Obbligo di estinzione per i libretti di risparmio postale e bancario al portatore entro il prossimo 31 dicembre 2018, sanzioni da 250 a 500 euro per i «ritardatari». Ecco il comunicato del MEF.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato oggi pomeriggio un comunicato ufficiale in cui rende noto che entro il prossimo 31 dicembre 2018 i libretti di risparmio bancario e/o postale al portatore, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti.
L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 231/2017 concernente misure di contrasto al riciclaggio.
Libretto di risparmio postale e bancario: obbligo di estinzione entro il 31 dicembre 2018
Entro il prossimo 31 dicembre 2018 i possessori di libretti di risparmio postale e bancario al portatore devono assolvere all’obbligo di estinzione previsto dalla vigente normativa antiriciclaggio.
A spiegarlo è il MEF nel comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa:
“Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio
Già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.
La novità è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore.
Cosa fare se si è in possesso di un libretto al portatore?
Entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:
- chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
- trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
- chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Cosa accade a chi non si reca in banca o presso l’ufficio postale per l’estinzione entro il 31 dicembre 2018?
Dopo questa data i libretti al portatore saranno inutilizzabili.Ciò significa che banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
Banche e Poste italiane S.p.A. provvederanno a dare la massima informazione e diffusione alle disposizioni in materia di estinzione dei libretti al portatore, rammentando alla clientela l’importanza di prestare la massima attenzione al rispetto dei termini fissati dalla legge”.
Già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.
La novità è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore.
Cosa prevede l’articolo 49 del D. Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio
L’avviso diramato dal MEF oggi in materia di obbligo di estinzione dei libretti di risparmio postale e/o bancario al portatore risponde all’esigenza del rispetto di quanto previsto dal nuovo comma 12 dell’articolo 49 del Decreto Legislativo numero 231/2007:
“A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018”
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