Dichiarazione dei redditi: pronto il modello SC 2022 per le società di capitali. Di seguito le istruzioni, la scadenza e le novità approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del 7 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello ufficiale e le istruzioni per la dichiarazione delle società di capitali e gli altri soggetti tenuti alla presentazione del modello SC 2022.
Il termine di scadenza per la presentazione del modello Redditi SC 2022 è fissato al 30 novembre, la dichiarazione deve essere presentata telematicamente attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Se la scadenza resta invariata rispetto allo scorso anno, non mancano certo le novità. Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni di compilazione, entra nel modello il visto di conformità per il Superbonus, nel Quadro RF è invece necessario inserire le maggiorazioni previste dalla normativa sul Patent Box. Infine, un ulteriore aggiornamento è previsto per il Quadro RS in cui è possibile inserire numerose detrazioni che vedremo a breve.
Ecco, in sintesi, il modello Redditi SC 2022, con un focus su scadenza, istruzioni e principali novità.
Dichiarazione dei redditi SC 2022: modello e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Con provvedimento del 31 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione dei redditi per le società di capitali e le relative istruzioni. Lo stesso modello però ha avuto degli aggiornamenti successivi. Per le istruzioni il primo aggiornamento vi è stato il 22 Aprile, si è provveduto poi a nuove istruzioni il 7 giugno 2022 e, infine, alla pubblicazione del nuovo modello redditi SC 2022 sempre il 7 giugno 2022.
Alleghiamo di seguito la versione aggiornata del modello e delle istruzioni:
Sono tenuti ad utilizzare il modello Redditi SC i seguenti soggetti:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.
Come precisato nelle istruzioni generali per la compilazione del Modello SC aggiornate al 7 giugno 2022, il Modello REDDITI SC deve essere presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi anche dai seguenti soggetti:
• società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
• società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
• imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.
I soggetti diversi da quelli indicati devono invece presentare il modello ENC.
Scadenza modello Redditi SC 2022
La scadenza per la presentazione del modello di dichiarazione dei redditi per le società di capitali è il 30 novembre 2022.
Il termine di presentazione per i soggetti IRES è fissato all’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Ad esempio, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre 2022. Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio 2022.
Le dichiarazioni dei redditi presentate entro novanta giorni dalla scadenza sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Dichiarazione dei redditi SC 2022: le novità
Sono diverse le novità contenute nel modello Redditi SC 2022. Si riportano di seguito quelle principali:
La prima novità nel modello SC 2022 si trova nel frontespizio dove è stata inserita la casella “Presenza visto Superbonus” da barrare nel caso in cui sussistano i presupposti per la fruizione in dichiarazione delle spese rientranti nel Superbonus (articolo 119, comma 11 del decreto legge 34 del 2020).
Sempre nel frontespizio è stata eliminata, nella sezione “ firma della dichiarazione ” la casella che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità del visto di conformità di cui all’art. 9 bis, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017.
In relazione alla disciplina della maggiorazione Patent Box, Nel quadro RF, rigo RF 55, tra le “ Altre variazioni in diminuzione ” deve essere inserita la maggiorazione al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per ricerca o acquisto per software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati direttamente e indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa. L’opzione deve essere esercitata attraverso il Quadro OP, sezione IV del modello SC 2022, nel quadro RS devono essere inseriti i dati relativi al monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Per tale indicazione devono essere utilizzati i righi da RS 530 a RS 532.
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Nel modello SC 2022 sono presenti novità anche nel Quadro RQ dedicato alle deduzioni dei beni immateriali, qui è stata inserita la sezione XXIV in cui possono essere indicate le voci di spesa che si vogliono dedurre più velocemente e imputate ad attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR.
I soggetti controllati non residenti devono invece compilare il quadro FC in cui sono state inserite le nuove caselle denominate “ Monitoraggio ” e “ OICR ” in applicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2021.
Modifiche importanti sono presenti anche nel quadro RS del modello SC 2022. In questo caso il prospetto aggiornato prevede le caselle:
• Spese di riqualificazione energetica;
• Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
• Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
• detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Nel nuovo modello SC 2022 è prevista la possibilità di far valere le detrazioni relative alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le stesse devono essere inserite nel Quadro RS, righi da 521 a 523.
Infine, il Quadro RS è stato integrato per poter consentire il calcolo della ACE Innovativa determinata applicando l’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021.
Ricordiamo che, nel caso in cui il contribuente prima della scadenza dei termini per la presentazione del modello SC 2022 intenda rettificare o modificare la dichiarazione già presentata, può farlo compilando una nuova dichiarazione completa di tutte le parti, quindi non solo le parti corrette o integrate, e barrando la casella «Correttiva dei termini».
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