L’indennità di disoccupazione Naspi può essere richiesta anche a seguito di licenziamento per accordo collettivo aziendale senza che operi il blocco come stabilito dal decreto Agosto. INPS fornisce ulteriori istruzioni in materia a seguito della circolare di settembre.
In merito all’indennità di disoccupazione Naspi INPS fornisce le istruzioni, o meglio indicazioni ulteriori su come richiederla per licenziamento a seguito di accordo collettivo nel messaggio n.4464 del 26 novembre 2020.
A introdurre la possibilità di licenziamento in deroga al blocco vigente è stato il decreto n.104/2020 Agosto, convertito nella legge n.126/2020 del 13 ottobre scorso.
In particolare a definire la possibilità di accedere anche in caso di licenziamento per accordo collettivo all’indennità di disoccupazione Naspi è il comma 3 dell’articolo 14 del decreto Agosto.
Vediamo nel dettaglio le istruzioni di INPS su come richiedere la Naspi per licenziamento nel caso in cui il lavoratore aderisca a un accordo collettivo.
Naspi: come richiederla dopo il licenziamento per accordo collettivo
Sulla Naspi e come richiederla dopo il licenziamento per accordo collettivo come stabilito dal decreto Agosto, il messaggio INPS del 26 novembre arriva dopo la circolare n.111 del 29 settembre 2020.
Se con la circolare di due mesi fa INPS forniva indicazioni dettagliate sull’accesso all’indennità di disoccupazione Naspi nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, con il messaggio n.4464 successivo si forniscono chiarimenti relativamente all’ambito di applicazione della citata disposizione.
La Naspi può essere richiesta (laddove non trova applicazione la norma sul divieto di licenziamento in vigore) in presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso. Le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economico), di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 del decreto Agosto, specifica INPS:
“Non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - avente a oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale; i predetti lavoratori, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.”
La norma di cui sopra sull’accesso alla Naspi in ambito di accordo collettivo, come chiarito dal ministero del Lavoro, ha carattere generale e si applica a tutti i casi di accordi stipulati.
INPS ribadisce come ottenere la Naspi a seguito dell’accordo collettivo come stabilito dal decreto Agosto, sulla base delle indicazioni già fornite con la precedente circolare di cui abbiamo detto sopra.
In particolare coloro che vogliono prendere la disoccupazione Naspi devono:
- allegare l’accordo collettivo aziendale;
- in alternativa la documentazione attestante l’adesione all’accordo qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso.
Gli operatori delle strutture territoriali, specifica INPS, prima di procedere all’erogazione della Naspi, avranno cura di verificare che la documentazione sia stata fornita dal richiedente e sia completa di tutti gli elementi previsti.
“Infine, si evidenzia che anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli accordi in commento, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.”
Specifica INPS a conclusione del messaggio che alleghiamo di seguito.
Naspi: i casi in cui si può ottenere
La Naspi si può ottenere in diversi casi, non solo per accordo collettivo sindacale come da decreto Agosto. INPS nel messaggio del 26 novembre ricorda infatti la normativa vigente in materia.
Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione Naspi INPS rammenta che si richiede, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.
Questo principio resta saldo, ma il legislatore ha tuttavia previsto delle ipotesi di accesso alla stessa che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato. E in particolare:
- nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione.
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
- dimissioni per giusta causa in caso trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, qualora il trasferimento stesso non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro;
- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
A tutte queste fattispecie per l’accesso alla Naspi l’articolo 14 comma 3 del decreto Agosto ha aggiunto l’ulteriore ipotesi della presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.
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