Ecobonus e sismabonus: con la risposta all’interpello del 23 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul pagamento delle spese sostenute, spiegando che anche le imprese minori devono usare il bonifico parlante.
Ecobonus e sismabonus: per le spese sostenute dalle imprese per interventi di risparmio energetico e adeguamento antisismico vige l’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale.
L’obbligo di certificare le spese per le detrazioni fiscali ecobonus e sismabonus tramite un mezzo di pagamento tracciabile comporta che il diritto a detrarre la spesa sorge nell’anno in cui è stato effettuato il versamento.
Pertanto le imprese minori che adottano il regime di cassa per fruire dell’ecobonus e del sismabonus devono necessariamente saldare le spese sostenute per i lavori tramite bonifico, anche nel caso in cui abbiano optato per la contabilità ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate, nei chiarimenti forniti con la risposta all’interpello del 23 ottobre 2018, sottolinea che il bonifico bancario o postale parlante è obbligatorio per i non titolari di reddito d’impresa, mentre non lo è per gli imprenditori.
Ecobonus e sismabonus imprese: pagamenti con bonifico
Con la risposta n. 46 del 23 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di certificazione delle spese sostenute per interventi di ecobonus e sismabonus da parte delle imprese.
I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale parlante per poter fruire dello sconto fiscale previsto dalle due detrazioni fiscali finalizzate al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico.
L’obbligo di pagamento tracciabile tramite bonifico bancario o postale è valido anche per le imprese minori che hanno optato per la contabilità ordinaria.
In sostanza per beneficiare dell’ecobonus e del sismabonus l’obbligo di pagamento tracciabile tramite bonifico, scrive l’Agenzia:
“non è previsto dal Legislatore esclusivamente per le imprese in contabilità ordinaria, poiché l’adozione del principio di competenza determina un’imputazione temporale delle spese agevolabili che segue una regola diversa dall’individuazione del momento in cui avviene l’esborso finanziario.”
Ecobonus e sismabonus imprese
Con riferimento ai metodi di pagamento per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus e del sismabonus, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il bonifico bancario o postale dettagliato è obbligatorio per i non titolari di reddito d’impresa, mentre non lo è per gli imprenditori il cui reddito è determinato in base al principio di competenza.
Nel bonifico parlante vanno indicati i seguenti dati:
- causale;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o Partita IVA del destinatario delle somme.
Per gli imprenditori il cui reddito è determinato in base al principio di competenza il bonifico non è obbligatorio in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.
Per gli imprenditori minori in contabilità semplificata invece il regime naturale, dopo le modifiche apportate al TUIR dalla Legge di Bilancio 2017, è quello improntato al criterio di cassa.
L’Agenzia delle Entrate spiega che si tratta di un regime misto, dove alcune componenti continuano a seguire le regole della competenza.
Anche nel caso di passaggio alla contabilità ordinaria, le modalità di determinazione del reddito imponibile restano ispirate al principio di cassa.
Le imprese minori, ai fini delle detrazioni previste dall’ecobonus e dal sismabonus, devono certificare le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico e di adeguamento antisismico degli edifici attraverso un mezzo di pagamento tracciabile come il bonifico, anche se hanno optato per la contabilità ordinaria.
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