Il MIUR fa chiarezza sulle nuove regole introdotte per l’insegnamento negli asili nido; ecco fino a quando saranno validi i vecchi titoli.
Come noto il decreto 65/2017 - con il quale è stato istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 - ha introdotto nuovi requisiti per insegnare negli asili nido.
Nel dettaglio, è stato stabilito che possono insegnare negli asili nido i soli educatori dei servizi educativi per l’infanzia, ovvero coloro che conseguono la laurea nella classe L-19 purché ad indirizzo specifico “per educatori dei servizi educativi per l’infanzia”.
In alternativa possono insegnare nei nido privati e pubblici i laureati in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis, ovvero coloro che hanno conseguito il titolo richiesto per diventare docenti della scuola dell’infanzia. Tuttavia in questo caso bisogna integrare la propria laurea con uno specifico corso di formazione per l’insegnamento nell’asilo nido da svolgersi presso le Università, così da conseguire 60 crediti formativi aggiuntivi.
Tuttavia questa nuova disciplina entrerà in vigore solamente dall’a.s. 2019-2020, e fino ad allora per insegnare negli asili nido continueranno ad essere riconosciuti i titoli previsti dalla normativa regionale, purché - come si legge nel decreto - conseguiti entro l’entrata in vigore del decreto legislativo suddetto (ovvero il 31 maggio del 2017).
Nonostante la previsione di questa fase transitoria per l’entrata in vigore delle nuove regole per insegnare negli asili nido, gli interessati si sono posti diversi interrogativi vista la poca chiarezza della normativa. A tal proposito è intervenuto il MIUR con una nota emanata dall’ufficio legislativo con la quale viene data una risposta a tutti i dubbi in merito.
Vediamo quindi fino a quando i vecchi titoli saranno ancora accettati dai vari istituti e cosa succede a coloro che si sono iscritti in questi mesi ad un corso di laurea L-19 ad indirizzo generico.
Nuovi titoli per insegnare negli asili nido: tutti i dubbi
Come anticipato l’introduzione dei nuovi titoli per diventare educatore ed essere impiegato negli asili nido è prevista per l’inizio dell’a.s. 2019-2020. Fino ad allora saranno accettati anche i vecchi titoli, ma solo se conseguiti entro il 31 maggio del 2017.
Ciò fa nascere diversi interrogativi visto che la fase transitoria prevede un vuoto temporale che va dal 1° giugno 2017 al 31 agosto 2019.
Ad esempio ci si chiede cosa succede ai laureandi ad un indirizzo generico del corso di laurea L-19 che conseguono il titolo in questo arco temporale; allo stesso tempo ci sono dubbi su coloro che - pur avendo conseguito un titolo in scienze della formazione primaria - non potrebbero insegnare nei nido se prima non conseguono i 60 CFU previsti dalla fase transitoria.
I chiarimenti del MIUR
Fortunatamente a far luce sulla vicenda ci ha pensato l’Ufficio Legislativo del MIUR, il quale è intervenuto per fare chiarezza su quel vuoto ordinamentale.
Nel dettaglio, secondo gli esperti del Ministero dell’Istruzione, bisogna fare riferimento al principio di affidamento in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell’immatricolazione. Quindi tutti coloro che si sono immatricolati prima dell’entrata in vigore della nuova legge possono insegnare al nido, anche se ad una classe generica L-19 o alla magistrale di Scienze della Formazione primaria.
Questo in base a quanto stabilito dal principio di irretroattività delle leggi; per questo motivo, come si legge nel comunicato del MIUR, fino a quando i singoli Atenei non recepiranno quanto previsto dal decreto ministeriale 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti dalle relative normative regionali continueranno ad avere valore tutti “i titoli conseguiti all’interno della classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU”.
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