Flat tax per le partite IVA: il nuovo regime forfettario previsto dal 2019 e l’imposta sostitutiva del 20% in vigore dal 2020 nascondono quella che l’UPB ha definito come la trappola della povertà. Salasso per chi supera i limiti di ricavi o compensi.
Partirà dal 1° gennaio 2019 la flat tax per le partite IVA, grazie all’estensione fino a 65.000 euro dei limiti per l’accesso al regime forfettario.
La riforma Irpef prevede ad oggi due fasi: dal 1° gennaio imprese e professionisti potranno optare per il regime forfettario mentre, dal 2020, debutterà l’imposta sostitutiva del 20% sui ricavi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.
È proprio lo scarto tra flat tax al 15% e imposta sostitutiva del 20% a far emergere le maggiori criticità per i titolari di partita IVA. L’aumento di un solo euro dei ricavi o compensi annui farà scattare per il 5% in più di tassazione portando a quella che l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha definito la trappola di povertà.
Il rischio? Potrebbero essere non poche le partite IVA in regime forfettario che nel 2019, per evitare di pagare di più cadranno nella tentazione di evadere.
Flat tax, la trappola di povertà per le partite IVA
L’estensione del regime forfettario per le partite IVA entro il limite di 65.000 euro di compensi o ricavi comporterà un vantaggio immediato.
In numeri, si tratta di circa 5.300 euro in meno di imposte versate all’Erario.
L’effetto positivo della flat tax del 15% si lega anche ai vantaggi di natura contributiva (per le partite IVA in regime forfettario è prevista la riduzione dei contributi INPS) e in relazione agli adempimenti fiscali, tra i quali l’esonero dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche.
Peccato che neanche quando si parla di “tassa piatta” sia tutto oro quello che luccica. Un’analisi attenta dei rischi della flat tax è stata fornita dall’UPB, nel corso dell’Audizione presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato sulla Legge di Bilancio 2019.
Il rischio concreto è che l’effetto positivo della flat tax e l’estensione dei limiti per accedere al regime forfettario venga meno per molte imprese che, nel 2020, dovranno passare al regime di tassazione con aliquota sostitutiva del 20% (o alla tassazione Irpef ordinaria) in caso di superamento del limite di 65.000 euro.
Questo perché tra gli svantaggi della tassazione per classi e non per scaglioni vi è per l’appunto quello che con l’aumento dei ricavi, tutto il reddito subisce un aumento dell’aliquota di tassazione, non solo la parte eccedente come accade ad oggi con l’Irpef.
In pratica, la trappola di povertà consiste nel fatto che l’aumento dei ricavi anche di un solo euro oltre la soglia di 65.000 euro farà perdere circa 5.900 euro di reddito disponibile. Ad aumentare non è solo l’aliquota della flat tax, che passa dal 15% al 20%, ma anche l’importo dei contributi dovuti (a causa della perdita dell’agevolazione contributiva).
Secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, tenendo fissi i costi, occorrerebbero circa 10.000 euro di maggior reddito per recuperare tale perdita.
Flat tax e superamento limiti regime forfettario: rischio incentivo all’evasione
All’aumento dell’aliquota di tassazione prevista in caso di superamento dei limiti di accesso al regime forfettario si lega anche il superamento del limite di 100.000 euro a partire dal 2021. A normativa vigente, anche in tal caso il titolare di partita IVA dovrà fare i conti con il salto di aliquota e, nello specifico, bisognerà tornare ad applicare il regime di tassazione progressivo Irpef.
Secondo i calcoli dell’UPB il superamento della soglia implicherà un aumento di circa 4.300 euro di imposte dovute sul reddito e, anche in tal caso, occorrono circa 10.000 euro per recuperare la perdita.
Il rischio? La flat tax, sistema di tassazione strutturato per soglie e non per scaglioni, comporta l’emergere di un forte disincentivo ai ricavi, che può avere come effetto collaterale quello di stimolare comportamenti fiscalmente scorretti ed incentivare l’evasione.
Una tentazione ancor più forte se accostata agli esoneri in materia di IVA - e quindi dai controlli - per effetto dalle semplificazioni degli obblighi di rendicontazione documentale previste per il regime forfettario.
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