Cos’è la negoziazione assistita? Quando è possibile evitare il tribunale per le cause civili?Ecco tutte le informazioni sul nuovo istituto.
Cos’è la negoziazione assistita? In quali casi è possibile evitare il tribunale?
Facciamo chiarezza. La negoziazione assistita è l’istituto che permette alle parti in conflitto di risolvere la controversia in modo bonario: prevede la stipulazione di un contratto con cui le parti raggiungono un accordo, avvalendosi dell’assistenza degli avvocati.
La negoziazione assistita è entrata in vigore in Italia con la legge n. 162 del 2014 e persegue la finalità di alleggerire il carico giudiziario andando a risolvere le controversie con convenzioni private, dove possibile. Attraverso la negoziazione assistita è possibile portare fuori dai tribunali solo le controversie in materia civile mentre restano escluse quelle inerenti ai rapporti di lavoro e alla previdenza e assistenza sociale.
La convenzione tra le parti deve essere siglata tramite accordo scritto e conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati che hanno il compito di guidare la negoziazione e certificare l’autenticità delle sottoscrizioni.
Vediamo, in sintesi, quali sono i passaggi del procedimento e in quali casi è possibile evitare il tribunale.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il procedimento di negoziazione assistita
Quando due o più parti sono in conflitto tra loro per cause civili, il legislatore ha stabilito che gli avvocati hanno l’obbligo di informare il cliente della possibilità di procedere con negoziazione assistita, ciò per smaltire le cause proposte in tribunale. Precisiamo che l’obbligo non riguarda il raggiungimento dell’accordo, ma solo l’invito a negoziare.
Se la parte accetta di risolvere la controversia con la negoziazione assistita deve darne pronta comunicazione alla controparte inviando - tramite il proprio legale - l’invito a stipulare la convenzione e, quindi risolvendo il conflitto in maniera amichevole.
L’invito deve indicare in modo dettagliato l’oggetto della controversia, deve essere sottoscritto e deve avvisare la controparte che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto potranno essere valutati dal giudice ai fini dell’addebito delle spese del processo. Questo invito inoltre, una volta recepito dalla controparte, interrompe il decorso della prescrizione del reato.
Se l’invito viene accettato la negoziazione assistita può avere inizio: gli avvocati assistono le parti nella stipulazione di un contratto che risolve in maniera bonaria la lite. A questo punto la negoziazione assistita può portare a due esiti:
- negativo quando le parti non raggiungono l’accordo. In questo caso gli avvocati sono tenuti a redigere la dichiarazione di mancato accordo;
- positivo quando le parti si accordano tra loro. In tal caso a convenzione va sottoscritta dalle parti e dagli avvocati e produce effetti esecutivi.
Negoziazione assistita obbligatoria
La legge legge n. 162 del 2014 ha introdotto anche due ipotesi in cui ricorrere alla negoziazione assistita degli avvocati è obbligatorio:
- nelle cause di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, indipendentemente dal valore della veicolo;
- nelle cause per il pagamento di somme di denaro - a qualsiasi titolo - di importo non superiore a 50.000 euro: in questo caso l’invito alla negoziazione è obbligatorio solo se la domanda di pagamento non rientra nelle ipotesi di mediazione obbligatoria (quando le parti possono scegliere l’organismo di conciliazione a cui affidarsi per risolvere la lite).
In tutte le altre circostanze, la negoziazione assistita è facoltativa e rimessa all’accettazione delle parti in conflitto.
Negoziazione assistita in caso di separazione e divorzio
Anche in caso di separazione e divorzio il legislatore permette l’uso della negoziazione assistita per arrivare ad una convenzione che disciplini tutti gli aspetti della crisi matrimoniale, dalla distribuzione dei beni patrimoniali all’affidamento dei figli.
La negoziazione assistita dovrà essere stipulata in forma scritta e recare la firma sia delle parti che degli avvocati poiché ha valore di provvedimento giudiziale proprio come i procedimenti ordinari nei tribunali.
I coniugi possono scegliere la separazione o il divorzio con negoziazione assistita sia in assenza che in presenza di figli minori o non autosufficienti; inoltre, non hanno vincoli riguardo alla determinazione dei trasferimenti patrimoniali che invece sono vietati nel procedimento in Comune davanti al sindaco.
Il ruolo dell’avvocato nella convenzione gioca un ruolo preminente nella buona riuscita dell’accordo e sarà suo compito trasmettere una copia dell’accordo di negoziazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, per fini di monitoraggio e di raccolta dei dati.
Per capire meglio l’argomento consigliamo di scaricare il fac-simile della convenzione di negoziazione assistita.
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