Forfetario con aliquota al 5%, si può avere dal secondo anno?

Nadia Pascale

25 Novembre 2024 - 10:28

Se si apre una partita Iva in regime ordinario e dal secondo anno si esercita l’opzione per il forfetario, è possibile applicare l’aliquota agevolata al 5% prevista per le nuove attività?

Forfetario con aliquota al 5%, si può avere dal secondo anno?

Si può passare dal regime ordinario al forfetario con aliquota al 5%? Questa la domanda da una contribuente nell’istanza di Interpello 226 del 2024. Vediamo ora se una partita Iva al secondo anno di attività può ottenere l’aliquota agevolata al 5%.

Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato riservato alle partite Iva che nell’arco dell’anno di imposta non superano il limite di ricavi e compensi di 85.000 euro. La soglia è stata più volte modificata e probabilmente un’ulteriore modifica modifica vi sarà nel 2025.

Per poter aderire al forfetario sono però previsti ulteriori requisiti che a breve vediamo. Ciò che caratterizza il regime forfetario è l’aliquota fiscale agevolata al 15%, (flat tax) che rappresenta un’imposta sostitutiva di tutte le imposte che generalmente pagano le partite Iva.

Non solo, infatti, al fine di promuovere l’autoimprenditorialità, il legislatore ha previsto per le nuove partite Iva un’ulteriore agevolazione, cioè un’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività. Qui nasce il dubbio della contribuente, se si inizia l’attività in regime ordinario e il secondo anno si esercita l’opzione per il forfetario, si può applicare dal secondo anno l’aliquota agevolata al 5% (comma 65, articolo 1 legge 190 del 2014)?

Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 226 del 2024.

Il caso: dopo aver aperto la partita Iva ordinaria posso ottenere dal secondo anno l’aliquota agevolata del forfettario?

La contribuente sottopone all’Agenzia delle Entrate un caso particolare. Si tratta di una lavoratrice dipendente che in corso di anno, cioè luglio, decide di lasciare il lavoro di responsabile della comunicazione e di iniziare una propria attività di lavoro autonomo.

Nel frattempo nell’arco dell’anno aveva maturato redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. L’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190 del 2014 prevede che non possano avvalersi del regime forfettario i contribuenti che nell’arco dell’anno abbiano maturato più di 30.000 euro di redditi come lavoratori dipendenti. Ne consegue che la contribuente inizia la sua attività di lavoratrice autonoma con il regime ordinario. Si tratta evidentemente di una scelta obbligata.

Avendo i requisiti economici per il forfettario, dall’anno di imposta successivo esercita l’opzione. In linea di massima le nuove attività per i primi 5 anni applicano l’aliquota agevolata al 5% (come prima ricordato), la signora quindi chiede se esercitando l’opzione per il forfettario il secondo anno, possa comunque avvalersi dell’aliquota agevolata anche in considerazione del fatto che l’attività intrapresa in nessun modo si configura come prosecuzione della precedente attività (altro limite per accesso al forfettario).

Prosecuzione di altra attività non consente l’accesso all’aliquota al 5%

L’Agenzia delle Entrate sottolinea

In relazione al quesito formulato dalla Contribuente, si ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario.

L’Agenzia delle Entrate al fine di rafforzare la propria posizione, richiama la circolare 10/E del 4 aprile 2016, par. 5, che ribadisce l’applicazione dell’aliquota del 5% solo per le nuove partite Iva e non quando si tratti di mera prosecuzione di altra attività, ciò con finalità antielusive.

Nel caso in oggetto però non può parlarsi di nuova attività visto che la stessa è iniziata nell’anno precedente con regime Iva ordinario. Nessuna rilevanza può darsi al fatto che la scelta di avere una partita Iva ordinaria sia stata una scelta “obbligata”.

Interpello 226 del 2024
Interpello 226 del 2024

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