Ecco tutte le novità, i soggetti obbligati ed i termini per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi per le società di capitali attraverso il il modello unico SC.
Il modello unico SC 2016, viene presentato dalle società di capitali e dagli enti commerciali equiparati al fine di dichiarare le differenti tipologie di redditi conseguiti nell’anno fiscale 2015.
Tali contribuenti possono compilare la dichiarazione dei redditi anche in forma unificata, presentando la dichiarazione dei redditi unitamente alla dichiarazione Iva, nel caso in cui hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello unico SC? Quali sono i termini per i versamenti delle imposte? Quali sono le novità fiscali relative all’anno d’imposta 2015 per i soggetti interessati al modello unico SC?
Di seguito una guida esplicativa che ha come obiettivo quello di rispondere a queste principali domande relative alla dichiarazione dei redditi 2016: modello unico SC.
Modello unico SC 2016: soggetti interessati
Sono obbligati a presentare il modello Unico SC i soggetti tenuti a dichiarare redditi oggetto di imposizione dell’imposta Ires. L’imposta sul reddito delle società o Ires è quell’imposta che colpisce appunto il reddito prodotto dalle società e dagli enti con un’aliquota proporzionale al reddito ed attualmente pari al 27,50%
Nello specifico ecco il dettaglio dei soggetti tenuti al versamento dell’Ires e quindi all’utilizzo del modello unico SC 2016:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua assicurazione, nonché le società europee (di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento Ce n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- le società di ogni tipo, tranne le società semplici, le società e le associazioni equiparate (art. 5, Dpr n. 917/1986) e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Modello unico SC 2016: termini di presentazione e versamento delle imposte
Il modello Unico SC deve essere presentato entro 9 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza di presentazione è fissata al 30 settembre.
La dichiarazione deve essere presentata in via telematica:
- dai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva;
- dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap;
- dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- dagli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.
I contribuenti che invece non sono obbligati alla presentazione telematica possono presentare il modello Modello Unico presso un ufficio postale.
I versamenti dell’Ires, scaturenti dalla dichiarazione dei redditi 2016: modello unico SC, sia a saldo che come primo acconto, devono essere eseguiti:
- entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Tali versamenti possono, essere effettuati anche entro il trentesimo giorno successivo dei termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per quanto riguarda le società che sono tenute alla presentazione della dichiarazione IVA all’interno di quella unificata, queste possono avvalersi della possibilità di versare l’importo del saldo dell’IVA entro il termine previsto per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata di cui sopra, rispetto al classico termine di scadenza del 16 marzo, maggiorando l’importo del saldo IVA dello 0,40% per mese o frazione di mese.
Modello unico SC 2016: le novità introdotte
Il modello unico SC 2016 relativo al periodo d’imposta 2015, che ricordiamo va compilato dalle società di capitali, e dagli enti commerciali ed equiparati, è stato approvato con provvedimento del 29 gennaio 2016 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco in sintesi le principali novità del modello unico SC 2016:
- nel quadro RF - reddito d’impresa, è stata introdotta la colonna 1 per le svalutazioni e le perdite su crediti verso clienti, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni, in quanto sono integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono rilevati;
- nel quadro RF - reddito d’impresa, è stato introdotto il prospetto “Enti crediti (art.113 TUIR)” che va compilato dagli enti creditizi che non applicano il regime di cui all’art. 87 TUIR per le partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti e per le partecipazioni derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria;
- nel quadro RI - imposta sostitutiva per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione, nella sezione I è stato aggiunto il campo 7 per evidenziare i titoli del debito pubblico e gli altri titoli ad essi equiparati l’ammontare che concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dalla legge di stabilità 2015 (art. 17, comma 1);
- Nel quadro RQ - altre imposte, E’ stata inserita la sezione dedicata alle s.r.l alle s.p.a. ed alle s.a.p.a che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, applicando un’imposta sostitutiva delle IRES e dell’IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, o in caso di trasformazione, come differenza tra il valore dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
- Nel quadro FC - redditi dei soggetti controllati residenti in stati o territori con regimi fiscali agevolati, è stata inserita la casella “Art. 168-ter, comma 4”, che deve essere barrata, da parte dei contribuenti, qualora per le stabili organizzazioni all’estero non ci siano le condizioni esimenti previste dai commi 5, lettere a) o b) dell’art 167 TUIR ( societa’ o altro ente non residente che svolga come sua principale attività’ un’effettiva attività industriale o commerciale e dalle cui partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) e previste all’art 8-ter dell’art. 167 TUIR (il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale).
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