Credito di imposta prima casa under 36, come si chiede nel 730/2024?

Nadia Pascale

4 Giugno 2024 - 09:12

Ho comprato casa nel 2023 con le agevolazioni previste per l’acquisto prima casa under 36, come possono riscattare il credito di imposta generato con l’acquisto? Ecco le istruzioni dell’AdE.

Credito di imposta prima casa under 36, come si chiede nel 730/2024?

Come si può ottenere il rimborso con il 730/2024 del credito di imposta maturato con l’acquisto prima casa under 36?

La dichiarazione dei redditi 2024 consente di avvalersi delle agevolazioni fiscali sulle spese sostenute nel 2023 ed è arrivato il momento di utilizzare i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa under 36 avvenuti nel 2023.

Fin da ora ricordiamo che per gli acquisti nel 2024, tranne nel caso in cui il contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, le stesse agevolazioni fiscali non sono in vigore.

Vediamo come avvalersi del credito d’imposta generato dall’acquisto prima casa con i requisiti per gli under 36.

Requisiti per ottenere il credito di imposta acquisto prima casa under 36

Le agevolazioni prima casa under 36 sono previste dall’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021, esse trovano applicazione per gli atti stipulati prima del 31 dicembre 2023.

È prevista però un’eccezione: si estendono anche agli acquisti del 2024, a condizione che il contratto preliminare di compravendita dell’immobile sia stipulato entro il 31 dicembre 2023 e il contratto definitivo sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

I beneficiari dell’agevolazione sono coloro che:

I benefici previsti sono:

  • per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6)
  • per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA al 4% corrisposta in relazione all’acquisto (art. 64, comma 7);
  • per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).

In questa sede ci concentriamo sul credito di imposta generato dall’Iva versata in caso di acquisto soggetto a Iva.
Lo stesso non può essere rimborsato, ma deve essere utilizzato esclusivamente come credito di imposta nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva all’acquisto stesso.
Si deve ricordare che nel caso in cui l’immobile sia intestato a più soggetti e soltanto uno di essi abbia i requisiti per l’agevolazione, la stessa spetta pro quota (Circolare 14.10.2021, n. 12/E, paragrafo 3.2.).

Acquisto prima casa under 36, requisiti

Affinché si possa ottenere il credito di imposta per l’acquisto prima casa under 36 occorre fare atttenzione a tutti i dettagli del contratto.

Particolare attenzione deve essere posta anche alla categoria catastale, sono escluse le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico), si tratta delle categorie catastali di lusso.

Si possono, invece, ottenere le agevolazioni per le altre categorie catastali

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni si estendono, invece, alle pertinenze ma limitatamente ad una sola unità classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Come chiarito dalla circolare 12 n° 38/E del 2005, l’agevolazione si può ottenere anche nel caso di acquisto di un immobile in costruzione, con le eccezioni previste nel caso in cui l’acquisto abbia ad oggetto un immobile in categoria di lusso.

Modalità di fruizione del credito di imposta acquisto prima casa under 36

Come si può riscattare il credito di imposta generato dall’acquisto soggetto a Iva di un’abitazione con le agevolazioni under 36? Fin da subito abbiamo detto che non si può chiedere un rimborso delle somme, ma che le stesse fungono da credito di imposta, come si fa valere questo credito di imposta? Ecco le modalità:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.

Quali documenti sono necessari per ottenere il credito di imposta under 36?

Affinché si possano ottenere le agevolazioni fiscali è necessario prestare attenzione anche alla documentazione da conservare:

  • Atto di acquisto dell’immobile o decreto di trasferimento a seguito di procedimento giudiziale;
  • dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni prima casa under 36 se non risultano nel provvedimento giudiziale;
  • Atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA;
  • Copia della DSU utilizzata in sede di redazione dell’atto di acquisto;
  • Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate.

Nel caso in cui sia presente un residuo di credito di imposta dalla dichiarazione precedente, cioè nel caso in cui la capienza fiscale sia insufficiente a compensare il credito di imposta maturato occorre riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 156 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod.730/2023, o indicato nel rigo RN47, col. 44, del mod. REDDITI PF 2023.

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