La deducibilità dei contributi previdenziali nel modello 730/2016

Francesco Oliva

04/05/2016

Modello 730/2016: tra gli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche vi sono gli oneri previdenziali e assistenziali versati alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Tali contributi sono deducibili senza limiti di reddito.

La deducibilità dei contributi previdenziali nel modello 730/2016

Tra gli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo ai fini Irpef, vi sono anche quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali versati verso la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, sia in ottemperanza di disposizioni di legge, che volontariamente. Tali oneri, devono essere indicati nel quadro E del modello 730/2016, o nel quadro RP del modello Unico P.F. 2016, per i versamenti effettuati nel 2015.

Infatti, tra le informazioni che l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato per la predisposizione del 730/2016 precompilato vi sono anche i contributi previdenziali e assistenziali. Entro lo scorso 29 febbraio, tutti gli enti di cui alla Legge n. 413/91, hanno trasmesso le informazioni relative ai contributi versati dal contribuente alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Mentre, per i contribuenti che faranno ricorso al modello Unico P.F. dovranno fare riferimento ai dati rilasciati dall’ente previdenziale di appartenenza.

Modello 730/2016: i contributi deducibili dal reddito

Sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali obbligatori per legge (i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti, i contributi Enasarco a carico di agenti e rappresentanti, i contributi soggettivi dovuti alle Casse di previdenza delle professioni, i contributi pensionistici versati da lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire funzioni pubbliche), nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (riscatto degli anni di laurea).

Oltre ai contributi obbligatori e volontari versati alla forma pensionistica di appartenenza, sono deducibili anche i contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, pure se versati per conto di familiari a carico. Ricordiamo che sono considerati a carico i familiari che nel corso dell’anno non hanno percepito redditi superiori alla soglia di €. 2.840,51. Sono agevolabili anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare.

La compilazione del quadro E del modello 730/2016

Il rigo E21 del quadro E del modello 730/2016 è destinato ad accogliere (in colonna 1), l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. Tali contributi sono deducibili senza alcun limite di importo. La deduzione è riconosciuta anche se il versamento avviene per conto di familiari fiscalmente a carico. Classico esempio è quelli relativo al versamento dei contributi per il riscatto degli anni di laurea del figlio, che risulti ancora a carico del genitore.

Da sottolineare che il rigo E21 non dovrà essere compilato dai lavoratori dipendenti il cui reddito è certificato con la Cu (Certificazione Unica), in quanto il reddito indicato nella certificazione è già al netto dei contributi a carico del lavoratore.

Diverso è il caso dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in Italia, ma il loro datore di lavoro è straniero. In questo caso i contributi dovuti all’Inps, devono essere versati tramite un rappresentante fiscale e certificati dalla Cu. In questo caso, la Cu non contiene il reddito percepito, e pertanto, sarà il lavoratore dipendente che dovrà indicare nel modello 730/2016, oltre al reddito, anche i contributi a suo carico.

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