Esenzione IMU pensionati, novità nella legge di conversione del DL Agosto

Anna Maria D’Andrea

14/10/2020

Esenzione IMU pensionati, nella legge di conversione del decreto agosto è contenuta una norma di interpretazione autentica, che estende lo stop alla tassa anche per gli agricoltori in pensione.

Esenzione IMU pensionati, novità nella legge di conversione del DL Agosto

Niente IMU per i pensionati con la qualifica di coltivatori diretti o IAP, coadiuvanti e soci di società di persone. La novità arriva dalla legge di conversione del decreto agosto, approvata in via definitiva il 12 ottobre 2020.

L’articolo 78-bis, introdotto in sede di conversione, fornisce una norma di interpretazione autentica, al fine di agevolare l’esercizio delle attività imprenditoriali nel settore agricolo.

L’esenzione IMU prevista per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali si applicherà anche ai pensionati che continuano a svolgere l’attività e che mantengono l’iscrizione alla previdenza agricola.

Esenzione IMU pensionati, novità nella legge di conversione del DL Agosto

C’è anche la nuova IMU tra le novità della legge di conversione del decreto agosto. Come anticipato, tra le modifiche vi rientrano anche quelle relative al comparto agricoltura, con una serie di “aggiustamenti” che puntano ad estendere l’ambito applicativo delle esenzioni dal pagamento dell’imposta sui terreni agricoli.

Il nuovo articolo 78-bis, Interpretazione autentica in materia di IMU, stabilisce che:

“1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
2. L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Le novità introdotte in via retroattiva, con la norma ti interpretazione autentica inserita in sede di conversione del decreto agosto, non riguardano solo gli agricoltori in pensione, ma anche i soci di società di persone con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, nonché i familiari dello stesso nucleo del coltivatore diretto.

Lo stesso articolo prevede infatti l’applicazione in via retroattiva dell’equiparazione a fini fiscali dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola. Le agevolazioni fiscali previste per i soci di società di persone che esercitano attività agricole sono da considerarsi valide anche per quanto riguarda i tributi locali.

Per quanto riguarda i pensionati che proseguono l’attività e mantengono l’iscrizione alla previdenza agricola, la novità relativa all’esenzione IMU è contenuta nel comma 3. Ai sensi della norma di interpretazione autentica, questi conservano l’esenzione prevista per CD e IAP non ancora in pensione.

Agevolazioni IMU sui terreni agricoli a portata ampia

Lo stesso articolo 78-bis stabilisce che l’esenzione IMU prevista per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto e per i titolari di reddito d’impresa si applica in via retroattiva.

A tal proposito si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 ha stabilito che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola come coltivatori diretti, beneficiano delle stesse regole fiscali previste in favore del titolare dell’impresa agricola.

Una lettura più ampia potrebbe invece esser data a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo in commento. Si prevede che le agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole si applichino anche ai tributi locali. Non solo all’IMU, ma anche - a titolo d’esempio - per la Tari.

Ad evidenziare la portata estensiva della norma di interpretazione autentica è il Dossier predisposto dal servizio studi di Camera e Senato sulle misure contenute nel decreto agosto. Nonostante l’interpretazione autentica, restano ancora alcuni “nodi da sciogliere”.

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