Firmare al posto di un’altra persona può essere legale o meno, a seconda delle circostanze. Talvolta ci sono dei gravi rischi, per cui è molto importante conoscere cosa prevede la legge a riguardo.
In alcuni casi firmare al posto di un’altra persona è legale, mentre a seconda delle circostanze la stessa condotta costituisce un reato. Per capire le conseguenze e i rischi di questo comportamento bisogna quindi analizzare i dettagli più importanti, cioè la falsificazione della firma, il tipo di documento firmato e la posizione della persona interessata.
Quando la firma viene falsificata
La firma viene considerata falsificata ogni volta in cui non è stata scritta dal diretto interessato, bensì da un altro soggetto. Allo stesso tempo, questa condotta può anche non entrare in contrasto con la legge, perciò presto affronteremo tutte le casistiche più importanti. Come prima cosa, tuttavia, è bene distinguere fin dal principio la falsificazione della firma con tutti gli altri sistemi (come la delega) in cui un documento viene firmato da una persona diversa dall’interessato con la propria firma.
In questi casi la firma non viene falsificata ed è sempre necessaria l’autorizzazione dell’interessato, pertanto questo comportamento non ha alcun tipo di rischio. Non è utile nemmeno fare una differenza in base al tipo di documento, poiché già in base a questo fattore la delega può essere accettata o meno. Ne consegue che se è possibile firmare un documento con delega dell’interessato (posto che la delega sia vera) in automatico il comportamento è legale.
La delega, comunque, non è l’unico istituto contemplato dal nostro Codice civile per donare a un soggetto un certo potere di rappresentanza. A seconda del caso, infatti, possono essere utilizzati anche la procura e il mandato. Si tratta delle uniche alternative per permettere a qualcuno di firmare al proprio posto quando altrimenti sarebbe illegale.
Falsificare la firma di un altra persona
Falsificare la firma di una persona senza la sua autorizzazione integra sempre il reato di falso materiale, disciplinato per i cittadini privati dall’articolo 482 del Codice penale. Allo stesso tempo, non è raro che questa circostanza attenga a reati ben più gravi, come la truffa che è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 51 euro a 1.032 euro. A questo punto si potrebbe pensare che firmare al posto di un’altra persona con la sua autorizzazione sia quindi sempre permesso, invece non è così.
Firmare un atto pubblico al posto di qualcun altro
Gli atti pubblici (tra cui anche le autocertificazioni ai fini Isee), visti gli effetti prodotti, hanno alcune caratteristiche giuridiche particolari da cui conseguono precise formalità da rispettare. Per questa ragione falsificare la firma di un’altra persona in un atto pubblico costituisce sempre un reato, a prescindere dal consenso dell’interessato.
In dettaglio, il falso in atto pubblico è punibile con la reclusione fino a 2 anni. Si tratta comunque di un’eventualità piuttosto remota, perché il pubblico ufficiale che presenzia l’atto è tenuto al riconoscimento del soggetto. Aggirare questa regola potrebbe poi integrare altri reati, come la sostituzione di persona.
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Firmare un atto privato al posto di un’altra persona
La normativa riguardo alla falsificazione della firma negli atti privati è stata da tempo depenalizzata, perciò questa condotta non costituisce un reato (a meno che l’interessato non sia d’accordo). Nonostante ciò, anche quando la firma viene falsificata su un atto privato non sono assenti i rischi. Questo comportamento costituisce comunque un illecito civile, sanzionabile con una multa fino a 16.000 euro.
Il motivo per cui questa disciplina è stata depenalizzata risiede nella considerazione degli interessi delle parti. Nel caso degli atti privati, infatti, l’unico soggetto interessato a contestare la firma è il titolare della stessa. Quest’ultimo, peraltro, può sempre chiedere un risarcimento danni se la firma è stata apposta contro la sua volontà.
Firmare il testamento al posto del titolare
La disciplina generale affrontata conosce però un’importante eccezione: il testamento. Quest’ultimo, pur non essendo un atto pubblico, non può essere firmato da una persona diversa dal titolare, e farlo costituisce un reato contro il quale può essere presentata la querela in qualsiasi momento.
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