Chi crea le fake news commette un reato, può trattarsi ad esempio di Diffamazione o Procurato allarme. Anche chi condivide le bufale potrebbe rischiare sanzioni penali. Ecco cosa dice la legge.
Alzi la mano chi non ha mai creduto in una fake news pubblicata sui Social network. Riconoscere le bufale dalle notizie vere, infatti, non è sempre facile, ma bisogna prestare molta attenzione perché la disinformazione può causare gravi conseguenze. Per questo, diffondere notizie false è una condotta punita dall’ordinamento penale.
In realtà, come andremo a spiegare, non esiste ancora una disciplina organica sulle bufale del web, ma esse rientrano in reati distinti, ad esempio Diffamazione e Procurato allarme. Non solo i creatori delle fake news ma anche chi condivide il messaggio può subire gravi conseguenze penali.
Ruolo centrale nella battaglia contro le bufale del web è svolto dalla Polizia di Stato che però da sola non può farcela. Per questo serve innanzitutto investire nell’informazione e nell’educazione degli utenti della rete, i quali, con i loro comportamenti negligenti spesso contribuiscono alla diffusione delle false notizie e quindi creano il panico sociale.
Sulla nocività delle fake news si è espresso di recente anche il Presidente della Repubblica Mattarella, invitando a prestare maggiore attenzione e promettendo pene certe a chi crea e condivide le bufale. Ciò perché, da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus, le bufale sono state tantissime, tanto che il Viminale è stato costretto a smentire una ad una le informazioni false e tendenziose.
In questo articolo vedremo tutti gli aspetti sanzionatori delle fake news.
Fake news: manca una disciplina organica
Nonostante le proposte di una legislazione ad hoc, ad oggi non esiste una normativa apposita per contrastare in modo mirato la diffusione delle fake news e scoraggiarne gli autori.
Questo significa che ogni fake news va analizzata singolarmente e che il giudice deve inquadrare la notizia in una delle fattispecie delittuose già previste nella nostra legislazione. Per questa non si può indicare in maniera generale quali sono le sanzioni per gli autori delle bufale, ma bisogna distinguere caso per caso.
Andiamo a vedere in quali ipotesi delittuose sono comprese le fake news, in base al contenuto della notizia.
Fake news, quando è Diffamazione
Senza dubbio la Diffamazione è l’ipotesi di reato più frequente in cui inquadrare le fake news. Si tratta della condotta descritta nell’articolo 595 del Codice penale e comprende i seguenti elementi: la volontà di screditare qualcuno o qualcosa (spesso persone famose) e deriderle davanti ad un grande pubblico. Quindi, quale mezzo migliore dei Social network? Qui la diffusione delle informazioni è rapida e incontrollata e può raggiungere un numero enorme di utenti.
Se poi le informazioni contenute nella bufala riguardano un’accusa falsa trova applicazione il reato di calunnia.
Vediamo gli aspetti sanzionatori: per il reato di Diffamazione a mezzo stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro. Invece la calunnia ex articolo 368 del Codice penale è punita con la detenzione da 2 a 6 anni, che possono aumentare se il giudice rileva delle circostanze aggravanti.
Fake news e Reato di procurato allarme
Quando la fake news ha l’effetto di allarmare e spargere il panico tra la popolazione, la condotta viene integrata nel reato di Procurato allarme ex articolo 658 del Codice penale. Non importa che questo fosse il reale obiettivo dell’autore della bufala, basta che la notizia procuri il timore di un pericolo reale. Un tipico esempio è preannunciare eventi catastrofici come terremoti, attentati terroristici o complotti politici.
Tuttavia non c’è reato di Procurato allarme quando la notizia non è presentata come certa e imminenti ma solo come probabile o eventuale. Per esempio, chi dà per certa una catastrofe naturale totalmente inventata che procura allarmismo è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 10 a 500 euro.
Invece parleremo di reato di Abuso della credulità popolare (previsto dall’articolo 661 del Codice penale) quando l’autore della bufala provoca un generico turbamento nell’ordine pubblico. Quest’ultimo potrà essere condannato a corrispondere una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro in base alla portata del turbamento causato e al contenuto della fake news elaborata.
Le bufale possono essere anche reato di Distorsione del mercato
Altro effetto delle bufale su Facebook o altre piattaforme Social può essere la distorsione dei prezzi sul mercato. Questo accade quando il contenuto della notizia ha ad oggetto falsi rialzi o ribassi del prezzo di beni e servizi. Le informazioni contenute devono essere esagerate e assolutamente false, e serve la piena consapevolezza dell’autore.
Tale reato è disciplinato dall’articolo 501 del Codice penale ed è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 516 a 25.822 euro. Il legislatore richiede che la condotta sia fraudolenta, quindi il giudice deve accertare che l’autore o gli autori della notizia avevano effettivamente la volontà di turbare il mercato dei valori o delle merci, anche se l’effetto non si verifica. In caso contrario le pene possono essere aumentate.
Concorrenza sleale
Infine, una fake news può integrare gli Atti di concorrenza sleale previsti dal Codice civile all’articolo 2598. Ciò accade quando la bufala vuole screditare i prodotti altrui diffondendo informazioni menzognere sulle caratteristiche di determinati beni o servizi. Anche un’informazione vera può integrare questa condotta quando la notizia viene strumentalizzata al fine di screditare la professionalità altrui o la qualità dei suoi prodotti. La conseguenze di questa bufala è che l’autore sarò costretto a risarcire i danni causati, sia economici che morali.
Condividere le fake news è reato?
Ribadito il fatto che gli autori delle fake news commettono reati differenti a seconda del contenuto della notizia, ci si chiede cosa succede a chi condivide la bufala, favorendone quindi la diffusione. Potrebbe sembrare un comportamento privo di responsabilità, ma non è così. Bisogna però fare una distinzione tra chi condivide la bufala in buona fede, pensando che sia vera, e chi, invece, è ben consapevole della sua falsità e vuole generare panico sociale, agevolando la diffusione della falsa notizia.
Nel primo caso chi condivide o commenta non commette alcun reato. Ma se la persona in questione commenta il post con frasi denigratorie ed offensive potrebbe comunque essere accusata di Diffamazione ex articolo 595 del Codice penale, anche se la notizia è totalmente falsa.
Al contrario, chi pubblica, condivide e commenta una bufala con la consapevolezza della sua falsità è considerato responsabile insieme all’autore e può subire una denuncia per i reati che abbiamo visto sopra, in base al contenuto e all’intento della fake news.
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