Cosa rischia chi testimonia in un processo? Ecco quali sono le conseguenze legali per il testimone che mente o nasconde la verità consapevolmente.
Essere chiamati a testimoniare in un processo non è una situazione abituale, perciò un po’ di agitazione è del tutto comprensibile, soprattutto se si conoscono le parti in causa. Testimoniare è un compito importante che deve essere assunto con la massima serietà, ma non dovrebbe causare troppi timori. Ignorare la convocazione in tribunale per testimoniare è fuori discussione, ma oltre questo se si agisce con lealtà e onestà non si corre alcun rischio.
Dal punto di vista legale, il testimone deve seguire poche semplici accortezze per compiere il suo dovere e collaborare con la giustizia. Ostacolare il processo con bugie e omissioni, invece, è severamente vietato e punito con durezza. In questo articolo approfondiremo i possibili rischi per i testimoni che non agiscono correttamente, tanto nel processo civile quanto nel processo penale.
Non si parla, quindi, dei timori che spesso attanagliano chi deve testimoniare in un processo penale e ha paura di possibili ritorsioni o minacce. In questi casi, i dubbi devono essere segnalati al pubblico ministero, affinché si proceda con l’applicazione di misure di sicurezza e istituti particolari. Non si tratterebbe comunque di rischi prevedibili dal punto di vista giuridico, come invece sono le sanzioni a carico dei testimoni poco collaborativi. Ecco cosa si rischia.
Il testimone che mente a processo
La testimonianza in un processo non è facoltativa, ogni cittadino può essere chiamato obbligatoriamente a dare il suo contributo a una causa civile o penale. Mentire in tribunale è evidentemente un grave errore, perché ostacola la verità processuale e impedisce il corretto svolgimento del processo.
Il testimone che dice una bugia non è soltanto poco collaborativo, ma commette un vero e proprio reato, quello di falsa testimonianza. Gli avvocati difensori o il pubblico ministero possono chiedere al giudice di trasferire gli atti alla Procura della Repubblica se rilevano una menzogna, ma trattandosi di un reato procedibile d’ufficio anche il giudice stesso può agire in autonomia e spontaneamente. Ovviamente, la falsa testimonianza può essere denunciata anche in un secondo momento, quando rilevata, indipendentemente dall’esito del processo.
Chi commette questo reato rischia la reclusione da 2 a 6 anni, come previsto dall’articolo 372 del Codice penale.
Quando il testimone commette reato
Mentire in senso stretto configura senza dubbio un reato durante la testimonianza, ma ciò non significa che servirsi di espedienti per celare la verità sia meglio tollerato. Molti ignorano, infatti, che il reato di falsa testimonianza si configura anche quando il testimone omette la verità nel rispondere a una domanda, occultando consapevolmente alcune parti, ma anche quando nega fatti che sa essere veri. Insomma, il testimone che è interrogato deve essere pronto a dire davvero tutta la verità, perlomeno in base alla propria conoscenza dei fatti su cui è chiamato a rispondere.
Quando il testimone è scusabile
Ci sono alcune condizioni particolari in cui chi è chiamato a testimoniare in un processo non ha conseguenze legali anche se la sua collaborazione non è pienamente sincera oppure incompleta. La giurisprudenza mostra scarsa tolleranza verso numerose situazioni che agli occhi esterni potrebbero porsi come valide scusanti, ma ci sono alcuni esempi in cui il testimone è davvero esente da rischi. I più comuni riguardano l’autoincriminazione in un processo penale e la mancanza di memoria, anche quando non patologica.
Si parla di autoincriminazione all’interno di un processo penale quando il testimone, per rispondere in modo pienamente sincero alla domanda che gli è stata posta, dovrebbe manifestare indizi della propria colpevolezza in merito al reato oggetto del processo o di un altro delitto. Nessuno è obbligato ad autoincriminarsi, quindi anche chi è chiamato a testimoniare è, per così dire, scusato se non dice tutta la verità per nascondere una propria colpa.
La seconda ipotesi riguarda il testimone che, in tutta sincerità, non ricorda l’evento o il fatto oggetto della domanda. A patto che questo non sia un escamotage per mentire, che si può desumere da eventuali contraddizioni, e che il testimone sia un buona fede è lecito astenersi dal rispondere, comunicando chiaramente questa circostanza.
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