L’iscrizione a scuola per il 2017 come funziona in casi di affidamento congiunto? L’affidamento condiviso dei figli può creare problemi nella scelta della scuola. Ecco una recente sentenza della Corte di Appello di Brescia che chiarisce la situazione.
L’iscrizione a scuola per il 2017 come funziona con l’affidamento congiunto dei figli? La Corte di Appello di Brescia nel 2014 ha emesso una sentenza riguardo a spese impreviste e scelte non condivise sui figli: è il bambino a decidere.
L’affidamento congiunto dei figli può creare molti problemi: la legge tutela l’interesse dei minori ma sembra anche assecondare le iniziative fuori accordo. Nel caso dell’iscrizione a scuola, ad esempio, l’interesse dei minori conta di più.
L’iscrizione a scuola infatti non rientra obbligatoriamente nelle decisioni di un affidamento condiviso, se essa crea dei problemi o delle difficoltà ai figli. La Corte si è pronunciata e questa sentenza può essere illuminante sotto molti aspetti: vediamo di cosa si tratta.
Iscrizione scuola 2017: come funziona con affidamento congiunto?
L’iscrizione a scuola nel 2017 come funziona in caso di affidamento congiunto dei figli? Da un punto di vista pratico, non c’è nessun cambiamento: la modalità telematica obbligatoria per tutti gli istituti ha già fatto il suo ingresso nel mondo della scuola ed essa non subisce nessuna variazione.
L’affidamento congiunto non crea nessun impedimento: il genitore dovrà provvedere a registrarsi presso il portale online del MIUR, inserire i dati anagrafici, attendere di ricevere il PIN e tramite il codice dell’istituto completare la procedura.
L’iscrizione a scuola, però, ha anche dei costi e questi sono direttamente connessi agli accordi dell’affidamento condiviso: la tassa d’iscrizione potrà variare tra scuola pubblica e privata, l’importo potrà variare ed è riguardo a questa scelta che la sentenza della Corte d’Appello di Brescia si è pronunciata. Vediamo di cosa si discute.
Iscrizione scuola 2017: chi paga in caso di affidamento congiunto?
L’iscrizione a scuola in caso di affidamento congiunto sarà pagata dai genitori in base agli accordi. In questo caso, uno dei due genitori (la madre) ha imposto all’altro una spesa aggiuntiva, confermando l’iscrizione del minore alla scuola privata invece che alla pubblica.
L’iscrizione ad una scuola privata non è stata giudicata necessaria dal padre del minore, che ha preferito ricorrere in giudizio: la decisione non è stata di comune accordo, la spesa ulteriore non era prevista, ci penserà la legge a decidere.
In affidamento congiunto le scelte dovrebbero essere comuni, soprattutto se connesse alle spese. Tuttavia, sarebbe stata in gioco la serenità del minore e l’iniziativa della madre è stata accolta come corretta. La Corte di Appello di Brescia si è pronunciata: l’interesse del minore supera gli accordi di affidamento condiviso; occorreva davvero un sentenza per sancirlo?
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