Libretti di risparmio postale e bancario al portatore: obbligo di estinzione entro il 31 dicembre

Francesco Oliva

22/11/2018

Obbligo di estinzione per i libretti di risparmio postale e bancario al portatore entro il prossimo 31 dicembre 2018, sanzioni da 250 a 500 euro per i «ritardatari». Ecco il comunicato del MEF.

Libretti di risparmio postale e bancario al portatore: obbligo di estinzione entro il 31 dicembre

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato oggi pomeriggio un comunicato ufficiale in cui rende noto che entro il prossimo 31 dicembre 2018 i libretti di risparmio bancario e/o postale al portatore, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti.

L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 231/2017 concernente misure di contrasto al riciclaggio.

Libretto di risparmio postale e bancario: obbligo di estinzione entro il 31 dicembre 2018

Entro il prossimo 31 dicembre 2018 i possessori di libretti di risparmio postale e bancario al portatore devono assolvere all’obbligo di estinzione previsto dalla vigente normativa antiriciclaggio.

A spiegarlo è il MEF nel comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa:

Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio

Già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.

La novità è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore.

Cosa fare se si è in possesso di un libretto al portatore?
Entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:

  • chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
  • trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
  • chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.

Cosa accade a chi non si reca in banca o presso l’ufficio postale per l’estinzione entro il 31 dicembre 2018?
Dopo questa data i libretti al portatore saranno inutilizzabili.

Ciò significa che banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

Banche e Poste italiane S.p.A. provvederanno a dare la massima informazione e diffusione alle disposizioni in materia di estinzione dei libretti al portatore, rammentando alla clientela l’importanza di prestare la massima attenzione al rispetto dei termini fissati dalla legge”.

Comunicato Stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze N° 187 del 22/11/2018
Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio
Già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.
La novità è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore.

Cosa prevede l’articolo 49 del D. Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio

L’avviso diramato dal MEF oggi in materia di obbligo di estinzione dei libretti di risparmio postale e/o bancario al portatore risponde all’esigenza del rispetto di quanto previsto dal nuovo comma 12 dell’articolo 49 del Decreto Legislativo numero 231/2007:

A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018

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