Cosa succede in caso di decesso di un soggetto che sta usufruendo delle detrazioni fiscali per interventi di eliminazione delle barriere archiettoniche? A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede nel caso in cui un soggetto che sta usufruendo delle detrazioni fiscali dopo aver eseguito interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche viene a mancare? Questa la domanda che molti si pongono. Potranno usufruirne gli eredi e quali sono i limiti?
Sul punto c’è molta confusione perché non c’è una norma specifica che disciplina il caso e di conseguenza si deve fare riferimento alle dritte fornite dall’Agenzia delle Entrate.
A fornire delle precisazioni, a dire il vero piuttosto scarne, è direttamente l’Agenzia delle Entrate attraverso la rubrica FiscoOggi il 16 ottobre. Vedremo però che la risposta non è del tutto esaustiva della questione e merita ulteriori precisazioni.
Ecco quando in caso di decesso si deve dire addio alle detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Addio detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche in caso di decesso.
Un contribuente ha posto il seguente quesito all’Agenzia delle Entrate
In caso di decesso del contribuente che ha pagato le spese, la detrazione del 75% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è trasferibile agli eredi?
L’Agenzia delle Entrate nel fornire risposta ha richiamato l’articolo 119 ter del decreto legge 34 del 2020. Questo articolo riconosce il diritto alla detrazione di imposta (detrazione Irpef) per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione vale per l’anno di sostenimento della spesa e per i 4 anni successivi.
Nella risposta al contribuente l’Agenzia delle Entrate sottolinea che
in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese, in assenza di specifiche disposizioni normative, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) non si trasferisce agli eredi.
Precisa che il trasferimento della detrazione non si realizza neanche nel caso in cui l’immobile oggetto di intervento sia ceduto, in questo caso continua a beneficiare delle detrazioni colui che ha sostenuto le spese. Nel caso in oggetto il contribuente ha semplicemente confermato la circostanza che il soggetto che ha sostenuto le spese è morto.
Da questa risposta si deduce che le detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono riconosciute esclusivamente a chi ha sostenuto le spese. Ciononostante, vi sono delle precedenti interpretazioni che vanno in altra direzione, o meglio, spiegano in modo più preciso il limite alla fruibilità delle detrazioni stesse. Occorre precisare che quando l’Agenzia delle Entrate risponde a quesiti lo fa avendo in considerazione i dati disponibili forniti dall’istante e le risposte sono valide nel singolo caso se esposto in maniera corretta.
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In caso di decesso gli eredi perdono sempre le detrazioni per eliminazione delle barriere architettoniche?
Di particolare importanza è invece la Risposta a interpello n 594/2022 che richiama i principi della circolare 7/E del 2017. Si ribadisce che le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi possono essere fruite da chi ha sostenuto le spese e in caso di decesso di costui le stesse sono generalmente perse, allo stesso tempo indica però una casistica in cui rilevano ipotesi in cui le detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche non si perdono:
- se l’immobile è dato in locazione, in caso di decesso dell’avente diritto, le detrazioni si perdono;
- se l’immobile viene utilizzato come abitazione da un erede, nel caso ci siano più eredi, la detrazione spetterà per intero a colui che ci abita;
- se il coniuge superstite ha rinunciato all’eredità, tenendo per sé solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle residue quote di detrazione, in quanto è venuta meno la condizione di erede;
- il coniuge superstite che vive nell’immobile e non ha rinunciato può invece fruire delle detrazioni fiscali.
Viene inoltre precisato che la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Sulla stessa linea è la circolare 24/E del 2004, nella quale si specifica che la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede si manifesta nel caso in cui abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.
Se l’immobile viene concesso in comodato d’uso comunque si perde la disponibilità dell’immobile e di conseguenza si perde il diritto ad ottenere le agevolazioni fiscali.
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