Dis-Coll: a partire da luglio 2017 potranno richiedere indennità di disoccupazione anche i ricercatori e i dottorandi; approvato emendamento al Jobs Act lavoro autonomo. Ecco la novità.
Dis-Coll, indennità di disoccupazione estesa anche a dottorandi e ad assegnisti di ricerca a partire da luglio 2017. In sede di discussione del DdL sul lavoro autonomo è stato approvato l’emendamento che chiedeva l’estensione del sussidio di disoccupazione per i collaboratori anche ai ricercatori.
Potranno richiedere la Dis-Coll già dal 2017 tutti gli assegnisti e dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio. L’approvazione dell’emendamento rappresenta un’importante conquista per dottorandi e ricercatori, anche se sono in tanti a lamentare che sono molti di più i precari nei confronti dei quali dovrebbe essere estesa l’indennità di disoccupazione: dottorandi senza borsa di studio, borsisti di ricerca e lavoratori titolari di partita Iva con redditi discontinui.
La Dis-Coll, prorogata per i collaboratori con il Milleproroghe fino al mese di giugno, diventerà strutturale proprio con l’entrata in vigore del DdL sul lavoro autonomo estendendo la categoria dei precari che ne potranno fare richiesta.
L’estensione della Dis-Coll comporterà, di riflesso, un aumento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata Inps. Proprio sull’aumento della contribuzione obbligatoria si sta concentrando al momento la protesta dei sindacati e dei ricercatori
Nonostante ciò le nuove regole sulla Dis-Coll non possono che essere considerate un’importante conquista. Da tempo ricercatori e dottorandi chiedevano maggiori tutele e a partire dal mese di luglio 2017 potranno beneficiare dell’indennità di disoccupazione. Ecco chi potrà richiederla e quali le regole attualmente in vigore su durata e importo.
Dis-Coll, disoccupazione anche a dottorandi e ricercatori da luglio 2017
L’emendamento al DdL sul lavoro autonomo, approvato dalla Commissione Lavoro accoglie con favore la richiesta di estendere la Dis-Coll anche ai dottorandi e ai ricercatori titolari di assegno. Potranno richiedere l’indennità di disoccupazione, a partire dal mese di luglio 2017, esclusivamente i titolari di borsa di studio.
Parallelamente, però, aumenta dello 0,51% l’aliquota della Gestione Separata Inps, intervento necessario al fine di provvedere al finanziamento della Dis-Coll per i prossimi mesi. Per il 2017 l’aliquota è fissata al 32,72%; si passerebbe, in sostanza, al 33,23.
L’aumento sarà esclusivamente rivolto ai collaboratori continuativi e occasionali e non comporterà invece revisioni per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti alla Gestione Separata Inps.
Dis-Coll, disoccupazione anche a dottorandi e ricercatori da luglio 2017. Importo e durata
La Dis-Coll per dottorandi e ricercatori, qualora dovesse seguire le stesse regole attualmente in vigore per i collaboratori, potrà essere richiesta nel possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni al momento della presentazione della domanda;
- tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese che abbia generato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro.
La possibilità di richiedere l’indennità di disoccupazione entrerebbe in vigore per i ricercatori e i titolari di assegno di ricerca dal momento dell’entrata in vigore del DdL sul lavoro autonomo, in programma per il mese di luglio 2017.
Sarà il testo a dover definire le regole, i requisiti per richiederla e l’importo della Dis-Coll che, sulla base di quanto previsto attualmente per i collaboratori, sarà pari al 75% del reddito medio mensile, a condizione che esso sia pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso in cui il suddetto reddito medio mensile superi invece i 1.195 euro, l’indennità di disoccupazione sarà pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. In ogni caso, l’ammontare dalla Dis-Coll non potrà superare, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, i 1.300 euro mensili.
La durata massima della Dis-Coll, attualmente, non può superare i sei mesi. Per conferme e ulteriori notizia sarà necessario attendere l’approvazione del DdL sul lavoro autonomo che, oltre ad estendere il diritto all’indennità di disoccupazione, prevede nuove tutele e diritti per il lavoro autonomo non imprenditoriale.
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