Cosa rischia chi entra in una proprietà privata?

Claudio Garau

07/04/2023

Alla proprietà privata corrisponde un diritto del proprietario, tutelato dalla legge. Pertanto varcarne i confini significa esporsi a possibili sanzioni. Ma esistono delle deroghe.

Cosa rischia chi entra in una proprietà privata?

Come è noto, la proprietà privata è tutelata in Costituzione e disciplinata grazie alle regole di cui al Codice Civile. Siamo ovviamente portati a pensare che non si possano varcare i confini della proprietà privata altrui senza il consenso del proprietario - così infatti indica il senso comune.

Ma come stanno realmente le cose? Davvero non è mai possibile entrare nell’immobile appartenente ad altri senza autorizzazione? E nei casi di sconfinamento nelle proprietà altrui è sempre inevitabile l’applicazione delle regole e delle sanzioni penali in tema di violazione di domicilio? Ebbene, nel corso di questo articolo lo scopriremo insieme e faremo luce su questi temi, chiarendo che cosa rischia chi entra in una proprietà privata altrui. Vedremo anche che esistono deroghe al divieto. I dettagli.

Proprietà privata e violazione di domicilio: il rischio della pena della reclusione

Senza voler scendere troppo in tecnicismi, ricordiamo anzitutto che, secondo la legge, per ’proprietà privata’ deve intendersi una situazione giuridica che individua il diritto di un soggetto a godere e disporre in maniera piena ed esclusiva di un bene.

Siamo abituati a dire che la proprietà privata è intoccabile e, non a caso, nella legge italiana è tutelata da norme anche penali. Non vi sono dubbi a riguardo: chiunque non rispetta tale diritto, va incontro all’applicazione della pena del carcere.

Si tratta del tipico caso di chi, senza averne avuto il permesso o autorizzazione del legittimo titolare del diritto di proprietà, entra nella sua casa: il rischio concreto, come accennato sopra, è quello di incappare nell’applicazione del reato di violazione di domicilio, punito con la reclusione da uno a quattro anni. L’articolo di riferimento è il n. 614 del Codice Penale, intitolato appunto «Violazione di domicilio».

Se ci si chiede della finalità delle regole in oggetto, rispondiamo che essa risiede nella valutazione per cui i luoghi di dimora non sono intesi soltanto nella loro materialità, ma altresì come proiezione spaziale della persona, la cui libertà si manifesta nell’interesse alla serenità e sicurezza dei luoghi nei quali si svolge la propria vita privata e domestica.

In particolare, questo reato in tema di proprietà privata ricorre ogni volta che non si rispetta la volontà del padrone di casa, figura che non soltanto ha il pieno diritto di non far entrare nessuno, ma ha altresì il potere di mandare via in ogni momento la persona non più gradita nell’abitazione.

Pertanto la violazione di domicilio scatta anche laddove una persona, entrata in casa con il consenso del proprietario, scelga poi di non andare via oppure di visitare altri vani dell’abitazione senza il permesso del padrone.

Chiarimenti sul domicilio e l’applicazione delle regole sul furto in abitazione

Che cosa si deve intendere per ’domicilio’ in riferimento alla proprietà privata? Qual è l’estensione di questo concetto? Ebbene chiariamo che la violazione di domicilio è un reato compiuto non soltanto se si entra in casa di altri, ma anche laddove si entri, senza consenso, in un differente luogo privato nel quale si svolge la vita, lavorativa e non, di una persona. Ci riferiamo tra gli altri ad esempio a:

  • camere d’hotel;
  • studi professionali;
  • botteghe e locali commerciali;
  • appartenenze di questi luoghi.

Come appena detto, ricorre violazione di domicilio anche qualora, senza consenso, si entri nelle appartenenze dei luoghi appena menzionati, ovvero quei posti messi al servizio dell’immobile principale, come ad es. un cortile o un giardino, un magazzino o una cantina.

Entrare nella proprietà privata altrui significare violare pace e libertà domestica, ovvero lo spazio individuale di una persona. A maggior ragione allora la condotta di chi vìola le libertà altrui viene punita quando ricorre il caso del furto in abitazione ed, anzi, il reato di cui stiamo parlando viene assorbito da quest’ultimo - regolato dall’art. 624 bis Codice Penale. Si tratta del caso in cui l’intruso si introduce nell’abitazione altrui al fine di rubare denaro o oggetti di valore.

Ingresso nel terreno appartenente alla proprietà privata altrui: che cosa si rischia?

Non dimentichiamo poi che la legge prevede un’altra specifica sanzione per chi vìola la proprietà privata, entrando nel terreno di un terzo - anche scavalcando la recinzione - senza ovviamente averne il consenso.

Rileva in particolare l’art. 637 del Codice Penale, che costituisce il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui, punito con una multa e querela della persona offesa. Il reato scatta però soltanto se il fondo è visibilmente delimitato da cartelli di avvertimento o recintato, ad esempio da un muro o da una staccionata. Inoltre, detta intrusione illegittima nella proprietà altrui è punita se avviene senza necessità, vale a dire senza alcun motivo valido.

Distinguiamo anche che, se la violazione di domicilio tutela la proprietà privata concepita come luogo nel quale si svolge la vita di una persona, l’ingresso abusivo invece punisce la violazione della proprietà rappresentata da un terreno. Ecco il perché di due diverse previsioni di legge.

Deroga al divieto di accesso al fondo altrui e rischi di risarcimento danni

Abbiamo appena detto che entrare nel fondo altrui senza una giustificazione, comporta il rischio di vedersi inflitta una multa. Ma appunto le regole in tema di ingresso abusivo nel fondo altrui possono essere derogate - e la condotta non sarà sanzionabile - laddove essa sia sorretta da una valida ragione. Per fare un esempio pratico, colui che varca i confini della proprietà altrui non sarà punibile se l’intrusione è fatta per recuperare un animale o un proprio bene.

La deroga in tema di accesso al fondo - ma non in tema di accesso alla casa altrui - è contenuta nell’art. 843 del Codice Penale, secondo cui il proprietario deve consentire l’accesso a chi vuole riprendere la cosa di sua proprietà, che si trovi per via accidentale nel fondo, o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Tuttavia il proprietario può impedire l’accesso del terzo, recuperando la cosa o l’animale e riconsegnandola direttamente alla persona che altrimenti avrebbe potuto varcare il confine del terreno, entrando nella proprietà privata altrui.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il diritto di entrare nel fondo altrui per recuperare i propri animali o i propri oggetti non esclude il rischio di dover poi risarcire i danni eventualmente prodotti da questi ultimi. Pensiamo ad esempio al tipico caso del cane che varcando i confini del fondo danneggia oggetti o aiuole del suo proprietario: ebbene, in casi come questo il proprietario dell’animale sarà comunque tenuto a risarcire i danni provocati all’altro proprietario.

Come tutelarsi: la possibilità di fare denuncia

Concludendo, ricordiamo che, come abbiamo visto nel corso di questo articolo, la violazione della proprietà privata costituisce reato e, in linea generale, nessuno può entrare in casa di altri senza il permesso del titolare. Quando questo si verifica, è possibile andare presso le forze dell’ordine e fare denuncia.

Perciò in ipotesi di violazione di proprietà privata, non ci sono dubbi su come comportarsi. Attenzione però a distinguere:

  • in ipotesi di violazione di domicilio o di ingresso abusivo nel fondo, il proprietario può fare querela entro 3 mesi da quando ha avuto conoscenza del fatto, vale a dire l’intrusione;
  • ma se la violazione di domicilio si è compiuta in modo violento, ad esempio rompendo la porta, oppure è stata fatta da persona armata, il reato è procedibile d’ufficio.

In queste ultime circostanze chiunque, anche persona diversa dal proprietario, può fare denuncia, e senza alcun limite di tempo.

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# Reato

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