Modello 730/2016: tra gli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche vi sono gli oneri previdenziali e assistenziali versati alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Tali contributi sono deducibili senza limiti di reddito.
Tra gli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo ai fini Irpef, vi sono anche quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali versati verso la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, sia in ottemperanza di disposizioni di legge, che volontariamente. Tali oneri, devono essere indicati nel quadro E del modello 730/2016, o nel quadro RP del modello Unico P.F. 2016, per i versamenti effettuati nel 2015.
Infatti, tra le informazioni che l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato per la predisposizione del 730/2016 precompilato vi sono anche i contributi previdenziali e assistenziali. Entro lo scorso 29 febbraio, tutti gli enti di cui alla Legge n. 413/91, hanno trasmesso le informazioni relative ai contributi versati dal contribuente alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Mentre, per i contribuenti che faranno ricorso al modello Unico P.F. dovranno fare riferimento ai dati rilasciati dall’ente previdenziale di appartenenza.
Modello 730/2016: i contributi deducibili dal reddito
Sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali obbligatori per legge (i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti, i contributi Enasarco a carico di agenti e rappresentanti, i contributi soggettivi dovuti alle Casse di previdenza delle professioni, i contributi pensionistici versati da lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire funzioni pubbliche), nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (riscatto degli anni di laurea).
Oltre ai contributi obbligatori e volontari versati alla forma pensionistica di appartenenza, sono deducibili anche i contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, pure se versati per conto di familiari a carico. Ricordiamo che sono considerati a carico i familiari che nel corso dell’anno non hanno percepito redditi superiori alla soglia di €. 2.840,51. Sono agevolabili anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare.
La compilazione del quadro E del modello 730/2016
Il rigo E21 del quadro E del modello 730/2016 è destinato ad accogliere (in colonna 1), l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. Tali contributi sono deducibili senza alcun limite di importo. La deduzione è riconosciuta anche se il versamento avviene per conto di familiari fiscalmente a carico. Classico esempio è quelli relativo al versamento dei contributi per il riscatto degli anni di laurea del figlio, che risulti ancora a carico del genitore.
Da sottolineare che il rigo E21 non dovrà essere compilato dai lavoratori dipendenti il cui reddito è certificato con la Cu (Certificazione Unica), in quanto il reddito indicato nella certificazione è già al netto dei contributi a carico del lavoratore.
Diverso è il caso dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in Italia, ma il loro datore di lavoro è straniero. In questo caso i contributi dovuti all’Inps, devono essere versati tramite un rappresentante fiscale e certificati dalla Cu. In questo caso, la Cu non contiene il reddito percepito, e pertanto, sarà il lavoratore dipendente che dovrà indicare nel modello 730/2016, oltre al reddito, anche i contributi a suo carico.
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