Ecobonus 110%, con la risposta all’interpello n. 328 del 9 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulle villette a schiera: i requisiti per accedere al superbonus sono ingresso autonomo dall’esterno e indipendenza funzionale. Ecco i dettagli e le novità.
Ecobonus 110% per le villette a schiera: quali sono i requisiti per avere accesso all’agevolazione?
L’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello n. 328 del 9 settembre 2020 riepiloga fornisce degli utili chiarimenti in merito alle villette a schiera: nel caso specifico, l’istante vorrebbe effettuare i lavori di cappotto esterno, quindi di efficientamento energetico.
I requisiti da tenere in considerazione per le villette a schiera sono due: l’indipendenza funzionale e l’ingresso autonomo dall’esterno. Vediamo la definizione che l’Agenzia delle Entrate dà dei due elementi chiave che danno accesso all’agevolazione.
Ecobonus 110% villette a schiera: requisiti e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Arrivano ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’ecobonus 110%: oggetto della risposta all’interpello n. 328 del 9 settembre 2020 sono le villette a schiera.
L’istante è in possesso di una villetta a schiera di testa, terra tetto, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato).
Su tale immobile l’istante vorrebbe effettuare interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno, uno dei lavori trainanti dell’ecobonus), che porteranno un miglioramento di due classi energetiche, requisito minimo per avere accesso al superbonus.
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la definizione di edificio unifamiliare:
“Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.”
A questo punto l’Amministrazione Finanziaria fornisce la definizione dei due requisiti che deve avere l’unità immobiliare, ovvero:
- essere funzionalmente indipendente;
- avere uno o più accessi autonomi.
Vediamo insieme cosa si intende per entrambi gli elementi chiave che danno accesso al superbonus.
Ecobonus 110% villette a schiera, i requisiti: ingresso autonomo dall’esterno e indipendenza funzionale
Nella risposta all’interpello in commento l’Agenzia delle Entrate fornisce le definizioni precise dei due requisiti chiesti agli edifici unifamiliari per avere accesso al superbonus 110%.
Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” quando sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Per quanto riguarda l’accesso autonomo dall’esterno, l’Agenzia delle Entrate riprende la normativa del decreto Rilancio e specifica che:
“l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.”
Indicati con chiarezza le caratteristiche dei due requisiti, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’individuazione delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, all’interno di edifici plurifamiliari:
“a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.”
Qualora in possesso dei suddetti requisiti, l’istante può avere accesso all’agevolazione per la sua villetta a schiera, fruibile come detrazione in 5 anni, sconto in fattura oppure tramite cessione del credito a terzi.
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