Dichiarazione dei redditi 2016: guida alla compilazione del frontespizio

Giuseppe Guarasci

26 Maggio 2016 - 08:00

Ecco la guida a tutti gli accorgimenti e le specifiche della compilazione del frontespizio della dichiarazione dei redditi modello unico 2016.

Dichiarazione dei redditi 2016: guida alla compilazione del frontespizio

Siamo finalmente giunti al periodo “caldo” delle dichiarazione dei redditi 2016. Oltre alla campagna dei 730/2016 precompilati si aggiunge anche lo scoglio della compilazione del modello unico 2016 che interessa milioni di contribuenti italiani, distinti tra le più svariate tipologie.
Ricordiamo infatti che la presentazione del modello unico 2016 interessa a titolo esemplificativo: persone fisiche con o senza partita iva (professionisti e ditte individuali) società di persone, società di capitali e associazioni.
Uno dei primi quadri soggetti a compilazione alla quale bisogna prestare molta attenzione è sicuramente il frontespizio. Tale quadro infatti deve essere utilizzato sia qualora il contribuente presenti la sola dichiarazione dei redditi sia nel caso in cui presenti la dichiarazione in forma unificata.
Si propone pertanto una guida concreta volta a fornire tutti gli accorgimenti e le specifiche della compilazione del frontespizio del modello unico 2016.

Il frontespizio del modello unico 2016: il tipo di dichiarazione

Il Frontespizio del modello unico 2016 viene compilato sia nel caso in cui il contribuente presenti la sola dichiarazione dei redditi, sia nel caso in cui presenti la dichiarazione in forma unificata. In quest’ultimo caso il frontespizio del modello unico 2016 PF sostituisce il frontespizio della dichiarazione IVA presentata in forma autonoma che va quindi eliminato.
Nel campo tipo di dichiarazione deve essere indicata la tipologia di dichiarazione dei redditi compilata dal contribuente barrando con apposita crocetta i quadri che verranno utilizzati.
I successivi campi inoltre permettono di specificare al contribuente se la dichiarazione dei redditi rientra in uno dei seguenti casi:

  • dichiarazione correttiva nei termini;
  • dichiarazione integrativa a favore;
  • dichiarazione integrativa;
  • dichiarazione integrativa ai sensi dall’dall’art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998.

La dichiarazione correttiva nei termini viene compilata nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. Cosi facendo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte o inserire oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. Se dal nuovo Modello unico risulterà un minor credito, dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito risultante dalla precedente dichiarazione. Se invece risulterà un maggior credito o un minor debito, la differenza potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in compensazione.
La dichiarazione integrativa a favore viene presentata nel caso in cui essendo già scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente voglia rettificare o integrare la dichiarazione originaria, presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Nel caso specifico la dichiarazione integrativa a favore serve per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito o per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo.
La casella dichiarazione integrativa viene barrata invece nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo e nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione un minor debito d’imposta o un maggior credito.
La casella dichiarazione integrativa ai sensi dall’dall’art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998 va infine compilata in caso di presentazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario, di una dichiarazione integrativa allo scopo di modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione.
Si ricorda infine la presenza della casella “Eventi eccezionali”, utilizzata nel caso in cui il contribuente ha fruito di agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

Il frontespizio del modello unico 2016: i dati del contribuente e di colui che presenta la dichiarazione

Nella parte “Dati del contribuente” vanno riportati i dati personali del contribuente: Comune/provincia di nascita, data di nascita, sesso; indicando anche l’eventuale numero di partita IVA.
Altra importante specifica, che è oggetto di segnalazione, barrando l’apposita casella, riguarda il caso di dichiarazione dei redditi presentata per conto di un contribuente deceduto dall’erede, contribuente tutelato (dichiarazione presentata dal legale rappresentante o dall’amministratore giudiziario) o contribuente minore d’età (dichiarazione presentata dai genitori).
Ancora la casella “Accettazione eredità giacente” deve essere compilata dall’erede che intende liquidare in via definitiva l’imposta sui redditi a seguito di accettazione di un’eredità giacente.
La sezione “Residenza anagrafica”, dove vanno indicati gli estremi dell’indirizzo di residenza, deve essere compilata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della dichiarazione o nel caso in cui presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi.
Infine la sezione «Dichiarazione presentata per un altro contribuente» specifica alcune situazioni in cui il soggetto tenuto alla presentazione del modello unico 2016 è diverso dal contribuente dichiarante, i casi sono i seguenti:

  • contribuente deceduto;
  • persona legalmente incapace (interdetti);
  • minore con redditi esclusi dall’usufrutto legale;
  • impresa individuale in liquidazione;
  • contribuente fallito;
  • eredità giacente;
  • eredità sotto condizione sospensiva devoluta in favore di nascituro.

Il frontespizio del modello unico 2016: i dati del canone Rai imprese

Ultimo accorgimento del frontespizio del Modello unico 2016 riguarda infine la casella “Canone RAI imprese”. Questa viene compilata dai contribuenti che esercitano attività d’impresa nei seguenti casi:

  • qualora detengano uno o più apparecchi atti alla ricezione di trasmissioni radio (codice 1);
  • qualora detengano uno o più apparecchi atti alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive (codice 1);
  • se il contribuente non detiene alcun apparecchio (codice 3).

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