Il 730/2024 potrebbe riservare amare sorprese per chi ha figli che nel 2023 hanno ricevuto una borsa di studio. Vediamo a cosa fare attenzione.
Il 730/2024 potrebbe riservare amare sorprese a molti contribuenti. In alcuni casi, infatti, nella scheda di apertura del 730, quella in cui sono riassunti di dati a disposizione e quelli utilizzati, il quadro familiari a carico restituisce un avviso che molti non comprendono.
In alcuni casi, infatti, i dati del figlio a carico non sono utilizzati perché risulta non essere più a carico fiscale, anche se non lavora. Il contribuente, ovviamente, può anche decidere di utilizzare il dato (a suo rischio e pericolo) nonostante questo avviso, ma cerchiamo di capire le motivazioni prima di comprendere cosa fare.
Quadro familiari e figli non più a carico
Il 730 precompilato, così come il 730 semplificato del resto, con il passare degli anni si è arricchito di sempre nuove informazioni. L’obiettivo sembra essere quello di restituire ai soggetti una dichiarazione già compilata che va solo consultata e controllata prima dell’invio.
In molti casi, quest’anno, si è presentato un problema con i figli a carico: anche figli che non lavorano non sono più considerati a carico e la nota presente sulla motivazione del non utilizzo dei dati riferisce che il figlio ha avuto redditi superiori a 4.000 euro (se di età fino a 24 anni, o superiori a 2840 euro se con almeno 24 anni compiuti).
Il problema principale, in questi casi non è rappresentato dal reddito da lavoro dei figli, ma vanno guardate eventuali borse di studio che questi hanno ottenuto.
La borsa di studio fa reddito
Percepire una borsa di studio da origine a redditi assimilati se il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto che la eroga.
Solo in alcuni casi la borsa di studio è esentasse e non concorre alla formazione del reddito imponibile e nello specifico quelle corrisposte:
- dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390/1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo
- dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge n. 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca postdottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; l’esenzione è riconosciuta, in base all’art. 4 Legge n. 210/1998, anche per le borse di studio attribuite per attività di ricerca post lauream non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca (ris. n. 120/2010);
- nell’ambito del programma “Socrates” (esenzione prevista dall’art. 6, comma 13 della Legge n. 488/1999) comprese le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; al riguardo, la circolare n. 238/E/2000 ha precisato che “qualora la corresponsione delle somme medesime sia di ammontare superiore al limite indicato nella norma, le stesse concorreranno integralmente alla formazione del reddito del percipiente”;
- ai sensi del Dlgs n. 257/1991 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; non fruiscono invece di esenzione le borse di studio corrisposte a favore di medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, istituite dal Dl n. 325/1994 convertito dalla Legge n. 467/1994 (ris. n. 338/2002);
- a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (Legge n. 407/1998);
- per la collaborazione ad attività di ricerca, conferite dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e dall’osservatorio vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del Dpcm n. 593/1993, dall’Enea e dall’ASI;
- dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (art. 3, comma 3 lett. d-ter del Tuir) a decorrere dal 01/01/2007; tra queste rientrano anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell’ambito del programma Erasmus Mundus (ris. n. 109/2009).
Le conseguenze di una borsa di studio elevata
La conseguenza che subiscono i genitori quando un figlio percepisce una borsa di studio di importo superiore a quello stabilito come minimo per essere considerati fiscalmente a carico, non sono soltanto quelli legati alla restituzione delle detrazioni figli a carico percepite nell’anno di imposta di riferimento. Il genitore, non essendo considerato il figlio a carico fiscalmente, non potrà beneficiare neanche dell’eventuale detrazione delle spese sostenute per quel figlio (ad esempio le spese di istruzione che, almeno in ambito universitario, potrebbero essere abbastanza corpose).
La buona notizia, però, è che, pur andando perdute le detrazioni per figlio a carico in busta paga, le spese sostenute potrebbero essere portate in detrazione dal figlio stesso se presenta a sua volta la dichiarazione dei redditi. Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla borse di studio, infatti, si legge che:
Per quanto riguarda le deduzioni e le detrazioni, occorre far riferimento principalmente agli artt. 10, 15
e 16 del Tuir, tenendo sempre presente il principio generale che guida la disciplina degli oneri (deducibili
e detraibili) e cioè che essi sono deducibili dal reddito complessivo o detraibili dall’imposta lorda
sempre che non siano deducibili dai singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito
complessivo.
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