L’indennità di frequenza è lo strumento di sostegno riconosciuto in favore dei figli minori con disabilità tali da impedire lo svolgimento delle azioni proprie all’età. Nel 2024 ha un importo di 333€.
L’indennità di frequenza è il beneficio che spetta ai cittadini minori di 18 anni con disabilità tali da comportare difficoltà persistenti allo svolgimento di compiti e funzioni proprie dell’età, come pure ai minori ipoacusici.
Non va quindi confusa con la pensione di invalidità civile che spetta alla maggiore età, per quanto l’importo sia lo stesso (ma erogato per una mensilità in meno) come pure il limite di reddito entro cui stare per averne diritto.
L’indennità di frequenza quindi rientra tra le misure riconosciute in favore dei figli con disabilità, come ad esempio la maggiorazione spettante con l’Assegno unico che quest’anno ha raggiunto un importo di massimo 119,60 euro (per chi è persino non autosufficiente).
Obiettivo dell’indennità di frequenza è di facilitare l’inserimento scolastico e sociale dei minorenni che hanno difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della loro età purché facenti parte di un nucleo con una condizione economica di difficoltà. La soglia reddituale entro cui stare per beneficiarne, che viene rivista ogni anno in quanto è soggetta a rivalutazione sulla base dell’inflazione, è infatti molto bassa e il che limita le possibilità di beneficiare di tale strumento.
L’Indennità di frequenza è inoltre condizionata alla frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o in alternativa di centri ambulatoriali o dai centri diurni, sia pubblici che privati, purché siano specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Ed è proprio per questo motivo che si chiama così.
A tal proposito, ecco una guida aggiornata su una delle più importanti prestazioni di supporto per le famiglie che si trovano a far fronte a questa complicata situazione.
A chi spetta: i requisiti
Come anticipato l’indennità di frequenza spetta solo ai minori di 18 anni ai quali viene riconosciuta la difficoltà persistente nello svolgere compiti e funzioni propri della minore età. Allo stesso tempo spetta ai minori che presentano una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze 500, 1.200 e 2.000 hertz.
Spetta a coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- cittadinanza e residenza sul territorio nazionale;
- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Inoltre, altro requisito fondamentale è la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido.
L’indennità di frequenza, però, spetta solo quando il reddito della famiglia del minorato è inferiore a un certo limite che per il 2024 è pari a 5.725,46 euro. Nel valutare se si è al di sotto di questa soglia si tiene conto di tutti i redditi - calcolati ai fini Irpef - al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Non sono compresi, invece, né l’indennità di frequenza stessa né l’abitazione di residenza.
Cosa succede dopo il 18° anno?
Una volta compiuta la maggiore età, l’indennità di frequenza si trasforma o in assegno mensile di invalidità o in pensione di inabilità civile, a seconda del grado d’invalidità riconosciuto.
A tal proposito è possibile fare domanda di trasformazione dell’indennità di frequenza in uno dei suddetti trattamenti entro i sei mesi antecedenti alla data di compimento della maggiore età.
Cosa spetta, importo aggiornato al 2024
L’interessato per prima cosa deve ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell’indennità di frequenza. L’assegno per l’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello d’inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico, di addestramento o formazione.
La legge subordina la concessione dell’indennità alla frequenza di un corso o di un trattamento; per questo la sua corresponsione è limitata alla durata effettiva di quest’ultimi e termina il mese successivo alla loro cessazione.
La somma erogata per l’indennità di frequenza dell’anno 2024 è di 333,33 euro al mese ed è corrisposta in 12 mensilità. Non spetta dunque la tredicesima mensilità, come tra l’altro ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5717 del 9 marzo 2010.
Quando si soddisfa il suddetto requisito legato al reddito l’indennità è riconosciuta sempre in misura piena. Bisogna fare però una precisazione riguardo alla cumulabilità di questa misura: non può essere riconosciuta a coloro che già percepiscono l’indennità di accompagnamento, così come a coloro che beneficiano dell’indennità in favore dei ciechi parziali o di quella di comunicazione riconosciuta ai sordi.
In caso di concessione di più di un’indennità, resta all’interessato la facoltà di scegliere l’opzione più favorevole.
Come fare domanda
La domanda per ottenere l’assegno d’indennità di frequenza, corredata di certificazione medica attestante i requisiti medici necessari, va inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico:
- direttamente dal sito Inps, tramite PIN personale (clicca qui);
- attraverso il Patronato;
- attraverso le Associazioni di categoria.
Al momento dell’acquisizione delle informazioni per inoltrare la domanda gli operatori devono inserire il codice fascia (consultare la tabella sottostante) e i codici categoria corrispondenti:
- 4: per ciechi civili
- 5: sordomuti
- 6: invalidi civili
I diversi codici delle varie categorie d’invalidi civili non comportano necessariamente una differenza dell’importo dell’indennità; spesso si tratta di differenze relative ai requisiti e alle modalità amministrative.
Codice fascia | Descrizione | Codice fascia | Descrizione | |
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30 | invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione | 40 | invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno | |
31 | invalidi totali, ricoverati, con sola pensione | 41 | invalidi totali, non ricoverati, titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento | |
32 | invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione | 42 | Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, + di 65 anni, con sola indennità di accompagnamento | |
33 | invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento | 43 | invalidi totali, ricoverati, con sola pensione | |
34 | invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno | 44 | invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento | |
35 | invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno | 45 | invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale | |
36 | invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno | 47 | invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza | |
38 | invalidi totali, maggiorenni, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento | 49 | invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza. Le procedure provvedono in automatico a sospendere il pagamento per luglio, agosto e settembre e a riprendere i pagamenti da ottobre. | |
39 | invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione | 50 | invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (l. 289/1990). Le procedure prevedono l’attribuzione dell’indennità di frequenza per l’intero anno, senza alcuna sospensione dei pagamenti |
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