Secondo acconto Ivafe e Ivie: scadenza il 30 novembre 2020

Rosaria Imparato

20 Novembre 2020 - 12:41

Scadenza secondo acconto Ivafe e Ivie, l’appuntamento per il pagamento delle due imposte è il 30 novembre 2020: vediamo come effettuare il versamento e con quali codici tributo.

Secondo acconto Ivafe e Ivie: scadenza il 30 novembre 2020

Secondo acconto Ivafe e Ivie, la scadenza è fissata per il 30 novembre 2020.

Ma chi sono i soggetti interessati dal termine ultimo per il versamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero e di quella sul valore degli immobili situati all’estero?

Vediamo come effettuare il versamento e con quali codici tributo, visto che le due imposte Ivafe e Ivie non sono state incluse dalla proroga delle scadenze fiscali predisposte dai decreti economici emergenziali finora emanati.

Secondo acconto Ivafe: scadenza il 30 novembre 2020

Appuntamento per il versamento del secondo acconto (o del pagamento in un’unica soluzione) dell’Ivafe, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

I soggetti che devono segnare in rosso il 30 novembre sul calendario sono le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.

Il pagamento dell’Ivafe segue le regole previste per l’Irpef, anche per quanto riguarda le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento del secondo acconto entro il 30 novembre è il seguente:

  • 4048 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”.

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW del modello Redditi.

Scadenza secondo acconto Ivie 2020, versamento entro il 30 novembre

Anche l’Ivie, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, va pagata entro la scadenza del 30 novembre 2020.

Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività. La normativa di riferimento anche in questo caso è il decreto legge n. 167/1990.

L’imposta è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è il seguente:

  • 4045 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”.

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