale;
- se il proprietario è un trust, nome del trust e numero di identificazione fiscale;
- prezzo di acquisto della proprietà;
- diritti e restrizioni;
- vincoli:
- ipoteche;
- restrizioni giudiziarie;
- diritti di proprietà;
- altre garanzie, se presenti;
- storia della proprietà, del prezzo e dei vincoli correlati
Conti bancari, cassette di sicurezza e cripto: cosa contengono i registri?
A livello europeo sarà necessario creare anche un registro centralizzato che contenga le identità dei titolari di cassette di sicurezza, dei conti correnti e delle criptovalute da condividere con un sistema accessibile alle autorità competenti.
Nella direttiva si spiega che
È quindi essenziale stabilire meccanismi automatizzati centralizzati, come un registro o un sistema di recupero dati, in tutti gli stati membri come un mezzo efficiente per ottenere tempestivamente accesso alle informazioni sull’identità dei titolari
In questo modo le Uif nazionali potranno ottenere tutte le informazioni necessarie per
“effettuare analisi finanziarie in modo efficace e cooperare con i loro omologhi degli altri stati membri”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA