Mancata emissione scontrino fiscale: quali sono gli importi delle sanzioni?
La mancata emissione dello scontrino fiscale comporta il pagamento di sanzioni, così come previsto dal regime sulle sanzioni tributarie previsto dal Decreto Legislativo 471/1997.
Con la Legge di Stabilità 2016 sono stati disposti nuovi importi delle multe e sanzioni con modifiche al verbale che la Guardia di Finanza deve rilasciare.
Tutti gli esercenti attività commerciale che non rilasciano lo scontrino dovranno sottostare alle novità dispositive introdotte dalla Legge di Stabilità.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla multa che si rischia in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale.
Multe per mancata emissione scontrino fiscale: nuovi importi sanzioni
Sono state apportate novità per ciò che attiene la mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali soprattutto per quanto riguarda gli importi delle sanzioni.
Con una circolare dello scorso anno, il Comando Generale della Guardia di Finanza (GdF) informa circa le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e sugli importi previsti che di seguito riportiamo:
- multa sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato con un importo minimo da pagare pari ad euro 500 per:
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- mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale;
- emissione di scontrini o ricevute con prezzo inferiore a quello effettivo;
- omessa annotazione nell’apposito registro dei corrispettivi incassati in caso di mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio misuratore fiscale;
- sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 2.000,00 in caso di omessa richiesta tempestiva di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale;
- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 ad € 4.000,00 in caso di omessa installazione del misuratore fiscale.
Multe per mancata emissione scontrino fiscale: nuovo verbale GdF
Le novità in materia di mancata emissione dello scontrino fiscale riguardano anche il verbale che dovrà essere rilasciato dalla Guardia di Finanza al soggetto che non ha rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale nei quali sono stati inseriti alcuni campi.
I modelli di verbale che la GdF deve rilasciare sono stati già aggiornati e risultano disponibili sul sito ufficiale della Finanza.
I nuovi campi che la GdF deve necessariamente compilare nel proprio verbale sono i seguenti:
- per i controlli a commercianti ambulanti, devono essere inserite la tipologia e gli estremi dell’autorizzazione in base alla quale il soggetto esercita l’attività all’atto della violazione riscontrata;
- nel caso di esercizi commerciali con sede fissa che si riscontrano due fattispecie:
- se dispongono di più punti vendita, devono essere indicati l’indirizzo completo del luogo, comprensivo anche del numero civico, ove viene constatata l’irregolarità;
- se risultano esercitare più attività, devono essere inseriti i campi inerenti gli estremi della licenza commerciale relativa all’attività per la quale viene elevato il processo verbale.
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