Le istruzioni INPS per l’esonero contributivo 2021 si trovano nella circolare n. 124 del 6 agosto: in attesa della pubblicazione dei moduli, vediamo chi può fare domanda.
Chi può fare domanda per l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021? Pronte, finalmente, le istruzioni INPS, contenute nella circolare n. 124 del 6 agosto 2021.
Bisogna però segnalare che non sono ancora stati pubblicati i moduli per la richiesta effettiva del beneficio, noto anche come “anno bianco fiscale” per le partite IVA e i lavoratori autonomi.
In un primo momento la scadenza per presentare domanda era stata fissata al 31 luglio, a strettissimo giro rispetto al decreto attuativo del Ministero del Lavoro (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio). Il termine ultimo è stato quindi spostato al 30 settembre per gli iscritti all’INPS, mentre i professionisti iscritti alle casse private hanno tempo fino al 31 ottobre.
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Esonero contributi 2021: chi può fare domanda
I beneficiari dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 sono i seguenti soggetti iscritti:
- alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996;
- alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;
- alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.
Per quanto riguarda gli iscritti all’INPS, l’esonero spetta ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021 (e quindi sono esclusi i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso).
Gli altri requisiti previsti per i soggetti intenzionati a usufruire dell’anno bianco fiscale sono:
- avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 di almeno il 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
- essere in regola con i contributi: il requisito viene verificato attraverso il DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità.
La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario.
Il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei suddetti requisiti nel modulo di presentazione della domanda (documento che però ancora non è stato pubblicato dall’INPS). Inoltre, nella domanda va indicato di essere in regola col versamento dei contributi e di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
Domanda esonero contributi 2021: le istruzioni INPS
Come anticipato, la domanda di esonero contributivo va presentato entro la scadenza del 30 settembre 2021. I richiedenti dovranno usare dei modelli, di futura pubblicazione, diversi in base a ogni Gestione INPS.
La domanda va presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, quindi verrà consentita la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall’INPS e il beneficiario, nella richiesta, dovrà dichiarare di non avere presentato ulteriori istanze di esonero ai sensi della medesima normativa.
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, tramite i seguenti percorsi:
- Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
- per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.
L’accesso ai servizi per le nuove prestazioni si effettua attraverso le seguenti credenziali:
- PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
I beneficiari potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, alla sezione relativa all’esonero. Una volta accettata la domanda, l’INPS comunicherà ai contribuenti l’eventuale importo residuo da versare.
L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista. Nel caso le risorse economiche stanziate (1.500 milioni di euro) non siano sufficienti a coprire tutte le richieste, l’importo verrà ridotto in modo proporzionale.
Per ulteriori dettagli si può consultare la circolare n° 124, pubblicata dall’INPS il 6 agosto 2021.
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