Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco: in quali orari passa la visita fiscale?

Simone Micocci

25/08/2022

Forze dell’ordine: in materia di visite fiscali si applicano le regole modificate con l’introduzione del Polo Unico Inps? Facciamo chiarezza.

Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco: in quali orari passa la visita fiscale?

Per gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, come pure per i Vigili del Fuoco, che si assentano per malattia valgono le stesse regole previste per il resto dei dipendenti pubblici, comprese quelle sugli orari delle fasce di reperibilità.

A sottolinearlo è il messaggio Inps n. 1399 del 29 marzo 2018, come pure il chiarimento della ragioneria generale dello Stato del 25 marzo 2019, con il quale viene spiegato che anche per il personale delle Forze Armate - quali Esercito, Marina e Aeronautica militare - dei corpi armati dello Stato - Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria - e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è da considerare come soggetto alla normativa sul Polo unico Inps della medicina fiscale.

Anche per il personale in divisa, quindi, continuano ad applicarsi le regole introdotte dal Decreto Madia del 2017, compreso quanto previsto riguardo all’esenzione dalle visite fiscali.

Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco, e Polo Unico Inps in materia di visite fiscali

Con il messaggio n. 2109 del 2019, l’Inps ha annunciato l’aggiornamento degli applicativi informatici del “Portale aziende on line - Richieste di visite mediche di controllo”, con il quale viene resa possibile l’identificazione automatica delle singole amministrazioni in qualità di datori di lavoro dei dipendenti pubblici che rientrano nel Polo unico.

Una novità che ha incluso anche il personale in divisa tra i dipendenti pubblici soggetti alla normativa del Polo unico; a seguito dell’aggiornamento, infatti, i rispettivi datori di lavoro delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, possono fare direttamente richiesta di visite mediche di controllo senza oneri a loro carico.

La pubblicazione del suddetto messaggio è servita per fare chiarezza sul coinvolgimento delle forze dell’ordine nella normativa sulle visite fiscali come modificata con l’introduzione del Polo Unico, chiarendo che ogni novità in materia si applica anche per il personale in divisa.

Vediamo, dunque, quali sono le regole oggi in vigore per quanto riguarda orari, sanzioni e casi di esonero per le visite fiscali nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Orari visite fiscali 2020 per Forze Armate e di Polizia

Come anticipato, gli orari delle visite fiscali 2022 per il personale delle Forze Armate e di Polizia sono gli stessi di quelli previsti per il resto dei dipendenti pubblici.

Ci sono due fasce di reperibilità - una la mattina e una il pomeriggio - per un totale di sette ore: nel dettaglio, la mattina l’obbligo di reperibilità presso l’indirizzo indicato nel certificato medico vige dalle 09:00 alle 13:00, mentre il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

Le stesse fasce orarie valgono per i Vigili del Fuoco e per tutti i dipendenti pubblici. Queste vanno considerate per tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi.

Vale anche per le Forze dell’Ordine il principio della non unicità della visita fiscale: come disposto dal Decreto Madia, quindi, il controllo del medico può essere anche ripetuto per più di un’occasione nello stesso periodo di prognosi.

Esenzione visite fiscali per Forze Armate e di Polizia

Il decreto Madia non ha modificato gli orari delle visite fiscali ma ha comunque rivisto i casi di esenzione, ossia quelle casistiche nelle quali il personale in divisa può non rispettare gli obblighi di reperibilità.

Questo, quindi, rivede quanto fu stabilito dal decreto 206/2009, modificando completamente l’elenco delle motivazioni che comportano l’esenzione dalle visite fiscali.

Nel dettaglio, il dlgs 206/2017 stabilisce che sono esonerati dall’obbligo di reperibilità nei suddetti orari coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • essere affetti da patologie gravi che necessitano di terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Tranne che nei casi suddetti, quindi, per il personale che non si rende reperibile alle visite fiscali negli orari previsti scatta una sanzione; nel dettaglio, per l’assenza ingiustificata il Comandante applica la sanzione della perdita del 100% dello stipendio nei primi 10 giorni della malattia, mentre per il resto della prognosi la sanzione si riduce al 50%.

Inoltre, in presenza di determinati presupposti il Comandante del Corpo di appartenenza può persino decidere di comminare una sanzione disciplinare.

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