La proroga della fattura elettronica carburanti al 1° gennaio 2019 non riguarda tutti i soggetti obbligati. Ecco chi dovrà adeguarsi alle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2018.
Proroga della fattura elettronica al 1° gennaio 2019, ma non per tutti.
Il 1° luglio 2018 è stato per molti dei soggetti obbligati la data di avvio della nuova modalità di emissione e ricezione delle fatture tramite il SdI perché, dopo un lungo strascico di annunci e polemiche, la proroga al prossimo anno c’è stata sì, ma soltanto in modalità parziale.
Per chiarire quelli che sono i soggetti esclusi dalla proroga e quindi obbligati alla fatturazione elettronica già dal 1° luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare esplicativa. Tuttavia ancora oggi sono molti i dubbi su chi deve fare fattura elettronica e quali sono, in sostanza, i soggetti rimasti fuori dal rinvio al 1° gennaio 2019.
Facciamo chiarezza.
Fattura elettronica, quali sono i soggetti obbligati dal 1° luglio 2018
È ormai chiaro che la proroga della fattura elettronica al 2019, introdotta con il DL 79/2018, sia circoscritta soltanto alle cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale.
In pratica, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 1° gennaio 2019 coloro che effettuano gli ordinari rifornimenti di benzina e gasolio su strada; in sostanza, soltanto l’anello finale della filiera.
I titolari di partita IVA, dal canto loro, potranno continuare a beneficiare di detrazioni e deduzioni fiscali previo pagamento in modalità tracciabile e, leggendo attentamente la normativa in vigore, anche senza obbligo di compilazione della scheda carburante.
Quali sono, invece, i soggetti obbligati alla fattura elettronica già dal 1° luglio 2018? Oltre ai distributori di benzina e gasolio “su strada”, per tutta la restante filiera non vi è stata alcuna proroga dell’entrata in vigore della norma.
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 917 della Legge di Bilancio 2018, le cessioni di carburante diverse da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione dovranno essere documentate con fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’obbligo è già in vigore anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione.
Appalti, chi deve fare fattura elettronica dal 1° luglio 2018
Oltre alla filiera dei carburanti, l’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore già dal 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti pubblici.
In tal senso, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E fornisce alcuni importanti chiarimenti, partendo dal definire cos’è il subappalto secondo quanto disposto dall’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
“il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.”
L’obbligo di fattura elettronica per gli appalti si applica soltanto nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Pertanto, rientrano tra i soggetti obbligati solo coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente.
Chi non deve fare fattura elettronica
Sia per quello che riguarda la fattura elettronica carburanti che per il settore degli appalti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono, invece, i soggetti esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione introdotti dalla Legge di Bilancio 2018.
In merito alle cessioni di benzina e gasolio, sono escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).
Inoltre, sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i consorzi, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA