Modello 730/2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, con informazioni su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e le novità relative al visto di conformità: i dettagli sono nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020.
Dichiarazione dei redditi 2020, pronta la guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni, deduzioni, i crediti d’imposta, le regole del visto di conformità, ma anche le istruzioni per la corretta compilazione del modello 730.
L’Amministrazione Finanziaria ha pubblicato il vademecum con la circolare n. 19/E dell’8 luglio, concentrandosi sulla dichiarazione dei redditi 2020 delle persone fisiche relativa all’anno di imposta 2019.
Un appuntamento iniziato nel 2017, e che ogni anno viene rinnovato con una circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Tantissime le informazioni contenute nelle 411 pagine della guida, utili non solo ai contribuenti ma anche agli addetti ai lavori.
Modello 730/2020, pronto il vademecum delle Entrate su detrazioni, deduzioni e documenti da conservare
Pronta la guida alla dichiarazione dei redditi 2020, pubblicata l’8 luglio e consistente in ben 411 pagine.
La circolare n. 19/E contiene una miniera di importanti informazioni indispensabili per la corretta compilazione del modello 730, quindi i destinatari non sono solo i commercialisti e i CAF, ovvero gli addetti ai lavori, ma anche i contribuenti.
Il documento di prassi richiama le circolari ancora attuali e fornisce ulteriori chiarimenti riguardi le nuove normative, prendendo spunto dalle risposte agli interpelli posti dai contribuenti, e dalle questioni affrontate da CAF e professionisti abilitati in sede di assistenza.
Inoltre, la circolare contiene l’elenco della documentazione da conservare, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire al CAF o che il commercialista deve verificare prima di apporre il visto di conformità.
Nella guida delle Entrate inoltre si fa riferimento anche alla conservazione dei documenti riguardanti le prove del pagamento, laddove necessarie, per accedere alle detrazioni e alle deduzioni.
Modello 730/2020, ecco la guida dell’Agenzia delle Entrate: controlli anche sulla dichiarazione sostitutiva
Ricordiamo ai lettori che quest’anno il modello 730 va presentato entro la scadenza del 30 settembre, anche se conviene presentarlo prima per ottenere i rimborsi Irpef più velocemente.
Nel vademecum sulla dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate specifica anche che rimane fermo il potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti del contribuente.
Continueranno quindi i controlli sull’effettivo possesso dei requisiti per poter usufruire delle detrazioni e delle diverse agevolazioni fiscali, così come le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal contribuente.
Uno degli esempi portati dalla circolare in commento riguarda il titolo di viaggio non nominativo col titolo di spesa intestato a un familiare a carico. Oltre ai documenti da conservare (come la ricevuta di pagamento dell’abbonamento) bisognerà anche produrre una dichiarazione sostitutiva. I casi previsti sono i seguenti:
Intestazione TDV | Intestazione documento di spesa, se diverso da TDV | Dichiarazione da rendere |
---|---|---|
Contribuente | Contribuente | - |
Familiare a carico | Contribuente | - |
Familiare a carico | Familiare a carico | Sostenimento della spesa |
Contribuente | Nessuna | - |
Familiare a carico | Nessuna | Sostenimento della spesa |
Nessuna | Contribuente | - |
Nessuna | Familiare a carico | Sostenimento della spesa |
Nessuna | Nessuna | La detrazione non spetta |
Dichiarazione dei redditi 2020, pronto il vademecum delle Entrate: novità sul visto di conformità
Il documento di prassi contiene quindi tutte le informazioni sui documenti da conservare non solo ai fini delle detrazioni, ma anche per i controlli per poter apporre il visto di conformità.
Inoltre, la circolare affronta anche l’argomento delle sanzioni in caso di visto di conformità infedele: con le novità in vigore dal 2019, si va incontro a un pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata.
Da quest’anno c’è una novità: il visto di conformità può anche non essere apposto dallo stesso commercialista che ha predisposto il modello o che lo trasmette telematicamente. Nel caso in cui il modello sia stato compilato dal contribuente, il visto di conformità può essere apposto da professionisti diversi.
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