Si può ottenere la detrazione per l’acquisto auto disabili anche in caso di pagamento con permuta? Limiti e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Quali benefici fiscali si possono ottenere in caso di permuta di un veicolo per disabili? A precisare i limiti della detrazione è l’Agenzia delle Entrate con risposta a Interpello n° 11 del 7 febbraio 2025.
La normativa, articolo 15 del Tuir, prevede una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione viene applicata al 19%.
La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria. Escluse, invece, le spese di manutenzione ordinaria. Ma cosa succede in caso di permuta? Come sono calcolate le detrazioni? Sul prezzo di acquisto per intero o sull’importo effettivamente versato?
Il caso: acquisto veicolo per disabili con permuta
Nel caso in oggetto l’istante acquista un nuovo veicolo, versando un prezzo residuo rispetto alla permuta di un altro veicolo. Si chiede, quindi, se può usufruire della detrazione per l’intero costo del veicolo acquistato e non solamente su quanto effettivamente versato con il bonifico.
Il caso è semplice, con numeri piccoli si riesce a capire meglio. Tizio acquista un’auto per trasporto disabili al prezzo di 10.000 euro, dovrebbe avere una detrazione di 1.900 euro. Paga 8.000 con bonifico e 2.000 euro con permuta di un altro veicolo, si chiede se può ottenere la detrazione su 10.000 euro o su 8.000 euro, somma realmente utilizzata per il pagamento.
Il problema sorge perché l’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che per ottenere la detrazione al 19% in oggetto l’onere deve essere sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè strumenti di pagamento tracciabili. Sembra quindi escludere il pagamento con “permuta”.
Agenzia delle Entrate: ecco il trattamento fiscale della permuta auto disabili
L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello sottolinea che, come specificato nella risposta a Istanza di interpello n. 431, pubblicata il 2 ottobre 2020,
l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Si ritiene, in linea con quanto già precisato con la Risoluzione del 3 dicembre 2014, n. 108/E, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che “altri mezzi di pagamento” siano le “ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.
Ne deriva che in questo caso, sebbene il pagamento non sia avvenuto con mezzi canonici di pagamento tracciabili, comunque si debba riconoscere il diritto alla detrazione in quanto l’operazione di permuta resta tracciabile.
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