Forfettari, come chiedere il rimborso in caso di fattura con Iva

Nadia Pascale

12 Luglio 2024 - 10:39

Cosa succede se un forfettario erroneamente addebita l’Iva in fattura? Esce immediatamente dal regime forfettario o può continuare ad applicare il regime semplificato?

Forfettari, come chiedere il rimborso in caso di fattura con Iva

Cosa succede se un contribuente forfettario emette fattura con Iva avendo così un comportamento errato? Si può chiedere un rimborso per evitare la fuoriuscita dal forfettario?

Il regime forfettario è un sistema fiscale semplificato, prevede il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15%, ridotta al 5% nei primi 5 anni.
L’imposta dovuta sostituisce, appunto, i vari tributi, tra cui l’Iva, ma cosa succede se erroneamente un contribuente che ha optato per il forfettario addebita l’Iva in fattura?

Tale errore può essere considerato un comportamento concludente che porta all’applicazione del regime ordinario? La risposta è “No” e di conseguenza è possibile sanare l’errore.

Ecco cosa fare per evitare di uscire dal regime forfettario in caso di emissione di fattura con Iva.

Come chiedere il rimborso in caso di fattura emessa con Iva in regime forfettario?

Nel caso in cui in fattura sia stata addebitata l’Iva, per evitare di essere considerati contribuenti in regime ordinario è necessario sanare l’errore emettendo una nota di credito.

Occorre però prestare attenzione perché l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non può applicare il regime forfettario il contribuente che ha emesso fatture con Iva e presentato le liquidazioni periodiche. In questi casi, infatti, si ritiene che il contribuente abbia effettivamente scelto di aderire al regime ordinario lasciando il forfettario.

Cos’è una nota di variazione Iva?

Si è detto che il contribuente forfettario che ha erroneamente addebitato l’Iva deve emettere una nota di credito, ma di cosa si tratta?

Dal punto di vista tecnico si tratta di una nota di variazione, la stessa, può essere a debito o a credito. La nota di variazione disciplinata dall’articolo 26 del Dpr 633 del 1972 che al comma 2 stabilisce

Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.

La nota di variazione deve essere emessa entro un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, in ogni caso è meglio provvedere il prima possibile.

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