Fattura elettronica carburanti obbligatoria dal 1° luglio 2018: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 con tutti i chiarimenti su pagamento, deduzione e detrazione IVA.
Sarà in vigore già a partire dal 1° luglio 2018 l’obbligo di fattura elettronica per i carburanti: novità che, nonostante le criticità, è stata confermata con la pubblicazione il 30 aprile della circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate.
La novità, che riguarderà i contribuenti titolari di partita IVA, comporterà notevoli modifiche alle modalità di deduzione del costo per l’acquisto di benzina e gasolio e per la detrazione dell’imposta.
Oltre all’emissione della fattura elettronica da parte dei rivenditori, sarà obbligatorio pagare con mezzi di pagamento tracciabili, individuati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2018.
Obbligo che, come ormai noto, porterà all’abolizione della scheda carburante, che non dovrà più essere compilata per beneficiare della detrazione IVA e della deduzione della spesa di benzina e gasolio per motori da autotrazione.
I chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate forniscono le risposte ad alcuni dei dubbi sollevati da contribuenti ed associazioni di categoria.
Fattura elettronica carburanti: la circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate
L’obbligo di emissione della fattura elettronica per il settore carburanti, in vigore dal 1° luglio 2018, anticiperà l’entrata in vigore della e-fattura per le operazioni B2B prevista a partire da gennaio 2019.
L’obiettivo è quello di contrastare l’evasione IVA e prevenire le frodi fiscali che caratterizzano il settore, sia tramite l’obbligo di fatturazione elettronica che con l’introduzione dell’obbligo di pagamento con mezzi diversi dal contante ai fini di beneficiare delle agevolazioni fiscali sui costi auto.
La detrazione dell’IVA e la deduzione del costo per le spese sostenute dai titolari di partita IVA saranno soggette al rispetto del duplice obbligo di emissione della fattura elettronica e di pagamento con carte di credito, bancomat e altri mezzi idonei.
La circolare n. 8/E, pubblicata il 30 aprile 2018, fornisce i primi chiarimenti sulle misure introdotte sia in merito alla fatturazione che al pagamento; breve cenno anche all’obbligo di fattura elettronica per i contratti d’appalto, novità in vigore sempre dal 1° luglio 2018 per la quale tuttavia sarà pubblicato uno specifico documento di prassi.
Obbligo di fattura elettronica per i carburanti dal 1° luglio 2018
L’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio e in vigore dal 1° gennaio 2019 per le operazioni B2B, sarà anticipato al 1° luglio 2018 per le spese relative a cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
La spesa dovrà quindi essere documentata esclusivamente con fattura elettronica, obbligo che tuttavia non riguarderà le spese per l’acquisto di carburanti destinati ad esempio a motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi vari che non rientrino nel perimetro del carburante da autotrazione.
In tali casi l’obbligo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 e pertanto, fino a tale data, le agevolazioni sui costi auto saranno ammesse previa compilazione della scheda carburante ovvero, in via facoltativa, tramite emissione della fattura elettronica.
In merito alla compilazione della fattura bisognerà far riferimento alle regole contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e relative specifiche tecniche.
Per quanto riguarda il contenuto della fattura viene tuttavia chiarito che non sarà necessario indicare la targa del veicolo nonché il modello, fermo restando la possibilità di inserirli in via facoltativa utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
Modalità di pagamento di benzina e gasolio
Oltre alla fattura elettronica, per poter beneficiare della detrazione IVA e della deduzione della spesa per l’acquisto di benzina e gasolio sarà necessario pagare esclusivamente con mezzi tracciabili.
Assegni, fatture, buoni carburante, carte rilasciate a seguito di accordi di netting e, ovviamente, bancomat o carte di credito o prepagate: i mezzi di pagamento ritenuti idonei sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 aprile 2018.
Le modalità di pagamento sopra individuate dovranno essere utilizzate sia per la detrazione IVA che per la deduzione del costo per l’acquisto di carburanti ma ai fini fiscali sarà necessario richiedere l’emissione della fattura elettronica.
Un importante chiarimento riguarda i rifornimenti tramite carte o buoni carburante, i quali prevedono sulla base di specifici accordi che il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione: la fattura elettronica potrà essere emessa al momento della ricarica della carta ovvero dell’acquisto del buono.
Se, invece, il rifornimento è effettuato presso le pompe bianche, ovvero impianti di distribuzione gestiti da più compagnie e da singoli imprenditori, la fattura elettronica non sarà necessaria in quanto la cessione non è soggetto ad IVA e quindi, ai fini della deduzione del costo, si avrà dunque un semplice documento di legittimazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA