Cos’è la fattura elettronica differita? In quali casi si può usare e quali sono in termini di emissione e trasmissione con SdI? Ecco tutte le istruzioni per usarla correttamente.
Cos’è la fattura elettronica differita? In cosa si distingue da quella ordinaria, o immediata, e quando può essere adottata?
La fattura differita è una tipologia emessa in un tempo diverso da quando avviene l’effettiva transazione, contiene il riepilogo delle operazioni compiute in un determinato periodo di tempo.
Il soggetto IVA che adotta la fatturazione differita di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972 trasmette la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo rispetto all’operazione compiuta.
Entro il 16 del mese comunque è tenuto a effettuare il versamento delle ritenute operate.
Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla fattura elettronica differita.
Fattura elettronica differita: invio entro il 15 del mese
La fattura elettronica è ormai una raltà consolidata: sebbene le professioni sanitarie siano state escluse da tale obbligo, tutti gli altri titolari di partita Iva devono adeguarsi a tale tipologia di fatturazione.
La fattura deve essere emessa e trasmessa contestualmente all’operazione (nell’arco di 24 ore) con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Per consentire l’emissione e la ricezione dei documenti, le Entrate hanno messo a punto una serie di servizi: dal software fino all’App gratuita per la fatturazione elettronica.
Cos’è il Sistema di Interscambio? Si tratta di una sorta di “postino” che, oltre a consegnare la fattura al destinatario, sottopone a preventiva verifica i dati indicati nella fattura, l’indirizzo telematico del destinatario (codice univoco o indirizzo Pec).
La regola generale prevede che il soggetto passivo IVA obbligato alla fatturazione elettronica invii il documento compilato in maniera corretta allo SdI entro le ore 24 del giorno in cui si effettua l’operazione.
Tuttavia, in alcuni casi è possibile effettuare la fatturazione differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni.
In quali casi si può usare la fatturazione differita?
Non sempre il titolare di partita Iva può optare per la fattura differita. La fattura differita dev’essere emessa e registrata entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti / consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate. É comunque necessario indicare il mese di riferimento per la prestazione.
La fattura differita viene, spesso, definita “riepilogativa” in quanto consente di elencare, all’interno di un unico documento, tutte le operazioni eseguite nello stesso mese e aventi come riferimento lo stesso cliente o fornitore. Ad esempio un’impresa che tutti i giorni fornisce cibo a una mensa può non registrare le operazioni giornaliere ed emettere la fattura riepilogativa.
Anche in questo caso può trattarsi di una fattura per:
- prestazione di beni;
- prestazione di servizi.
Quale data inserire per la fattura differita?
Si è detto che la fattura differita raccoglie i dati di più operazioni tra gli stessi soggetti compiute nell’arco del mese solare, ma a questo punto quale data deve essere indicata? La circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui in un’unica faitura siano ricomprese più operazioni tra gli stessi soggetti, deve essere indicata una sola data. Il contribuente può scegliere di indicare:
- la data di effettiva emissione della fattura e trasmissione con SdI;
- la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese, possibilmente coincidente con l’ultima operazione compiuta;
- l’ultimo giorno del mese, ad esempio 31 marzo 2025 per il riepilogo delle operazioni compiute a marzo 2025.
Ne consegue che la principale differenza tra la fatturazione immediata e differita è rappresentata dal fatto che la prima comprende un’unica operazione mentre la seconda tutte le operazioni compiute tra gli stessi soggetti nell’arco del mese.
Codici fatturazione differita
Per le operazioni di fatturazione differita si usano due codici:
- TD24 per la cessione di prodotti allegando il relativo DDT (documento di trasporto) che attesti l’invio della merce o documento equiparato. Inoltre, può essere utilizzato anche per indicare l’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi;
- TD25 per le fatture elettroniche differite che prevedono cessione di beni a un soggetto terzo da parte del cessionario attraverso un proprio fornitore.
I dati da inserire nella fattura elettronica differita
La fattura elettronica differita contiene gli stessi dati di una fattura immediata.
Deve compredere:
- dati identificativi del fornitore;
- dati identificativi del cliente;
- descrizione dei beni e dei servizi offerti;
- importo;
- IVA se dovuta;
- codice destinatario;
- data (con le regole prima viste).
Tipologie di fatturazione
Si ricorda che oltre alla fattura immediata e differita, principali, esistono anche altre tipologie di fattura, ad esempio:
- fattura semplificata: è un’opzione comoda per alcuni contribuenti, prevista dall’art. 21-bis del DPR n. 633/72. Contiene meno informazioni rispetto a una fattura ordinaria, ma è altrettanto valida;
- fattura anticipata: prevede il pagamento anticipato prima che avvenga la transazione;
- fattura intracomunitaria: per operazioni con soggetti residenti nell’Unione Europea, seguendo regole specifiche per fatturazione e registrazione contabile;
- fattura per campioni gratuiti e omaggi: la fattura per campioni gratuiti non prevede l’applicazione dell’IVA;
- fattura pro-forma: senza valore fiscale viene anche denominata “avviso di parcella”.
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