Modello IVA 2020, il quadro VH va compilato solo per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle LIPE. Di seguito le istruzioni per la compilazione dell’Agenzia delle Entrate.
Modello IVA 2020, il quadro VH va compilato qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle LIPE, le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
Le istruzioni per la compilazione del quadro VH confermano quanto già ribadito con la risoluzione n. 104/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del modello IVA con il provvedimento del 15 gennaio 2020, così come la versione definitiva dei moduli per la dichiarazione annuale.
Ricordiamo che la dichiarazione IVA può essere inviata solo in via telematica, a partire dal 1° febbraio e fino alla scadenza del 30 aprile.
Modello IVA 2020, istruzioni per il quadro VH: correzione LIPE
Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA 2020 sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio, con il provvedimento prot. n. 8938/2020.
Il quadro VH, denominato “Variazioni delle comunicazioni periodiche”, va compilato solo se si intende inviare, integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati nelle LIPE.
Anche per il periodo d’imposta 2019, quindi, viene rispettato quanto stabilito nella risoluzione n. 104/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 28 luglio 2017.
Nella compilazione del quadro VH vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione, anche nel caso in cui questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.
Sarà inoltre necessario versare le sanzioni previste nel caso di invio tardivo, omesso o incompleto delle Lipe.
Nella particolare ipotesi in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro VH, per esempio nel caso in cui il risultato delle liquidazioni sia pari a 0, occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.
Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, questo non va compilato.
Quadro VH modello IVA 2020, come si compila? Ecco le istruzioni
Vediamo come si procede nella compilazione del quadro VH, partendo dai righi VH1 fino a VH17.
Tali righi vanno compilati indicando i dati IVA, sia a credito che a debito, risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite.
Per la compilazione dei righi VH15 e VH16, le istruzioni istituzionali precisano che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto.
Le società che hanno aderito alla liquidazione dell’IVA di gruppo utilizzano i predetti righi per l’indicazione dei crediti e/o dei debiti trasferiti al gruppo durante l’anno d’imposta.
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del quadro VH corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata. Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16 i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche.
Il rigo VH16 non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.
I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate e che, in coincidenza dell’ultimo mese di ciascun trimestre, hanno compensato le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile, devono indicare nei righi VH3, VH7, VH11 e VH15 l’importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi.
Nel rigo corrispondente al trimestre la cui liquidazione è stata anticipata va barrata esclusivamente la casella “Liquidazione anticipata”.
Il versamento non va effettuato qualora l’importo non superi il limite di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali.
Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.
Nel rigo VH17 va riportato l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13, colonna 2, del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:
- “1” storico;
- “2” previsionale;
- “3” analitico - effettivo;
- “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
Il rigo VH17 non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo per tutto l’anno d’imposta. Tali soggetti devono indicare gli importi trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo nel rigo VK28.
Quadro VH modello IVA 2020, compilazione da parte dei subfornitori
Per quanto riguarda la compilazione del quadro VH da parte dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura, utilizzando gli appositi codici tributo, devono procedere nel seguente modo.
Devono comprendere l’imposta relativa alle suddette operazioni nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate, sebbene il versamento sia stato effettuato con cadenza trimestrale (senza corresponsione di interessi) anziché mensile, barrando la relativa casella “Subfornitori”.
Contabilità separate: come si compila il quadro VH
In caso di tenuta di più contabilità separate, nel quadro VH (qualora debba essere compilato) vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.
Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell’art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.
In coincidenza dell’ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all’art. 74, 4° comma) le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i termini previsti per le rispettive liquidazioni e versamenti mensili.
Pertanto, nei corrispondenti righi del quadro VH (VH3, VH7, VH11 e VH15) deve essere indicato un unico importo risultante dalla somma algebrica dei crediti e debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi.
Nelle sue istruzioni, l’Agenzia delle Entrate pone un esempio pratico:
“nell’ipotesi in cui si intenda compensare l’imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile del mese di marzo con l’imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (del 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale, è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile e indicando nel rigo VH3 l’importo del credito residuo ovvero del minor debito (ricordandosi di barrare la casella “Liquidazione anticipata”).”
I suddetti criteri, ai fini dell’indicazione dei dati relativi alle liquidazioni, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad esempio distributori di carburanti, autotrasportatori).
Per i soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, si fornisce la seguente tabella al fine di illustrare le modalità del riporto del credito IVA da un periodo di liquidazione all’altro:
Credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di: | da riportare in detrazione nella liquidazione relativa a: |
---|---|
gennaio | febbraio |
febbraio | marzo |
marzo | 1° trimestre |
1° trimestre | aprile |
aprile | maggio |
maggio | giugno |
giugno | 2° trimestre |
2° trimestre | luglio |
luglio | agosto |
agosto | settembre |
settembre | 3° trimestre |
3° trimestre | ottobre |
ottobre | novembre |
novembre | dicembre |
dicembre | 4° trimestre |
Quadro VH per i contribuenti con la contabilità presso terzi
I contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, devono applicare il particolare metodo di liquidazione dell’IVA fin dall’inizio dell’anno.
I contribuenti che iniziano l’attività in corso d’anno, invece, devono applicarlo a partire dalla seconda liquidazione periodica.
Nell’ipotesi di esercizio dell’opzione da parte di un soggetto che nell’anno precedente ha eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell’anno successivo è diventato mensile, perché aveva superato il limite di volume d’affari, analogamente ai soggetti che iniziano l’attività dal 1° gennaio, la prima liquidazione relativa al mese di gennaio deve essere eseguita sulla base dell’imposta divenuta esigibile in detto mese.
Invece, a partire dalla liquidazione relativa al mese di febbraio, dovrà essere applicato il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell’esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell’anno.
Ai fini di una corretta effettuazione delle liquidazioni periodiche e conseguente esposizione nel quadro VH (qualora debba essere compilato) si fornisce la seguente tabella:
Anno 2019 | Codice Tributo versamento | Scadenza versamento | Base di riferimento |
---|---|---|---|
VH1 | 6001 | 16 febbraio | dicembre 2018 in caso di inizio attività gennaio 2019 |
VH2 | 6002 | 16 marzo | gennaio 2019 |
VH3 | 6003 | 16 aprile | febbraio 2019 |
VH5 | 6004 | 16 maggio | marzo 2019 |
VH6 | 6005 | 16 giugno | aprile 2019 |
VH7 | 6006 | 16 luglio | maggio 2019 |
VH9 | 6007 | 16 agosto | giugno 2019 |
VH10 | 6008 | 16 settembre | luglio 2019 |
VH11 | 6009 | 16 ottobre | agosto 2019 |
VH13 | 6010 | 16 novembre | settembre 2019 |
VH14 | 6011 | 16 dicembre | ottobre 2019 |
VH15 | 6012 | 16 gennaio | novembre 2019 |
Anno 2020 | Codice Tributo versamento | Scadenza versamento | Base di riferimento |
---|---|---|---|
VH1 | 6001 | 16 febbraio | dicembre 2019 |
VH2 | 6002 | 16 marzo | gennaio 2020 |
Per quanto riguarda la scadenza del versamento, si ricorda che il termine di pagamento che cade di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Inoltre, i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
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