Sanzioni e rischi conseguenti alla mancata emissione dello scontrino fiscale
Quali sanzioni sono previste in caso di mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali? Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge e quali conseguenze si rischiano, specie alla luce delle recenti novità normative.
La mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale può portare sanzioni con conseguenze paradossali che derivano dalla recente revisione sanzionatoria amministrativa tributaria.
Sono previste inoltre, delle sanzioni accessorie regolate dall’art. 12 comma 2, con la legge di Stabilità 2015 e sono subentrate anche alcune revisioni in merito all’istituto del ravvedimento operoso.
Le sanzioni pecuniarie il paradosso della revisione sanzionatoria
La mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale a fronte di operazione rilevante ai fini Iva, rubricata proprio tra le violazioni in materia di imposta sul valore aggiunto, è attualmente punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta (Iva), relativa all’operazione non documentata.
Il profilo sanzionatorio entra in gioco anche in caso di omesse annotazioni sull’apposito registro di emergenza, da utilizzare in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.
La misura sanzionatoria proporzionale, evidenzia come la stessa sia rimasta inalterata anche dopo la citata revisione normativa, di contro, per le altre violazione prodromiche al fatto evasivo in materia di Iva, la misura sanzionatoria minima è stata ridotta dal 100% al 90%.
È stata ridotta al 90% anche la misura minima edittale prevista per la più grave violazione della dichiarazione infedele ai fini Iva, come previsto dall’art. 5, quarto comma del decreto D. Lgs. n.471/1997.
La violazione contemplata dal comma 8 dell’art. 6 presenta degli aspetti paradossali: l’omessa regolarizzazione da parte del cessionario o del committente dell’operazione non fatturata dal cedente o prestatore risulta punita con sanzioni pari al 100% dell’imposta relativa, quando la mancata emissione stessa è punita in misura minimale pari al 90% della stessa imposta.
L’articolo 12,comma 2 del D. Lgs. n.471/1997, prevede una sanzione accessoria che è applicabile quando siano contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi di un quinquennio. In tal caso è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo da 3 giorni a un mese.
La norma prevede inoltre un’aggravante, inerente l’applicazione della misura accessoria da uno a sei mesi, nel caso in cui l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione (inteso come sommatoria delle quattro diverse contestazioni nel quinquennio) risulti superiore a 50.000 euro. L’attività esecutiva e di vigilanza invece viene svolta dalla Guardia di Finanza, o dall’Agenzia delle Entrate le quali, devono apporre i propri sigilli all’esercizio coinvolto.
Mancata emissione scontrino e preclusioni al ravvedimento operoso
L’istituto del ravvedimento operoso è divenuto, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015, uno strumento molto utilizzato dal contribuente che adesso può regolarizzare la propria posizione con il Fisco con dei costi ridotti, ed con un arco temporale molto più ampio (fino al termine previsto per la decadenza accertativa).
Per espressa previsione normativa, la regolarizzazione post-contestazione è preclusa per le violazioni comprese nel terzo comma dell’art. 6 del D. Lgs n. 471/1997 (inerente l’omessa certificazione dei corrispettivi), ovvero nel successivo art. 11, comma 5 del medesimo decreto (che punisce l’omessa installazione del misuratore fiscale con una sanzione da 250 a 2.000 euro).
Occorre specificare che da ciò che si evince dall’art. 13 del D. Lgs. n 472/1997, qualora vengano contestate, a seguito di una verifica fiscale, ulteriori violazioni conseguenti alla mancata emissione di scontrini fiscali, sia di natura prodromica (es: omessa registrazione di corrispettivi), che dichiarativa (dichiarazione infedele), l’omessa certificazione non potrà essere regolarizzata mediante ravvedimento (per espressa preclusione contenuta nella citata lett. b-quater). Le ulteriori violazioni, invece, potranno essere oggetto di ravvedimento ai sensi della medesima lett. b-quater, purchè ciò avvenga prima della notificazione dei relativi atti impositivi o sanzionatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA