Non tutti lo sanno, ma a volte è obbligatorio inserire nella dichiarazione dei redditi la giacenza media di conti corrente, libretti di risparmio e conti deposito. Vediamo in quali casi.
Conti deposito, libretti di risparmio e conti corrente vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi obbligatoriamente, ma solo in alcuni casi. Partiamo con il dire che il risparmio non entra mai nel reddito imponibile ai fini Irpef e che sugli eventuali interessi che si hanno sugli strumenti di deposito sono tassati alla fonte e, pertanto si tratta di importi che non vanno mai inseriti nella dichiarazione dei redditi.
A questa regola generale, però, ci sono alcune eccezioni e riguardano i depositi che si hanno all’estero. I conti detenuti all’estero vanno inseriti sempre nella dichiarazione dei redditi da tutti coloro che sono fiscalmente residenti in Italia.
L’obbligo di dichiarazione serve sia per un’imposizione fiscale sulle somme detenute all’estero (IVAFE), ma anche per il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero. La disciplina si applica su depositi semplici come conto corrente, libretto di risparmio e conto deposito, ma anche su investimenti con azioni e obbligazioni.
Per quel che riguarda i conti corrente detenuti all’estero è necessario compilare il quadro Rw del modello Redditi o il nuovo quadro W del modello 730.
Conti all’estero, vanno dichiarati
Nel modello Redditi è prevista la compilazione del quadro RW per chi detiene un’attività finanziaria all’estero. In questo quadro va riportato il valore degli investimenti che suscettibile a produrre redditi imponibili in Italia, Questo obbligo riguarda anche chi detiene un conto corrente in un Paese estero per l’obbligo di monitoraggio per i conti con valore massimo giornaliero che supera i 15.000 euro.
Per chi non supera questa soglia non si è tenuti a rispettare la disciplina del monitoraggio. Solo chi supera questo limite è obbligato alla compilazione del quadro RW. L’obbligo, in ogni caso, sussiste anche per chi, pur avendo una soglia inferiore, è soggetto all’IVAFE (in questo caso l’obbligo c’è per chi ha una giacenza media superiore a 5.000 euro).
Per riassumere l’obbligo è previsto per chi:
- ha un conto corrente estero con giacenza media maggiore a 5.000 euro, ma che durante l’anno non ha superato il valore massimo di 15.000 euro (va compilato il quadro RW ai fini IVAFE);
- conto corrente estero con giacenza media sotto i 5.000 euro ma con valore massimo superiore a 15.000 euro (il quadro RW si compila solo ai fini del monitoraggio fiscale perché per giacenze inferiori a 5.000 euro l’IVAFE non è dovuta).
Il quadro W del modello 730
Dal 2024 per dichiarare le attività finanziare all’estero e per l’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale è possibile utilizzare anche il quadro W del modello 730.
Il quadro in questione, che ha fatto il suo debutto nella dichiarazione 2024, serve per il pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE, ma anche per il versamento dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto attività oltre che per il monitoraggio fiscale. Per quest’ultimo nel quadro W deve essere indicata la consistenza delle attività estere barrando la colonna 16 e le caselle relative alla liquidazione delle imposte non andranno compilate.
Sanzioni per migliaia di euro
La mancata compilazione del quadro W del modello 730 o del quadro RW del modello Redditi per chi è soggetto all’obbligo di monitoraggio fiscale, è una violazione formale che prevede un regime sanzionatorio. Le differenti sanzioni previste sono:
- 250 euro in caso il quadro RW o il quadro W siano inviati in modo tardivo, ma entro 90 giorni dal termine previsto;
- variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato se il conto si trova in uno dei Paesi non in Black List;
- variabile dal 6% al 30% di quanto non dichiarato se il conto si trova in uno dei Paesi in Black List.
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