Recintare un terreno agricolo senza permessi è legale se si seguono le norme di legge. Ecco in quali casi è consentito e che potere hanno le leggi regionali.
Recintare un terreno agricolo può essere utile per svariati motivi, spesso si rende necessario, ad esempio, per proteggersi dalle incursioni degli animali. Allo stesso tempo, in alcuni casi è necessario richiedere permessi e autorizzazioni per non incorrere in sanzioni pecuniarie e perfino all’ordine di demolizione. Le normative regionali sono molto diverse le une dalle altre su questo punto e anche piuttosto specifiche. A prescindere da ciò, tuttavia, la normativa di riferimento rimane il Testo unico dell’edilizia che, insieme alle sentenze di giurisprudenza, consente di stabilire in modo sufficientemente preciso quando e come recintare un terreno agricolo è legale.
Recintare un terreno agricolo è legale?
Il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) contiene le disposizioni fondamentali che disciplinano l’attività edilizia, approfondendo anche la questione riguardante il permesso di costruire. In particolare, l’articolo 6 del Testo unico chiarisce quali tipi di interventi edili sono subordinati al permesso, definendo anche quali sono gli interventi liberi. Questi ultimi possono essere eseguiti senza richiedere alcun permesso o autorizzazione, purché nel rispetto delle norme:
- Antisismiche;
- di sicurezza;
- antincendio;
- igienico-sanitarie;
- sull’efficienza energetica;
- sulla tutela del rischio idrogeologico;
- del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
leggi anche
Cos’è un abuso edilizio e cosa si rischia
Ci sono quindi alcuni interventi che nel rispetto di queste norme possono essere eseguiti in maniera libera, tra cui in genere le opere che non modificano permanentemente l’ambiente. Il Tar ha infatti ribadito più volte che le strutture di recinzione più semplici e facilmente amovibili sono del tutto legittime. Si può quindi affermare che le strutture caratterizzate da semplicità costruttiva e incapacità di modificare il territorio non richiedono il possesso di alcun titolo abilitativo. Fra queste opere rientrano quindi:
- Staccionate;
- siepi perimetrali;
- recinzioni con pali di legno e rete metallica.
Si tratta, infatti, di costruzioni prive di significative modifiche del territorio che rientrano nei lavori di edilizia libera.
Recintare un terreno agricolo, risolvere il contrasto con le normative regionali
In genere, recintare un terreno agricolo senza permesso è legale quando non si realizzano opere murarie e non si violano vincoli paesaggistici o di altro genere. Allo stesso tempo, gli enti comunali e regionali spesso pongono delle misure molto più restrittive, che spesso sono state ritenute illegittime dai ricorsi. Come regola generale, bisogna sapere che la norma è quella stabilita dallo Stato (dunque dal Testo unico in materia di edilizia e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio). Allo stesso tempo, agli enti comunali e regionali è consentito l’inasprimento dei divieti, ma soltanto se conforme a un superiore interesse pubblico.
La possibilità di recintare il terreno agricolo rientra infatti nella disponibilità della proprietà privata, garantita dal Codice civile e come tale inviolabile dai regolamenti regionali. Il Codice civile, peraltro, regola espressamente le distanze di recinzione dei terreni agricoli, che per esteso non possono quindi essere vietate arbitrariamente.
A confermare questo principio vi è la sentenza n. 175 del 12 luglio 2019 della Corte costituzionale, la quale si è pronunciata sul ricorso al Tar riguardo al divieto di recinzioni sui terreni agricoli posto dalla Legge regionale 1/2015 dell’Umbria. Quest’ultima, all’articolo 89 comma secondo, vietava ogni forma di recinzione nei terreni che non fosse espressamente prevista dalla legislazione o giustificata da motivi di sicurezza.
La Corte ha ritenuto questa norma incostituzionale, rimproverando la Regione di aver travalicato i limiti di competenza. I giudici hanno infatti ribadito che:
Di regola le recinzioni senza opere murarie rientrerebbero nel novero degli interventi edilizi liberi e il legislatore regionale, vincolato alle categorie edilizie tracciate dallo Stato, non potrebbe introdurre regimi particolarmente restrittivi non giustificati da superiori interessi pubblici.
La legge in questione mirava infatti a disciplinare la materia in modo generalizzato, contrastando quindi con la normativa statale prevalente. Al contrario, la legislazione regionale può intervenire sugli aspetti specifici del territorio, senza comunque contrapporsi al Codice civile (e soprattutto al diritto di proprietà) o in modo ingiustificato. Il divieto umbro, infatti, non distingueva alcun particolare interesse meritevole di tutela, impedendo anche le recinzioni incapaci di alterare l’ambiente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA