Anche per le unioni civili è previsto il divorzio ma con alcune differenze: la procedura è più veloce e senza periodo di separazione. Ecco tutta la disciplina del divorzio nelle le unioni civili.
Con la legge Cirinnà del 2016 sono state istituite le unioni civili come strumento giuridico per regolare la convivenza ed ufficializzare un rapporto affettivo sia tra persone dello stesso sesso che di sesso opposto.
Il divorzio nelle unioni civili ha una disciplina differente rispetto a quanto avviene nel matrimonio: infatti ognuna delle parti può chiederlo in qualsiasi momento, anche senza l’accordo dell’altro e senza dover aspettare il periodo di separazione.
Dunque ciascun partner ha la facoltà di chiedere il divorzio ma è necessario formalizzare la volontà di sciogliere il legame all’Ufficiale di Stato Civile: trascorsi 3 mesi da questa manifestazione d’intenti si procede direttamente alla domanda di divorzio.
Vediamo in quali casi si può chiedere il divorzio nelle unioni civili e come formalizzare la procedura.
La disciplina del divorzio nelle unioni civili
La legge n. 76 del 2016, nota come legge Cirinnà, ha introdotto in Italia le unioni civili allo scopo di istituzionalizzare i rapporti affettivi di coppie conviventi dello stesso sesso e non. Tale disciplina si differenzia sotto diversi aspetti rispetto al matrimonio (soprattutto perché non prevede il dovere di fedeltà) e anche il procedimento di divorzio segue un iter differente.
Rispetto a quanto succede nell’ordinaria procedura di divorzio, le unioni civili si sciolgono più rapidamente: infatti non viene stabilito l’obbligo di passare per la separazione, ma è sufficiente che i partners comunichino all’Ufficiale di Stato Civile, anche in modo disgiunto, la loro intenzione di dividersi. Trascorsi tre mesi da questa manifestazione d’intenti è possibile proporre la domanda di divorzio.
Per le unioni civili il legislatore non ha previsto né il periodo di separazione né l’obbligo di tentare la riconciliazione spirituale delle parti: è sufficiente che la domanda di divorzio sia preceduta dalla manifestazione di volontà presso l’Ufficiale dello Stato Civile almeno tre mesi prima.
Per formalizzare il divorzio le parti possono scegliere tra le procedure previste per matrimonio:
- in Tribunale secondo le regole del divorzio giudiziale;
- in Comune davanti al Sindaco;
Il divorzio nelle unioni civili, così come accade per il matrimonio, ha per oggetto la regolamentazione degli aspetti patrimoniali, dell’affidamento della prole e dell’assegnazione della casa familiare. Anche nelle unioni civili viene riconosciuto diritto agli alimenti alla parte economicamente più debole.
Ci preme sottolineare che, in assenza dell’obbligo di fedeltà, in caso di tradimento la parte danneggiata non può chiedere il divorzio con addebito.
Ricordiamo che le unioni civili possono essere sciolte automaticamente senza la manifestazione d’intenti presso l’Ufficiale dello Stato Civile in caso di morte di una delle parti o cambio di sesso di una parte accertato con una sentenza del giudice.
Assegno di mantenimento nell’unione civile
Anche nelle unioni civili è previsto l’obbligo al mantenimento del partner che si trova in stato di bisogno ma occorre fare una apposita domanda durante il procedimento di scioglimento.
Nel caso in cui le parti siano d’accordo la cifra dell’assegno di mantenimento può essere indicata nelle condizioni di scioglimento dell’unione. In caso contrario la domanda deve essere avanzata nel procedimento giudiziale durante il quale il richiedente deve dimostrare di trovarsi in uno stato di bisogno e di non poter provvedere al proprio sostentamento.
La legge stabilisce che l’entità dell’assegno di mantenimento tiene conto della durata del rapporto: infatti gli alimenti non spettano a tempo indeterminato, ma per un periodo proporzionato alla durata dell’unione civile. Il giudice determina l’ammontare e la durata dell’assegno di mantenimento secondo la sua discrezionalità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA