Malattia colf e badanti, come funziona e chi paga

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22 Novembre 2024 - 19:15

Come tutti gli altri lavoratori, anche i collaboratori domestici come colf e badanti hanno diritto alla malattia, ma seguendo regole ad hoc: ecco cosa sapere

Malattia colf e badanti, come funziona e chi paga

Qualsiasi rapporto di lavoro prevede delle regole specifiche in caso di malattia o indisposizione del lavoratore di turno. Ciò vale anche per colf o badanti, che sono tutelate e tutelati proprio come tutti gli altri dipendenti, avendo diritto a dei giorni di riposo e cura in caso di malessere.

Sapevi che in Italia ci sono oltre 850.000 lavoratori domestici regolarmente assunti, ma molti di loro non conoscono i propri diritti in caso di malattia? La gestione dell’assenza, in questi casi, rappresenta spesso una «sfida» sia per i datori di lavoro che per i lavoratori stessi. Mentre alcuni aspetti sono simili ad altri settori, le specificità del lavoro domestico richiedono un’attenzione particolare.

Anticipiamo subito che nel lavoro domestico la corresponsione dell’indennità di malattia è onere esclusivo del datore di lavoro. Questo perché né l’Inps, né la Cassa Colf pagano la malattia di colf e badanti. Vediamo, allora, come funziona in questo caso la tutela economica della badante, e per quanto tempo ha diritto alla conservazione del posto in malattia.

Lavoro domestico: quadro normativo della malattia

Nel quadro normativo italiano, la gestione della malattia del lavoratore domestico presenta caratteristiche uniche che noi esperti del settore dobbiamo attentamente considerare.

Il fondamento normativo si basa sull’articolo 2110 del Codice Civile, che stabilisce il diritto alla retribuzione durante la malattia. Questo articolo, insieme alle altre 16 fonti normative italiane, forma la base della tutela del lavoratore domestico in caso di malattia.

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico regola dettagliatamente i diritti e i doveri in caso di malattia. Le principali tutele che troviamo includono:

  • conservazione del posto di lavoro per periodi variabili (10, 45 o 180 giorni);
  • retribuzione al 50% per i primi tre giorni;
  • pagamento completo dal quarto giorno in poi.
  • protezione speciale per malattie oncologiche (+50% dei termini).

Responsabilità del datore di lavoro per colf e badanti

Purtroppo, ancora oggi molti datori ignorano di essere gli unici responsabili del pagamento dell’indennità di malattia in presenza di colf e badanti. Né l’INPS né la Cassa Colf intervengono in questo caso.

Oltre al pagamento della retribuzione in malattia, dal punto di vista amministrativo, il datore deve gestire diversi adempimenti.

  • Ricevere la comunicazione di malattia entro l’orario di inizio lavoro.
  • Acquisire il certificato medico entro 2 giorni.
  • Calcolare correttamente l’indennità (1/30 del mensile).
  • Gestire i contributi solo per il periodo retribuito.
  • Comunicare all’INPS eventuali sospensioni trimestrali.

E se il lavoratore domestico non è in regola e, quindi, non può usufruire di regolare indennità di malattia? Ecco le sanzioni previste per il datore di lavoro domestico.

Tipo di violazioneSanzione prevista
Mancata comunicazione assunzione €100-500
Omessa consegna lettera assunzione €250-1.500
Mancato versamento contributi Dal 5,75% al 30% annuo

Le sanzioni possono essere ridotte in caso di ravvedimento spontaneo entro 12 mesi, con pagamento nei successivi 30 giorni. In questo caso, la sanzione si limita al tasso di interesse maggiorato del 5,5%.

Tutele per il lavoratore domestico in malattia

Diciamo subito che, durante la malattia, ogni lavoratore domestico ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per periodi specifici basati sull’anzianità di servizio. Ci riferiamo al periodo di comporto, una tutela fondamentale per chi lavora in ambito domestico perché consiste in quel lasso di tempo in cui, pur assenti per malattia e dunque non operativi, si ha diritto a non perdere l’occupazione e, dunque, a non essere sostituiti da un’altra persona.

  • Per l’anzianità fino a 6 mesi, dopo aver superato il periodo di prova, detto lasso di tempo equivale a 10 giorni di calendario.
  • Per l’anzianità compresa tra i 6 mesi e i 2 anni, corrisponde a 45 giorni di calendario;
  • Invece, per le lavoratrici in servizio in servizio da oltre i due anni, il comporto è pari a 180 giorni di calendario.

Attenzione però: in ipotesi di malattia oncologica, che sia debitamente comprovata dall’ASL competente, detti termini aumentano del 50%. Che succede però se una colf / badante oltrepassa questi giorni di garanzia, che le permettono di conservare il posto? Ebbene, se si supera il periodo previsto in base alla propria anzianità di servizio, la sola conseguenza è il venir meno del diritto a conservare il posto di lavoro. Ecco perché se lo ritiene opportuno, il datore di lavoro potrebbe optare per il licenziamento.

Specifichiamo anche che, in ipotesi di malattia durante il periodo di prova o nell’ambito del periodo del preavviso di licenziamento, si sospende la decorrenza degli stessi.

Come funziona la retribuzione in busta paga per colf e badanti in malattia?

Come anticipato in apertura, la malattia è sempre a carico del datore di lavoro, e mai dell’istituto di previdenza. Più nel dettaglio, ciò significa che la busta paga della badante dovrà includere la retribuzione del periodo di malattia, ospedaliera e non, perché quest’ultima, in ipotesi di collaboratori domestici, non viene pagata dall’Inps, come invece è previsto per i lavoratori subordinati di altri settori.

Non a caso, nel calcolo della busta paga della colf o badante, si deve considerare l’art. 27 del Ccnl di settore, il quale sancisce che, in ipotesi di malattia, alla colf o badante spetti la retribuzione globale di fatto:

  • per un massimo di 8 giorni di calendario per anzianità di servizio entro i 6 mesi;
  • di 10 giorni di calendario per anzianità di servizio compresa tra i 6 mesi e i 2 anni;
  • di 15 giorni di calendario per anzianità di servizio maggiore dei 2 anni.

Nella seguente misura:

  • fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
  • dal 4º giorno in avanti, il 100% della retribuzione globale di fatto.

Si parla espressamente di giorni di calendario: questo vuol dire che la retribuzione corrisposta durante la malattia é giornaliera. Mentre i giorni di malattia oltre al limite massimo non vengono retribuiti ed anzi l’assenza per malattia è considerata come un normale permesso non retribuito.

Per i primi tre giorni il riferimento va alla cosiddetta ’carenza’, la quale - in linea generale - consiste nel periodo iniziale di malattia, nell’ambito del quale non sussiste alcun trattamento economico a carico dell’istituto di previdenza. Ma abbiamo detto che nel caso della malattia colf o badante, è invece sempre il datore a farsene carico e non l’Inps.

Cosa fare in caso di inadempienze del datore?

In caso di mancato riconoscimento dei diritti durante la malattia, il lavoratore può:

  • rivolgersi al sindacato di categoria;
  • presentare prove documentali della malattia;
  • richiedere una conciliazione con il datore di lavoro;
  • in ultima istanza, procedere con un’azione legale

La maggior parte delle controversie si risolve in fase di conciliazione, grazie alla mediazione di professionisti specializzati nel settore domestico.

Casi particolari e situazioni specifiche

Alcune situazioni particolari richiedono un’attenzione speciale nella gestione della malattia del lavoratore domestico. Analizziamo insieme questi casi specifici che spesso generano dubbi tra datori di lavoro e lavoratori.

Malattia durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova, la gestione della malattia segue regole particolari.

  • La malattia sospende il decorso del periodo di prova.
  • Non è prevista retribuzione per i giorni di malattia.
  • Va utilizzata la causale MP nella documentazione.
  • Il periodo di prova riprende al termine della malattia.

Gestione delle malattie ricorrenti

Nel caso di ricadute nella stessa patologia, è previsto un trattamento specifico.

AspettoGestione
Causale da utilizzare MR (Malattia Ricorrente)
Retribuzione 100% sin dal primo giorno
Carenza Non si applica
Documentazione Certificato che attesti la ricaduta

Malattie durante festività e ferie

Se la malattia cade durante le ferie, valgono tali considerazioni.

  • Il ricovero ospedaliero interrompe il periodo di ferie.
  • È necessaria una certificazione medica specifica.
  • Si utilizza la causale MH per i giorni di ricovero.
  • Le ferie possono essere recuperate successivamente.

Se, invece, la malattia si verifica durante le festività, ecco cosa sapere.

  • La festività che cade nel periodo di malattia va retribuita.
  • Si applica durante la malattia retribuita e non retribuita.
  • Va utilizzata la causale FnM (dove ’n’ rappresenta 1/6 dell’orario settimanale).
  • Il diritto permane entro il periodo di conservazione del posto.

Alcuni chiarimenti sul calcolo della busta paga di colf e badanti in caso di malattia

Specifichiamo che la citata retribuzione globale di fatto è formata dagli elementi retributivi che il lavoratore incassa con continuità nel tempo, ovvero tra gli altri paga base, elemento distinto della retribuzione (edr) e scatti di anzianità. Si tratta insomma del compenso che viene percepito normalmente, vale a dire in conseguenza dell’ordinario compimento della propria prestazione, escludendo voci ed indennità occasionali ed eventuali.

Non solo. Si precisa altresì che, nel calcolo della busta paga di una badante in malattia per «giorni di calendario», come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si deve far riferimento ai 30esimi della mensilità. Lo ribadiamo: la retribuzione versata durante la malattia é giornaliera e corrisponde ad 1/30esimo del mensile medio. Sono retribuiti alla colf / badante tutti i giorni dal lunedì alla domenica inclusi nel certificato medico, fino al raggiungimento dei giorni massimi fissati dal Ccnl di settore, ma con una paga media.

In termini pratici, ciò vuol dire che in ipotesi di badante non convivente, per quantificare il 30esimo della mensilità occorre ricavare il mensile medio e dividerlo per 30. Mentre in ipotesi di badante convivente per calcolare il 30esimo della mensilità sarà doveroso sommare al mensile lordo concordato a suo tempo la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Questo perché il testo del Ccnl colf e badanti rimarca che la retribuzione sulla quale quantificare la malattia é appunto quella «globale di fatto», che include altresì l’indennità di vitto e alloggio.

Per quanto riguarda invece TFR, ferie e 13esima, durante la malattia essi maturano fino alla fine del periodo di conservazione del posto di lavoro e non soltanto fino al termine del periodo di malattia retribuita.

Obbligo di invio del certificato medico: la distinzione tra lavoratore domestico convivente e non convivente

Opportune alcune precisazioni circa il certificato medico. Chiaramente in caso di malattia sopravvenuta, la collaboratrice domestica dovrà avvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, ovvero entro l’orario previsto per l’inizio dell’attività di lavoro, a meno che non intervengano cause di forza maggiore o oggettivi impedimenti.

Attenzione in particolare all’obbligo di certificato medico, il quale peraltro grava su ogni lavoratore subordinato. Occorre distinguere tra colf / badante convivente oppure non convivente. Vediamo in che modo lo fa il Ccnl colf e badanti, punto di riferimento per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro domestico, malattia compresa:

  • la collaboratrice domestica non convivente avrà il dovere di dimostrare la malattia per il tramite di un certificato medico emesso entro il giorno posteriore dall’inizio della malattia. Ovviamente il documento dovrà acclarare il problema di salute e dettagliare la prognosi di inabilità al lavoro, ovvero per quanto tempo la malata dovrà stare a riposo per guarire. Inoltre, il certificato medico dovrà essere consegnato a mano o fatto pervenire al datore attraverso raccomandata, entro due giorni dal suo rilascio.
  • la collaboratrice domestica convivente non è tenuta a far avere il certificato medico, a patto che ciò non sia oggetto di uno specifico obbligo imposto dal datore. Resta però il dovere del certificato se la malattia subentra durante le ferie o nei lassi di tempo in cui la colf / badante non è presente in casa del datore di lavoro. Anche in questa circostanza il documento dovrà accertare la malattia e dettagliare la prognosi di inabilità al lavoro (ovvero la quantità di tempo in cui la malata dovrà stare a riposo). Il certificato che comprova lo stato di salute dovrà essere consegnato a mano o spedito con raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dalla sua emissione.

Concludendo, in ipotesi di malattia, la colf / badante farà bene a procurarsi tramite il proprio medico il certificato che comprovi lo stato di salute. Questo le servirà a garantirsi la tutela che il Ccnl prevede a suo favore, nei termini e modalità che abbiamo illustrato sopra.

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