Furto al supermercato, la Cassazione chiarisce la differenza tra tentato e consumato

Simone Micocci

12 Febbraio 2018 - 10:39

Il furto nel supermercato è un reato a tutti gli effetti e come tale è punito con la reclusione. Sanzioni meno severe quando il furto è solo tentato, come specificato da una recente sentenza della Cassazione.

Furto al supermercato, la Cassazione chiarisce la differenza tra tentato e consumato

Quando il furto al supermercato si può definire effettivamente compiuto? Trovare una risposta chiara a questa domanda è molto importante poiché le sanzioni per il tentato furto sono differenti da quelle previste per il furto consumato.

Come si può facilmente intuire si parla di tentato furto quando l’intenzione del rapinatore non si concretizza, ad esempio quando la vigilanza di un supermercato si rende conto del tentativo di rubare qualcosa prima che il malfattore riesca ad uscire fuori dall’edificio.

L’articolo 624 del Codice Penale definisce il furto come il reato commesso da “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”, non specificando però quand’è che si può parlare di furto compiuto.

Basta che una persona preleva un oggetto dagli scaffali nascondendolo nel giubbotto? Oppure è necessario che questa riesca ad eludere tutta la sorveglianza uscendo indisturbata dal negozio? Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la recente sentenza 6501/2018, pubblicata il 9 febbraio scorso.

Ecco qual è l’interpretazione data dalla Cassazione sulla differenza che c’è tra furto tentato e consumato.

Quando il furto è consumato?

La Corte di Cassazione nella sentenza 6501/2018 ha preso in esame il seguente accaduto: nel Comune di Orio al Serio un uomo ha prelevato un drone dagli scaffali di un grande centro commerciale e - eludendo i controlli - è riuscito ad uscire dall’edifico. Il suo furto però è durato solo per pochi minuti dal momento che la vigilanza è intervenuta prima che l’uomo riuscisse a fuggire.

Pochi minuti, ma sufficienti per far sì che il furto si concretizzasse; secondo la Cassazione, infatti, in questo caso il furto si è consumato. La Suprema Corte - Sezioni Unite penali - ha applicato il principio per cui il furto si considera consumato non appena si supera la barriera delle casse senza che la merce prelevata venga pagata, anche nel caso in cui l’accaduto sia avvenuto sotto il costante controllo della vigilanza.

La fattispecie del reato si verifica quando l’impossessamento di una cosa avviene in maniera illecita, ossia quando viene sottratta dalla persona che la detiene senza averne il diritto. Tuttavia, come precisato dalla stessa Cassazione negli anni scorsi, affinché l’impossessamento venga consumato non è sufficiente la sottrazione della cosa, ma è necessario che questa venga posta fuori dalla sorveglianza del precedente detentore.

Quindi se il vigilante - o qualsiasi dipendente di un supermercato - ferma una persona non appena questa nasconde un oggetto prelevato dagli scaffali, il furto si considera solamente come tentato e di conseguenza le sanzioni saranno meno severe.

Discorso differente quando la vigilanza interviene all’uscita dal negozio: in tal caso il furto è stato consumato a tutti gli effetti.

Sanzioni per il furto

L’articolo 624 del Codice Penale prevede per chi commette un furto una sanzione che consiste nella reclusione da 6 mesi a 3 anni e da una multa da 154€ a 516€.

Per far scattare questa sanzione, però, è necessario che il reato di furto sia stato consumato; non basta quindi che il taccheggiatore venga scoperto dalla vigilanza non appena ha nascosto la refurtiva sotto i vestiti, ma è necessario che questo riesca a superare le casse.

Per il tentato furto invece le sanzioni sono meno severe; in questo caso infatti la sanzione prevista dall’articolo 624 del Codice Penale viene ridotta. Nel dettaglio la pena per chi tenta di commettere un furto è ridotta da un terzo a due terzi; quindi minimo 4 mesi e massimo 2 anni di reclusione, più una sanzione economica che non supera i 400€.

Nel decidere la sanzione il giudice dovrà comunque tener conto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

Le prime sono disciplinate dall’articolo 625 del Codice Penale, e sono:

  • uso della violenza;
  • indossare armi (anche se non se ne fa uso);
  • fatto compiuto con destrezza.

Ce ne sono altre - come ad esempio il furto di bestiame o sul bagaglio dei viaggiatori - che però non riguardano il furto nei supermercati. In presenza di queste aggravanti la sanzione aumenta: da 1 a 6 anni di carcere, più una multa da 103€ a 1.032€.

L’articolo 652-bis del Codice Penale - introdotto nel 2001 - invece riconosce l’attenuante speciale per coloro che si dissociano dalla propria condotta oppure mettono in pratica una collaborazione operosa: per loro la pena è ridotta da un terzo alla metà.

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