Fattura elettronica, importanti chiarimenti AssoSoftware: stessa data di emissione ed effettuazione dell’operazione. In attesa di posizioni ufficiali delle Entrate, avvalersi delle regole precedenti.
Fattura elettronica, AssoSoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale) ha pubblicato alcuni importanti chiarimenti sulle regole operative da adottare.
Tra le indicazioni operative contenute nel comunicato stampa, pubblicato il 14 gennaio 2019, viene chiarito che la data di emissione dovrà essere la stessa della data di effettuazione dell’operazione.
I chiarimenti forniscono alcune importanti risposte in merito alle modalità di utilizzo della fattura elettronica tra privati.
Mentre si aspettano i chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, AssoSoftware cerca di risolvere i principali dubbi interpretativi degli operatori del settore, con particolare attenzione all’indicazione della data, alle regole del reverse charge e alle fatture emesse verso il sistema Tessera Sanitaria.
Fattura elettronica: i chiarimenti di AssoSoftware
Data di effettuazione e di emissione della fattura elettronica
In attesa delle delucidazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito all’indicazione della data di effettuazione/emissione della fattura elettronica, AssoSoftware ha indicato i seguenti criteri:
- la data di emissione che compare sul documento informatico deve coincidere con la data di effettuazione della fattura elettronica (ciò in riferimento alle fatture immediate);
- la fattura elettronica deve essere tassativamente trasmessa entro il termine di liquidazione del periodo di emissione, quindi entro il 16 del mese successivo per i mensili o il 16 del secondo mese successivo per i trimestrali;
- le fatture elettroniche devono essere annotate nel registro Iva, in qualsiasi data compresa tra la data di emissione ed il 15° giorno del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.
Reverse charge interno
In ambito di reverse charge interno, AssoSoftware ritiene che sia opportuno adottare le regole vigenti da prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Quindi, i soggetti obbligati dovranno procedere alla registrazione contabile del documento integrato, in modo tale da mettere in evidenza l’integrazione nelle scritture contabili nei registri Iva e nel libro giornale, portando in conservazione solamente il documento di acquisto originario non integrato.
Fatture elettroniche per il sistema Tessera Sanitaria
Assosoftware, in mancanza di diverse indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, ribadisce quanto stabilito nel 2018 dal Garante della privacy sulle fatture emesse al sistema Tessera Sanitaria.
Nel dettaglio, il provvedimento del 20 dicembre 2018, con la successiva modifica dell’articolo 10-bis del Dl 119/2018 per la Legge di Bilancio 2019, prevede che sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica:
- tutte le fatture trasmesse al sistema Tessera sanitaria (comprese quelle con tipologia spesa AA);
Inoltre AssoSoftware, nel suo comunicato, suggerisce agli operatori che emettevano fatture miste (quindi che trasmettono al sistema Tessera sanitaria solo alcune righe di spesa) di procedere con la fatturazione separata.
Autofatture
Ultimo punto del comunicato stampa si riferisce agli adempimenti legati alle autofatture. In merito a questo argomento, AssoSoftware ha dichiarato di aver inviato una specifica documentazione all’Agenzia delle Entrate al fine di instaurare un dialogo costruttivo.
Dunque, per chiarire i dubbi in tema di autofatture, occorrerà necessariamente attendere ulteriori comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per un approfondimento maggiore, si allega il testo integrale del comunicato stampa di AssoSoftware.
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