Cosa rischia il testimone che non si presenta al processo, quando è concesso assentarsi e chi è esonerato dall’obbligo di testimoniare.
La testimonianza in un processo non è una cosa da prendere alla leggera, a prescindere che si tratti di una causa civile o penale. Spesso si sottovaluta questo aspetto, poiché il testimone non è una delle parti in causa e anzi spesso non ha alcun vantaggio o svantaggio nell’esito del procedimento.
Così, molti preferiscono ignorare l’intimazione, pensando di non aver nulla di rilevante da aggiungere e volendo evitare una situazione stressante o intimidatoria. Molto spesso chi vuole evitare di testimoniare non ha nessun interesse in gioco, niente da nascondere, ma vorrebbe semplicemente evitare questo disagio anche pratico, dovendosi prendere un permesso dal lavoro e così via.
Mancare in un processo nel quale si è convocati come testimoni è però un grosso intralcio, perché - laddove prevista - la testimonianza è uno dei tanti tasselli che compongono il procedimento e che permettono al giudice di apprendere i fatti. Un intralcio che provoca inevitabilmente un allungamento dei tempi processuali, che già soffrono di ritardi e lungaggini.
Il testimone ha quindi un’importante responsabilità, sicuramente nella causa specifica laddove può (e deve) contribuire alla verità, ma anche in linea più generale sul buon funzionamento della macchina della giustizia. Ecco perché il testimone che non si presenta al processo può essere sanzionato, vediamo cosa rischia e cosa c’è da sapere.
Cosa rischia il testimone che non si presenta al processo
Quando nel processo è assente un testimone previsto per l’udienza, dapprima viene verificato che la comunicazione sia avvenuta con successo. In caso contrario, l’avvocato che ha chiesto l’escussione deve provvedere nuovamente a notificare la comunicazione, altrimenti non sarà possibile l’interrogatorio.
Ovviamente, in questi casi il testimone non ha alcuna responsabilità e non rischia nulla. La situazione cambia quando la comunicazione risulta essere perfezionata e, nonostante ciò, il testimone è assente, senza aver comunicato un motivo valido. A tal proposito, si ricorda che l’intimazione a testimoniare può essere consegnata:
- Con raccomandata a/r (fa automaticamente fede la data di notifica, salvo errori di indirizzo);
- dall’ufficiale giudiziario per evitare il mancato ritiro della raccomandata.
In entrambi i casi, non è possibile obbiettare di non aver ricevuto la comunicazione. Di conseguenza, il giudice sceglie se ordinare una nuova intimazione rinviando l’udienza o se disporre l’accompagnamento coattivo del testimone dai Carabinieri affinché sia accompagnato all’udienza in corso o a quella posticipata. Ovviamente, la valutazione viene fatta in base all’urgenza, all’importanza della testimonianza e ai possibili interessi del testimone nel non comparire (ad esempio, per favorire una delle parti in causa o se potrebbe rendersi irreperibile).
Non è possibile sottrarsi all’accompagnamento coattivo senza commettere il reato di resistenza a pubblico ufficiale, punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
A prescindere dalla modalità scelta per intimare la testimonianza, il giudice può comminare al testimone che non si è presentato al processo un’ammenda da 100 a 1.000 euro nel processo civile e da 51 a 516 euro nel processo penale (con eventuale maggiorazione per le spese causate dall’assenza). La scelta di rinviare o meno l’udienza e l’applicazione della sanzione sono a discrezione del giudice, ma i provvedimenti non possono in ogni caso essere emanati prima di 1 ora di ritardo.
Quando è possibile non presentarsi al processo come testimoni
Il testimone può assentarsi dall’udienza soltanto per un legittimo impedimento, di carattere grave ed effettivamente impossibilitante. Si tratta di gravi problemi di salute (o comunque che ostacolano la deambulazione), con poche eccezioni al di fuori di quest’ambito.
Per esempio, non è possibile assentarsi dal processo per motivi di lavoro, salvo che ci si trovi fisicamente in altro luogo per trasferta, anche perché il datore di lavoro non può impedire al dipendente di assentarsi per testimoniare. Si segnala, peraltro, che in alcuni casi è possibile ottenere – previa domanda – un rimborso spese per l’eventuale viaggio affrontato.
L’assenza è giustificata soltanto per motivi molto gravi, anche per quanto riguarda la salute non basta certo un’influenza a esonerare dall’obbligo.
È poi vero che i giudici possono essere più o meno tolleranti, concedendo la giustificazione anche in casi meno drastici, purché si tratti sempre di motivi obbiettivamente validi e comprovati. In ogni caso, l’assenza al processo deve essere comunicata prima, notificata alla cancelleria del tribunale (o all’avvocato, se indicato).
Sono esonerati dalla testimonianza soltanto i prossimi congiunti dell’imputato (nel processo penale), a meno che abbiano presentato denuncia o siano stati offesi dal reato, oltre alle categorie professionali che devono rispettare il segreto d’ufficio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA